Ricorso proposto il 25 agosto 2010 - Repubblica portoghese / Commissione
(Causa T-345/10)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Saraiva de Almeida, agenti, assistiti dall'avv. M. Figueiredo)
Convenuta Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
In via principale:
annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C (2010) 4255 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG - Orientamento nel programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo - Programma nazionale, Obiettivo 1), per quel che riguarda la misura intitolata "Investimenti nelle aziende agricole" che ha diminuito a EUR 16.411.829,46 l'intervento del FEAOG - Orientamento per le spese concesse ai sensi della decisione della Commissione 30 ottobre 2000, C(2000)2878, nell'ambito del programma di aiuti CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo - Programma nazionale, Obiettivo 1); e
In subordine
1. annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C (2010) 4255 def., nella parte in cui incide sul finanziamento comunitario delle spese effettuate dalla Repubblica portoghese relativamente alle candidature approvate tra il 28 ottobre 2003 e novembre 2006, che sono calcolate in a EUR 194.347.574,29;
2. annullare la decisione 29 giugno 2010 C (2010) 4255 def., nella parte in cui incide sul finanziamento comunitario delle spese effettuate dalla Repubblica portoghese relativamente alle candidature che si riferiscono a "investimenti nelle aziende agricole" associate all'insediamento di giovani agricoltori, che sono calcolate in EUR 94.621.812,06
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce gli argomenti seguenti:
a) violazione dell'art. 250 TFUE e incompetenza;
b) violazione dell'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1991, n. 1260
1;
c) applicazione retroattiva dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257
2;
d) violazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445
3;
e) violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438
4;
f) violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1257/99;
g) violazione del principio di uguaglianza;
h) violazione dei principi di uguaglianza e di legittimo affidamento nonché errore circa le conseguenze finanziarie che dovevano essere tratte dalla violazione delle norme comunitarie;
i) violazione del principio di proporzionalità.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).2 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).3 - Regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1).4 - Regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).