Language of document : ECLI:EU:T:2011:503

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

21 settembre 2011 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al contratto LIEN 97‑2011 – Diniego di accesso – Nuovo esame nel corso del giudizio – Proposizione di un ricorso distinto – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere»

Nel procedimento T‑141/05 RENV,

Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dall’avv. H. Kaltenecker,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra P. Costa de Oliveira e dal sig. T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 febbraio 2005 che ha negato alla Internationaler Hilfsfonds eV l’accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97‑2011,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        L’Internationaler Hilfsfonds eV, ricorrente, è un’organizzazione non governativa di diritto tedesco attiva nell’ambito degli aiuti umanitari. Il 28 aprile 1998 ha firmato con la Commissione delle Comunità europee il contratto LIEN 97‑2011 (in prosieguo: il «contratto») per il cofinanziamento di un programma di aiuti medici da essa organizzato nel Kazakistan.

2        Il 1° ottobre 1999 la Commissione ha risolto unilateralmente detto contratto e, in data 6 agosto 2001, a seguito di tale risoluzione, ha informato la ricorrente della sua decisione di recuperare una determinata somma versata alla stessa nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

3        Il 9 marzo 2002 la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere l’accesso ai documenti relativi al contratto. Poiché tale domanda è stata parzialmente accolta, con lettera dell’11 luglio 2002, indirizzata al presidente della Commissione, la ricorrente ha chiesto di beneficiare di un accesso completo ai documenti relativi al contratto. Non avendo ottenuto piena soddisfazione con tale domanda, la ricorrente ha adito il Mediatore europeo con una denuncia, registrata con il numero 1874/2003/GG, lamentando il rifiuto della Commissione di concederle un accesso completo ai documenti relativi al contratto.

4        In seguito all’invio di un progetto di raccomandazione del 15 luglio 2004 dal Mediatore alla Commissione e all’invio, in date 12 e 21 ottobre 2004, di un parere circostanziato dalla Commissione al Mediatore, quest’ultimo ha adottato, il 14 dicembre 2004, una decisione definitiva in cui constatava, formulando un’osservazione critica, che il fatto che la Commissione non avesse addotto valide ragioni atte a giustificare il suo rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso a vari documenti relativi al contratto costituiva un caso di cattiva amministrazione.

5        Il 22 dicembre 2004, sulla scorta delle conclusioni della decisione definitiva del Mediatore 14 dicembre 2004, la ricorrente ha inoltrato al presidente della Commissione una nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto. Con lettera del 14 febbraio 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la Commissione ha risposto a tale domanda e al riguardo ha deciso di non mettere a sua disposizione ulteriori documenti oltre a quelli cui le era già stato dato accesso.

 Procedimento e conclusioni delle parti

 Procedimento in primo grado

6        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2005, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T‑141/05. A seguito di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con sentenza 5 giugno 2008, causa T‑141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

 Impugnazione dinanzi alla Corte

7        A seguito di un’impugnazione proposta dalla ricorrente in forza dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, la Corte, con sentenza 26 gennaio 2010, causa C‑362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. pag. I‑669), ha annullato la sentenza 5 giugno 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, citata supra al punto 6, respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale e rinviato la causa dinanzi allo stesso affinché statuisse sulle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione impugnata.

 Procedimento nella causa rinviata dinanzi al Tribunale

8        A seguito del rinvio dinanzi al Tribunale, la causa è stata assegnata inizialmente alla ex Seconda Sezione. Successivamente, poiché la composizione delle sezioni del Tribunale era stata modificata, la causa è stata attribuita alla Quarta Sezione.

9        Con lettera del 23 marzo 2010 la cancelleria del Tribunale ha informato le parti, conformemente all’art. 119, n. 2, del regolamento di procedura, della ripresa della fase scritta allo stato in cui si trovava alla data dell’intervento della sentenza di rinvio e, a tale titolo, ha invitato la Commissione a presentare un controricorso.

10      Il 5 maggio 2010 la Commissione ha depositato nella cancelleria del Tribunale un atto processuale che, a seguito di una decisione del presidente della ex Seconda Sezione, è stato acquisito agli atti in quanto domanda di non luogo a provvedere contenente una richiesta di misure di organizzazione del procedimento.

11      Il 22 giugno 2010 la ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere.

12      Con lettera del 19 luglio 2010, depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2010, la ricorrente ha dedotto motivi nuovi, conformemente all’art. 48 del regolamento di procedura, diretti a integrare nella sua argomentazione ai fini del presente ricorso argomenti asseritamente analoghi a quelli accolti dal Tribunale nella sentenza 7 luglio 2010, causa T‑111/07, Agrofert Holding/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto divenuto privo di oggetto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di non luogo a provvedere adottata in quanto il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto;

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione le ha negato l’accesso completo ai documenti relativi al contratto;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

 Argomenti delle parti

15      Nella domanda di non luogo a provvedere la Commissione ricorda che, con lettere del 28 e del 31 agosto 2009, la ricorrente ha presentato una nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto. Essa precisa di aver risposto a tale domanda con lettera del 9 ottobre 2009, indicando che aveva deciso di concedere alla ricorrente un accesso più ampio, ma non completo, ai detti documenti. La Commissione aggiunge che, con lettera del 15 ottobre 2009, la ricorrente le ha chiesto di riesaminare la sua risposta del 9 ottobre 2009. Essa precisa di averla inizialmente informata, con lettera del 1° dicembre 2009, che a tale data non era purtroppo in grado di rispondere in maniera definitiva a detta domanda. La Commissione afferma tuttavia che successivamente, con lettera del 29 aprile 2010, dopo un ulteriore esame approfondito di ciascun documento del contratto cui fino a quel momento era stato negato l’accesso alla ricorrente, ha adottato una decisione con cui le ha concesso un accesso ancora più ampio, ma non completo, ai suddetti documenti (in prosieguo: la «decisione 29 aprile 2010»). Infine, essa rileva che la ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento delle sue decisioni 9 ottobre e 1° dicembre 2009, iscritto a ruolo dalla cancelleria del Tribunale con il numero T‑36/10.

16      Pertanto, la Commissione ritiene che, a seguito della decisione 29 aprile 2010, la ricorrente non abbia più interesse ad agire nella causa oggetto del presente ricorso. Infatti, la Commissione sostiene che, supponendo che il Tribunale decida di annullare la decisione impugnata, ciò non modificherebbe in alcun modo la situazione della ricorrente, dal momento che, in tal caso, la Commissione sarebbe obbligata a riesaminarne la domanda di accesso ai documenti relativi al contratto. Orbene, essa avrebbe fatto proprio questo in occasione dell’esame della nuova domanda in tal senso contenuta nelle lettere del 28 e del 31 agosto 2009, esame conclusosi con l’adozione della decisione 29 aprile 2010. In tali circostanze, una decisione del Tribunale nel merito della presente causa non procurerebbe ulteriori benefici alla ricorrente.

17      Tuttavia, la Commissione afferma di essere consapevole del fatto che il rigetto del presente ricorso in quanto divenuto privo di oggetto potrebbe indurre la ricorrente a proporre un ricorso contro la decisione 29 aprile 2010. Pertanto, nell’interesse dell’economia processuale, essa suggerisce al Tribunale di autorizzare la ricorrente a spiegare quali conseguenze tragga dall’adozione della decisione 29 aprile 2010 per quanto attiene al prosieguo del presente procedimento, o ad adeguare le sue conclusioni ed i motivi addotti nel ricorso in esame per tener conto della detta decisione, in quanto elemento nuovo.

18      Nelle osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di mantenere un interesse ad agire nel presente procedimento, in particolare per difendere il proprio diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. A tale proposito ricorda che, nonostante la proposizione del presente ricorso nel 2005, a seguito dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e della decisione del Tribunale di dichiarare, erroneamente, irricevibile detto ricorso (v. supra, punto 6), essa non è ancora in grado di valutare tutte le implicazioni della decisione con cui la Commissione ha risolto unilateralmente e improvvisamente il contratto. Essa aggiunge che, a partire da tale risoluzione, intervenuta nel 1999, la Commissione le ha negato la possibilità di consultare l’insieme dei documenti rilevanti del contratto e quindi di comprendere i motivi di detta risoluzione. Questa situazione le impedirebbe di produrre dinanzi al giudice nazionale belga, adito dalla Commissione per ottenere il rimborso di una determinata somma inizialmente versata in esecuzione del contratto, tutti i documenti necessari alla propria difesa. Peraltro, l’interesse ad agire della ricorrente sarebbe preservato dalla sentenza 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, citata supra, al punto 7, secondo cui la Corte avrebbe ingiunto al Tribunale di pronunciarsi nel merito della controversia e non di dichiarare il non luogo a provvedere.

19      In secondo luogo, la ricorrente indica che, alla luce delle disposizioni del regolamento di procedura e della giurisprudenza, le sue conclusioni e i motivi sollevati nel ricorso in esame non possono essere adattati, in quanto il nuovo atto su cui si basa la Commissione non proviene da un terzo, bensì dalla stessa convenuta. Pertanto, essa informa il Tribunale di aver deciso di proporre un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 29 aprile 2010.

20      In terzo luogo, la ricorrente chiede al Tribunale di riunire la presente causa alla causa T‑36/10 (v. supra, punto 15), al fine di esaminare congiuntamente i motivi sollevati a sostegno dei due ricorsi. Inoltre, chiede al Tribunale di sospendere d’ufficio, conformemente all’art. 77, lett. d), del regolamento di procedura, le due cause pendenti fino alla pronuncia sul ricorso di annullamento che essa ha deciso di proporre contro la decisione 29 aprile 2010 (v. supra, punto 19).

 Giudizio del Tribunale

21      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte ne fa richiesta, il Tribunale può statuire su un incidente senza impegnare la discussione nel merito. Nella specie, tenuto conto della domanda di non luogo a provvedere della Commissione del 5 maggio 2010 e delle osservazioni della ricorrente del 22 giugno 2010 su tale domanda, poiché il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti, occorre statuire sull’incidente processuale senza trattazione orale, conformemente all’art. 114, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura.

22      In primo luogo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il ricorso deve basarsi su un interesse ad agire del ricorrente di cui trattasi (ordinanze della Corte 18 marzo 1987, causa 13/86, von Bonkewitz-Lindner/Parlamento, Racc. pag. 1417, punto 6, e 24 settembre 1987, causa 134/87, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 3633, punto 8). La mancanza di interesse ad agire rientra tra le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico che il Tribunale può esaminare d’ufficio (ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES, Racc. pag. 3933, punto 10; sentenze del Tribunale 18 febbraio 1993, causa T‑45/91, Mc Avoy/Parlamento, Racc. pag. II‑83, punto 22, e 20 settembre 2000, causa T‑261/97, Orthmann/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑181 e II‑829, punto 31).

23      Nella specie è giocoforza constatare che, alla luce della giurisprudenza ricordata supra al punto 22, il rinvio di una causa da parte della Corte dinanzi al Tribunale non può derogare al principio secondo cui quest’ultimo può statuire su una domanda di non luogo a provvedere fondata su un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico quale la mancanza di interesse ad agire. Pertanto, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo cui, con la sentenza 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, citata supra al punto 7, la Corte avrebbe ingiunto al Tribunale di pronunciarsi nel merito della controversia e non di dichiarare il non luogo a provvedere.

24      In secondo luogo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, salvo la diversa questione del venir meno dell’interesse ad agire, riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo (v. sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II‑2023, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, tale considerazione relativa al momento della valutazione della ricevibilità del ricorso non può impedire al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso qualora un ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II‑4119, punti 36 e 37, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T‑301/01, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II‑1753, punto 37). In mancanza, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio (sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punto 43, e sentenza del Tribunale 19 gennaio 2010, cause riunite T‑355/04 e T‑446/04, Co‑Frutta/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 44).

25      Inoltre, dall’art. 4, n. 7, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), a norma del quale le eccezioni di cui ai nn. 1‑3 di tale articolo possono applicarsi unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento, risulta che un soggetto può presentare una nuova domanda di accesso riguardante documenti ai quali gli è stato precedentemente negato l’accesso. Una siffatta domanda obbliga l’istituzione interessata ad esaminare se il precedente rifiuto di accesso continui a essere giustificato alla luce di un mutamento della situazione di diritto o di fatto intervenuta nel frattempo (sentenza 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, cit. al punto 7 supra, punti 56 e 57). Pertanto, detta istituzione non può limitarsi ad opporre i precedenti rifiuti di accesso a tali nuove domande di accesso ai documenti in questione (sentenza 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 59).

26      Nella specie è pacifico tra le parti che, alla data della presentazione del ricorso nella presente causa, la decisione impugnata recava pregiudizio alla ricorrente in quanto conteneva un rifiuto di darle accesso ai documenti relativi al contratto. A tale data la ricorrente aveva quindi un interesse personale all’annullamento della decisione controversa affinché la Commissione riesaminasse la sua domanda di accesso ai documenti.

27      Tuttavia, è pacifico che, con lettere del 28 e del 31 agosto 2009, vale a dire posteriormente alla proposizione del ricorso nella presente causa, la ricorrente ha presentato una nuova domanda di accesso ai documenti relativi al contratto per i quali le veniva ancora negato l’accesso. Conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 25, tale nuova domanda ha richiesto un nuovo esame dei documenti in questione. Inoltre, il Tribunale constata che, in risposta a tale nuova domanda e alla lettera della ricorrente del 15 ottobre 2009, con le decisioni 9 ottobre 2009 e 29 aprile 2010 la Commissione ha concesso alla ricorrente un accesso sempre più ampio, ma non completo, a detti documenti. Più precisamente, si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 25, la decisione 29 aprile 2010 è stata adottata a seguito di un esame della nuova domanda, in occasione del quale la Commissione ha ritenuto che il precedente diniego di accesso ad alcuni dei documenti controversi non fosse più giustificato, ma continuasse ad esserlo per gli altri.

28      Pertanto, si deve constatare che, sebbene nella decisione 29 aprile 2010 la Commissione non si sia espressamente pronunciata sulla revoca della decisione impugnata, la decisione 29 aprile 2010 è intervenuta a seguito di una nuova domanda di accesso ai documenti non trasmessi, domanda che ha indotto la Commissione a modificare, o addirittura abbandonare, i motivi che aveva addotto per giustificare il suo precedente diniego di accesso a tali documenti, cosicché la decisione 29 aprile 2010 ha sostituito la decisione impugnata per quanto riguarda gli effetti nei confronti della ricorrente (v., per analogia, sentenza del Tribunale 18 settembre 2008, causa T‑47/05, Angé Serrano e a./Parlamento, non pubblicata nella Raccolta, punto 88).

29      Pertanto, in primo luogo, si deve osservare che, supponendo che il Tribunale decida di annullare la decisione impugnata, la Commissione sarebbe tenuta, alla luce delle disposizioni dell’art. 266 TFUE, come da essa stessa riconosciuto (v. supra, punto 16), a riesaminare la domanda di accesso completo della ricorrente ai documenti del contratto. Orbene, è giocoforza constatare che, in base a tale riesame, essa potrebbe solo adottare una decisione identica a quella del 29 aprile 2010 o, in caso di modifica della situazione di diritto o di fatto intervenuta dopo l’adozione di questa, una decisione più favorevole alla ricorrente.

30      Si deve inoltre rilevare che dalle osservazioni della ricorrente sulla domanda di non luogo a provvedere risulta che essa ha ritenuto, in seguito all’adozione da parte della Commissione della decisione 29 aprile 2010, di non poter adeguare le sue conclusioni e i motivi sollevati nella presente causa per tener conto della detta decisione. Per contro, come aveva comunicato al Tribunale in tali osservazioni, il 9 luglio 2010 essa ha depositato nella cancelleria del Tribunale un ricorso sul fondamento dell’art. 263 TFUE, iscritto a ruolo con il numero T‑300/10, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 29 aprile 2010.

31      Alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 29 e 30, si deve quindi constatare che, quand’anche il Tribunale decidesse di annullare la decisione impugnata, tale annullamento non procurerebbe alla ricorrente alcun altro beneficio oltre a quello che essa potrebbe ottenere dall’eventuale annullamento della decisione 29 aprile 2010 nella causa T‑300/10.

32      Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dalla ricorrente, tale conclusione non è atta a ledere il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

33      Infatti, ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, e a tenore dell’art. 6, n. 1, primo comma, TFUE, ha lo stesso valore giuridico dei trattati, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha in particolare diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, affinché la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.

34      Orbene, nella specie occorre rilevare, da un lato, che dall’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura risulta che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è consentita se tali motivi si basano su elementi di diritto e di fatto rilevati durante il procedimento e, dall’altro, che dalla giurisprudenza non risulta che il diritto del ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i motivi sollevati in un ricorso contro una decisione successivamente sostituita da un’altra decisione presupponga che l’atto o il fatto nuovo sia imputabile a terzi. Infatti, dalla giurisprudenza, peraltro richiamata dalla Commissione nella sua domanda di non luogo a provvedere, risulta chiaramente che, quando una decisione è sostituita, nel corso del giudizio, da una decisione avente lo stesso oggetto, quest’ultima dev’essere considerata un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni ed i suoi motivi. Infatti, tale modifica consente al ricorrente di mantenere il proprio interesse ad agire nel ricorso proposto prima del nuovo evento. Invero, il fatto di costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso si porrebbe in contrasto con la buona amministrazione della giustizia e con l’esigenza di economia processuale. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle censure contenute in un ricorso presentato al giudice dell’Unione contro una decisione, potesse adeguare la decisione impugnata oppure sostituirla con un’altra ed avvalersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni ed i suoi motivi iniziali alla decisione successiva oppure di presentare ulteriori conclusioni o difese contro quest’ultima (sentenze della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 8, e 14 luglio 1988, causa 103/85, Stahlwerke Peine‑Salzgitter/Commissione, Racc. pag. 4131, punti 11 e 12; sentenza del Tribunale 3 febbraio 2000, cause riunite T‑46/98 e T‑151/98, CCRE/Commissione, Racc. pag. II‑167, punto 33).

35      Pertanto, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, essa aveva il diritto a seguito dell’adozione della decisione 29 aprile 2010 di modificare le sue conclusioni e i motivi sollevati nel presente ricorso per tenere conto della detta decisione, che, come si è concluso supra al punto 28, ha sostituito la decisione impugnata, oppure di proporre un ricorso contro tale decisione.

36      Come si è rilevato supra al punto 30, la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione 29 aprile 2010, perciò ha effettivamente esercitato il diritto, di cui disponeva sul fondamento dell’art. 263 TFUE, di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la legittimità di tale decisione. La causa della ricorrente, ossia l’asserita illegittimità del rifiuto della Commissione di concederle un accesso completo ai documenti relativi al contratto, potrà quindi essere esaminata dal giudice dell’Unione equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole decorrente dalla data di deposito del ricorso in tale nuova causa.

37      In secondo luogo, sebbene la ricorrente non abbia formulato alcuna censura a tale riguardo nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, si deve osservare che l’esame del presente ricorso non è giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata, né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, in quanto tali obiettivi possono essere conseguiti con l’esame del ricorso contro la decisione 29 aprile 2010 (v., per analogia, sentenza del Tribunale 10 dicembre 2010, cause riunite da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08, Ryanair/Commissione, Racc. pag. II‑5723, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

38      Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, conformemente alle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale, si deve quindi dichiarare che, posteriormente alla proposizione del presente ricorso, la ricorrente ha perduto, a seguito dell’adozione della decisione 29 aprile 2010 e della proposizione di un ricorso di annullamento contro tale decisione (v. supra, punto 30), qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata. Pertanto, il presente ricorso, nella parte diretta contro la decisione impugnata, è divenuto privo di oggetto.

39      Di conseguenza, senza che occorra adottare una misura di organizzazione del procedimento per chiedere alla ricorrente se intende modificare le sue conclusioni e i motivi sollevati nella presente causa, sospendere il procedimento nella presente causa e nella causa T‑36/10, esaminare se occorra riunire questi due procedimenti e, infine, valutare la ricevibilità del motivo nuovo sollevato dalla ricorrente nella sua lettera del 20 luglio 2010 (v. supra, punto 12), si deve concludere che non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

 Sulle spese

40      Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

41      Nella specie occorre anzitutto constatare che la ricorrente ha deciso, come era suo diritto, di presentare una nuova domanda di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al contratto, ai quali le era stato precedentemente negato l’accesso, cosicché la Commissione, tenuto conto del suo obbligo di esaminare se il precedente diniego di accesso fosse ancora giustificato alla luce di una modifica della situazione di diritto o di fatto intervenuta nel frattempo (v. la giurisprudenza citata supra al punto 25), ha adottato la decisione 29 aprile 2010, che, come si è concluso supra al punto 28, ha sostituito la decisione impugnata.

42      Peraltro, come si è rilevato supra al punto 30, la ricorrente, nonostante la giurisprudenza ricordata al precedente punto 34, ha erroneamente ritenuto di non poter adeguare le sue conclusioni e i motivi sollevati nel presente ricorso per tenere conto della decisione 29 aprile 2010, il che le avrebbe consentito di mantenere il suo interesse ad agire nella presente causa. Inoltre, essa ha deciso di proporre un ricorso, sul fondamento dell’art. 263 TFUE, contro quest’ultima decisione, il che, come si è concluso supra ai punti 38 e 39, le ha fatto perdere l’interesse ad agire nella presente causa.

43      Pertanto, la ricorrente va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della Internationaler Hilfsfonds eV dirette all’annullamento della decisione della Commissione europea 14 febbraio 2005 recante rigetto della sua domanda di accesso al fascicolo relativo al contratto LIEN 97‑2011.

2)      La Internationaler Hilfsfonds è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 21 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: il tedesco.