Language of document : ECLI:EU:T:2013:321

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

18 giugno 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale del fluoruro di alluminio – Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova dell’infrazione – Diritti della difesa – Definizione del mercato in questione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»

Nella causa T‑404/08,

Fluorsid SpA, con sede in Assemini (Italia),

Minmet financing Co. SA, con sede in Losanna (Svizzera),

rappresentate da L. Vasques e F. Perego, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, C. Cattabriga e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2008) 3043 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (COMP/39.180 – Fluoruro di alluminio), concernente un’intesa sul mercato mondiale del fluoruro di alluminio in merito alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei mercati su scala mondiale, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da J. Azizi (relatore), presidente, I. Labucka e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Circostanze all’origine della controversia

I –  Fatti

1        La decisione C(2008) 3043 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (COMP/39.180 – Fluoruro di alluminio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), riguarda un’intesa sul mercato mondiale del fluoruro di alluminio avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati su scala mondiale, alla quale avrebbero attivamente partecipato le ricorrenti, Fluorsid SpA e Minmet Financing Co. SA (in prosieguo: la «Minmet»).

2        La Fluorsid è una società di diritto italiano che fabbrica e vende derivati del fluoro, tra cui in particolare il fluoruro di alluminio. La Minmet, società con sede in Svizzera, è il principale azionista della Fluorsid, con una quota di partecipazione del 54,844%, ed è il suo agente commerciale esclusivo per la vendita di fluoruro di alluminio nel mondo intero, ad eccezione dell’Italia.

3        La Boliden Odda A/S (in prosieguo: la «Boliden») è un’impresa norvegese dedita alla produzione e alla vendita di zinco e di fluoruro di alluminio (punto 6 della decisione impugnata). Il 23 marzo 2005 la Boliden ha depositato presso la Commissione delle Comunità europee una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Nell’aprile 2005 la Boliden ha fornito ulteriori chiarimenti e informazioni in merito alla sua partecipazione ad un’intesa sul mercato del fluoruro di alluminio e ha reso dichiarazioni orali. Il 28 aprile 2005 la Commissione ha concesso alla Boliden l’immunità condizionale dalle ammende ai sensi del punto 8, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione (punto 56 della decisione impugnata).

4        Il 25 e il 26 maggio 2005 la Commissione ha effettuato delle ispezioni, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), presso i locali di alcuni fornitori europei di fluoruro di alluminio (punto 57 della decisione impugnata), segnatamente della Fluorsid, della Alufluor AB, della Derivados del Fluor SA e della C.E. Giulini & – C. Srl.

5        Il 23 e il 31 agosto 2006 la Commissione ha interrogato il sig. O., ex direttore commerciale della divisione «Noralf» della Boliden addetta al fluoruro di alluminio, a norma dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 (punto 58 della decisione impugnata).

6        Tra il settembre 2006 e il febbraio 2007 la Commissione ha inviato, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, varie richieste di informazioni alle imprese coinvolte in tale fase del procedimento amministrativo, segnatamente alla Industries chimiques du fluor (in prosieguo: la «ICF»), società di diritto tunisino, alla Boliden, alla Alufluor, alla Derivados del Fluor, alla Fluorsid, alla C.E. Giulini & C., alla Minmet e alla Industrial Quimica de Mexico (in prosieguo: la «IQM»), società di diritto messicano, ricevendo risposta (punto 59 della decisione impugnata).

7        Il 29 marzo 2007, nel corso di una riunione con la Commissione, la Fluorsid ha fornito taluni documenti. Il 22 aprile 2007 la Fluorsid ha presentato una «domanda d’immunità o di riduzione dell’ammenda» ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, che la Commissione ha interpretato come domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda. Il 27 maggio 2007 la Fluorsid ha presentato un addendum a questa domanda. Il 13 luglio 2007 la Commissione ha informato la Fluorsid che non intendeva concederle una riduzione dell’importo delle ammende in base alla comunicazione sulla cooperazione (punti 60, 248 e 249 della decisione impugnata).

8        Il 24 aprile 2007 la Commissione ha formalmente avviato il procedimento nei confronti, in particolare, della ICF, della Boliden, della Fluorsid, della Minmet e della IQM ed ha adottato una comunicazione degli addebiti, che è stata inviata alle predette società il 25 aprile 2007 e notificata tra il 26 e il 30 aprile successivi. Allo stesso tempo, la Commissione ha concesso alle imprese suddette l’accesso al fascicolo sotto forma di CD‑ROM (punto 61 della decisione impugnata).

9        Ad eccezione della Boliden, tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato le loro osservazioni sugli addebiti mossi nei loro confronti (punto 62 della decisione impugnata).

10      Il 13 settembre 2007 si è svolta un’audizione, alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti (punto 63 della decisione impugnata).

11      L’11 e il 14 aprile 2008 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti, invitandoli ad indicare il proprio fatturato globale per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2007 nonché le loro vendite di fluoruro di alluminio e a fornire chiarimenti su eventuali imminenti cambiamenti significativi in termini di attività o di proprietà (punto 64 della decisione impugnata).

II –  Decisione impugnata

A –  Dispositivo della decisione impugnata

12      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE] e l’articolo 53 dell’Accordo SEE partecipando, dal 12 luglio 2000 al 31 dicembre 2000, a un accordo/pratica concordata nel settore del fluoruro di alluminio:

a)      Boliden (…)

b)      Fluorsid (…) e Minmet (…)

c)      [ICF]

d)      [IQM] e Q.B. Industrias S.A.B.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:

a)      Boliden (…): EUR 0

b)      Fluorsid (…) e Minmet (…), in solido: EUR 1 600 000

c)      [ICF]: EUR 1 700 000

d)      [IQM] e Q.B. Industrias S.A.B., in solido: EUR 1 670 000

(…)».

B –  Motivazione della decisione impugnata

13      Nella motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha considerato sostanzialmente quanto segue.

1.     Sul settore del fluoruro di alluminio

14      Secondo la Commissione, il fluoruro d’alluminio è un composto chimico utilizzato per la produzione dell’alluminio, che consente di ridurre il consumo di elettricità richiesto al momento della fusione durante il processo produttivo dell’alluminio primario e che, dunque, contribuisce notevolmente alla riduzione dei costi di produzione dell’alluminio. I produttori di alluminio sarebbero i principali utilizzatori del fluoruro di alluminio. La produzione annuale di alluminio sarebbe di più di 20 milioni di tonnellate nel mondo, di cui il 30% circa in Europa (punti 2 e 3 della decisione impugnata).

15      Nel 2000, le vendite di fluoruro di alluminio della Fluorsid nello Spazio economico europeo (SEE) avrebbero originato un fatturato di EUR 2 717 735, mentre nel mondo intero esse avrebbero ammontato ad EUR 31 997 725. Nel 2007 il fatturato mondiale avrebbe raggiunto EUR 83 136 704 (punto 15 della decisione impugnata).

16      Nel 2000, il valore di mercato totale stimato del fluoruro d’alluminio venduto sul libero mercato nel SEE sarebbe stato all’incirca di EUR 71 600 000. Il valore di mercato del fluoruro d’alluminio venduto sul libero mercato a livello mondiale interessato dall’intesa sarebbe stato, nel 2000, di EUR 340 000 000 circa. La quota di mercato aggregata stimata delle imprese interessate dalla decisione impugnata ammonterebbe al 33% sul mercato del SEE, e al 35% sul mercato mondiale (punto 33 della decisione impugnata).

17      Secondo la decisione impugnata, il fluoruro d’alluminio viene scambiato in tutto il mondo. Gli scambi verrebbero realizzati dagli Stati Uniti verso il SEE e dal SEE verso gli Stati Uniti, l’Africa, l’America del Sud e l’Australia (punto 35 della decisione impugnata). La ICF venderebbe ingenti quantitativi del prodotto nel SEE (punto 36 della decisione impugnata). A partire dal 1997, l’associazione dei produttori di fluoruro d’alluminio (Inorganic Fluorine Producers Association; in prosieguo: la «IFPA») riunisce i produttori di tutto il mondo (punto 38 della decisione impugnata).

2.     Sulla riunione di Milano e sull’attuazione dell’intesa

18      Secondo la Commissione, alcune pratiche collusive nel settore del fluoruro di alluminio risalgono già al periodo compreso tra la creazione dell’IFPA, nel 1997, e la riunione di Milano del 12 luglio 2000, ma non esistono prove concludenti in tal senso (punto 73 della decisione impugnata). La Commissione ha precisato che alla riunione di Milano avrebbero presenziato alcuni rappresentanti della Fluorsid, della ICF e della IQM, mentre un rappresentante della divisione «Noralf» della Boliden avrebbe partecipato a tale riunione per telefono. Durante la riunione, i partecipanti avrebbero concordato un obiettivo di aumento di prezzo del 20% per la vendita del fluoruro di alluminio. Essi avrebbero passato in rassegna varie regioni del mondo, compresa l’Europa, al fine di stabilire un livello generale di prezzo e, in alcuni casi, una ripartizione del mercato. Secondo il loro accordo, l’obiettivo generale era di ottenere un livello di prezzo maggiore e di scoraggiare l’applicazione di sconti elevati. I partecipanti avrebbero altresì scambiato informazioni commercialmente sensibili. A questo proposito, la Commissione si è basata sul resoconto della riunione di Milano redatto dal sig. R., rappresentante della Fluorsid, sulle note del sig. O., rappresentante della divisione «Noralf» della Boliden, e sulla dichiarazione del sig. O. (punti da 77 a 91 della decisione impugnata).

19      Dopo la riunione di Milano, le imprese interessate sarebbero rimaste in contatto tra loro (punto 93 della decisione impugnata).

20      Il 25 ottobre 2000, il sig. T., della divisione «Noralf» della Boliden, e il sig. A., della IQM, si sarebbero scambiati telefonicamente informazioni sulle loro rispettive offerte ad un cliente in Australia, comprese quelle riguardanti il livello di prezzo, la durata del contratto e il volume offerto. Il contenuto di questa telefonata sarebbe riportato in una nota manoscritta dell’epoca inviata dal sig. T. al sig. O., anch’egli della divisione «Noralf» della Boliden (punto 94 della decisione impugnata).

21      L’8 novembre 2000 il sig. C., amministratore delegato della Minmet, avrebbe inviato una nota alla Fluorsid su una conversazione telefonica da lui avuta quello stesso giorno con il sig. G., della ICF, riguardante i prezzi di vendita del fluoruro d’alluminio (punto 95 della decisione impugnata).

22      Il 9 novembre 2000 la Minmet avrebbe inviato alla Fluorsid un altro resoconto di una riunione tenutasi con la ICF a Losanna (Svizzera) riguardante la clientela e i prezzi su alcuni mercati, in particolare il Brasile e il Venezuela (punto 96 della decisione impugnata).

3.     Sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE

23      La Commissione ha concluso che la riunione di Milano e i successivi comportamenti volti a darvi attuazione presentavano tutte le caratteristiche di un accordo e/o di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 81 CE o dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (punti da 115 a 122 della decisione impugnata) e che tale intesa costituiva un’infrazione unica e continuata (punti da 123 a 129 della decisione impugnata).

24      Tale infrazione avrebbe avuto per oggetto una restrizione della concorrenza nella Comunità europea e nel SEE (punti da 130 a 135 della decisione impugnata), ma la sua portata geografica sarebbe stata mondiale, estendendosi alle regioni menzionate nel resoconto della riunione di Milano, ossia, in particolare, l’Europa, la Turchia, l’Australia, l’America del Sud, l’Africa del Sud, l’America del Nord (punto 136 della decisione impugnata).

25      Secondo la Commissione, l’intesa era idonea ad avere un effetto considerevole sul commercio tra gli Stati membri e/o le parti contraenti dell’Accordo SEE (punti da 137 a 142 della decisione impugnata).

4.     Sulla durata dell’infrazione

26      Malgrado vi fossero indicazioni secondo cui i produttori di fluoruro di alluminio si erano già dedicati a pratiche collusive durante la seconda metà degli anni ’90, in particolare a seguito di una riunione tenutasi in Grecia nel 1999, la Commissione ha ritenuto di essere in possesso di elementi di prova che attestavano l’esistenza di un’intesa soltanto a partire dal 12 luglio 2000 «almeno», data della riunione di Milano (punto 144 della decisione impugnata).

27      Nell’industria del fluoruro d’alluminio, i contratti di fornitura verrebbero negoziati in anticipo, durante un periodo che inizia nel secondo semestre di un anno solare e termina alla fine di tale anno o nei primi cinque mesi dell’anno successivo. Ciò varrebbe anche per i contratti pluriennali. Alcuni contratti pluriennali prevedrebbero ancora o una negoziazione annuale dei prezzi alla fine di ogni anno solare o una revisione semestrale dei prezzi alla fine di ogni semestre. Il resoconto della riunione di Milano confermerebbe che la pratica del settore consisteva nel fissare i prezzi in anticipo per l’esercizio sociale successivo. La Commissione ne ha dedotto che il risultato dei contatti collusivi nel mese di luglio 2000 si sarebbe applicato ai negoziati svolti nel secondo semestre del 2000 (punto 146 della decisione impugnata).

28      La Commissione è così giunta alla conclusione che l’intesa perdurava e aveva continuato a produrre effetti anticoncorrenziali, relativamente al comportamento dei membri dell’intesa, «almeno» fino al 31 dicembre 2000 (punto 147 della decisione impugnata).

5.     Sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

29      La Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti sulla scorta dei dati da esse forniti riguardo al valore delle loro vendite del prodotto in questione calcolate nel SEE (EUR 6 279 960) a EUR 1 600 000 (punto 243 della decisione impugnata), precisando che, secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), «l’importo di base dell’ammenda è legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione» (punto 234 della decisione impugnata).

30      Nel caso di specie, l’infrazione sarebbe consistita, segnatamente, in un accordo orizzontale di fissazione dei prezzi, il quale, per sua stessa natura, figurerebbe tra le più gravi restrizioni della concorrenza. Ciò dovrebbe riflettersi nella proporzione del valore delle vendite presa in considerazione (punto 236 della decisione impugnata). Secondo le stime, la quota di mercato aggregata delle imprese che hanno partecipato a detta infrazione nel 2000 non avrebbe superato il 35% nel SEE (punto 237 della decisione impugnata). L’estensione geografica dell’intesa sarebbe stata mondiale (punto 238 della decisione impugnata). La Commissione «ha inoltre tenuto conto del grado di attuazione dell’accordo [punti 134, 135, da 154 a 156, 172 e 185 della decisione impugnata] nel definire la proporzione del valore delle vendite» (punto 239 della decisione impugnata).

31      La Commissione ne ha concluso che, alla luce dei fattori sopra elencati relativi alla natura dell’infrazione e alla sua portata geografica, la percentuale del valore delle vendite di ciascuna delle imprese, sul cui fondamento doveva essere stabilito l’importo di base delle ammende da infliggere, era del 17% (punto 240 della decisione impugnata).

32      Poiché la durata dell’infrazione aveva corrisposto «almeno» al periodo intercorrente dal 12 luglio al 31 dicembre 2000, il coefficiente di moltiplicazione da applicare all’importo di base sarebbe stato di 0,5 (punto 241 della decisione impugnata). L’importo supplementare al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, quale quello in questione, sarebbe stato pari al 17% del valore delle vendite (punto 242 della decisione impugnata).

33      La Commissione ha stabilito nel seguente modo gli importi di base dell’ammenda da infliggere alle partecipanti all’intesa:

–        Boliden: EUR 1 milione;

–        Fluorsid e Minmet: EUR 1,6 milioni;

–        ICF: EUR 1,7 milioni;

–        IQM, Q.B. Industrias S.A.B.: EUR 1,67 milioni.

34      In applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha alla fine concesso l’immunità alla Boliden, che è stata esentata da qualsiasi ammenda.

6.     Sulle circostanze attenuanti

35      La Commissione ha infine ritenuto che il solo fatto che la Fluorsid e la Minmet avessero cooperato all’indagine non fosse di per sé una circostanza attenuante e che, nella fattispecie, non esistesse alcuna circostanza eccezionale che potesse giustificare una riduzione dell’importo della loro ammenda (punti 248 e 249 della decisione impugnata). La Commissione ha rilevato che la Fluorsid aveva presentato la propria domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda circa due anni dopo l’inizio dell’indagine, e che essa era la seconda impresa che prendeva contatto con detta istituzione. La Commissione ha constatato che le informazioni fornite dalla Fluorsid prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti non avevano apportato alcun significativo valore aggiunto e che la parte di informazioni da essa fornite dopo il 22 aprile 2007 non era stata utilizzata per comprovare l’infrazione (punti da 260 a 263 della decisione impugnata). Di conseguenza, la Commissione non ha concesso una riduzione dell’importo della loro ammenda. Essa ha fissato l’importo finale dell’ammenda inflitta alle ricorrenti congiuntamente e in solido a EUR 1 600 000 (punto 276 e articolo 2 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

36      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2008, sottoscritto dai medesimi difensori, le ricorrenti hanno proposto congiuntamente il presente ricorso.

37      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta in solido;

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento.

38      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso della Minmet in quanto manifestamente irricevibile ovvero, in subordine, in quanto infondato;

–        respingere il ricorso della Fluorsid in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.

39      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

40      A motivo dell’impedimento di un membro della Sezione, il presidente del Tribunale ha designato, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, un altro giudice per completare il collegio.

41      A titolo di misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di rispondere per iscritto ad un quesito. La Commissione ha ottemperato a tale misura di organizzazione del procedimento entro il termine impartito.

42      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto alle domande formulate dal Tribunale nel corso dell’udienza del 14 giugno 2012. All’udienza, la Commissione ha prodotto un documento che chiarisce il modo in cui essa avrebbe calcolato il valore delle vendite e le quote di mercato ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. Dopo aver sentito le parti, tale documento è stato inserito nel fascicolo, e di ciò si è preso atto nel verbale di udienza.

 In diritto

I –  Sulla ricevibilità

A –  Osservazione preliminare

43      Poiché la Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto dalla Minmet, occorre precisare che la decisione impugnata si presenta come un atto decisionale plurimo, composto da varie decisioni individuali simili che infliggono ammende, adottate nell’ambito di un procedimento comune (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, Racc. pag. I‑5363, punti 49 e segg.). Nel caso di specie occorre dunque distinguere, in particolare, la decisione indirizzata alla Fluorsid da quella indirizzata alla Minmet e valutare separatamente la ricevibilità dei ricorsi proposti da dette società, essendo gli stessi rivolti contro decisioni giuridicamente distinte adottate nei loro confronti (v., in tal senso, sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., cit., punti da 53 a 56).

B –  Sulla portata del ricorso

44      Occorre ricordare che la Commissione ha notificato alla Minmet una versione in lingua inglese della decisione impugnata il 9 luglio 2008. Alla Fluorsid è stata invece notificata una versione in lingua italiana della decisione impugnata l’11 luglio 2008.

45      Tra le conclusioni presentate con il ricorso figura la domanda di «annullamento totale della decisione», senza alcuna precisazione supplementare in merito all’oggetto della controversia. Tuttavia, nel punto 1 del ricorso viene indicato che le ricorrenti mirano a ottenere «l’annullamento della decisione della Commissione europea (…) C(2008) 3043 (…) notificat[a] a Fluorsid e Minmet rispettivamente in data 11 luglio 2008 e in data 9 luglio 2008». Allo stesso modo, il punto 3 del ricorso precisa che, «con il presente ricorso, (…) Fluorsid e Minmet intendono impugnare la decisione con la quale la Commissione (…) ha accertato una violazione dell’art. 81 [CE (…)] ed ha, di conseguenza, congiuntamente e solidalmente sanzionato Fluorsid e Minmet». Infine, in allegato al ricorso, le ricorrenti hanno prodotto soltanto la decisione indirizzata alla Fluorsid in lingua italiana e non quella indirizzata alla Minmet in lingua inglese. Infatti, è stato soltanto a seguito di una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura che la Minmet ha prodotto tale versione della decisione impugnata.

46      Risulta dall’insieme di tali circostanze che, anche se le ricorrenti non hanno precisato espressamente che il loro ricorso era in realtà diretto contro due decisioni giuridicamente distinte, rispettivamente indirizzate a due persone giuridiche differenti, resta il fatto che dal ricorso risulta con sufficiente chiarezza e precisione che le ricorrenti intendevano contestare e chiedere che fossero annullate queste due decisioni in quanto arrecanti ad esse pregiudizio. Infatti, come ribadito dalle ricorrenti all’udienza – con relativa presa d’atto nel verbale della stessa –, esse considerano la «decisione impugnata» come una «sola ed unica decisione» che è stata loro notificata, in quanto essa stabilisce la loro responsabilità solidale per un unico comportamento illecito ed infligge loro, per tale ragione, un’ammenda in forma congiunta e solidale.

C –  Sulla ricevibilità del ricorso della Minmet

47      Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso della Minmet in quanto diretto contro la decisione ad essa indirizzata, occorre ricordare come la Commissione abbia eccepito che detto ricorso è stato presentato tardivamente il 20 settembre 2008 e deve dunque essere dichiarato irricevibile. A questo proposito, la Minmet sostiene che tale ritardo sarebbe stato causato dal cattivo funzionamento delle comunicazioni elettroniche. Si tratterebbe di fatti oggettivi di natura tecnica, aventi carattere imprevedibile e dunque scusabile.

48      Indipendentemente dalla questione della ricevibilità – contestata dalla Commissione – del ricorso della Minmet contro la decisione che le è stata indirizzata, è giocoforza constatare come la suddetta società sia titolare di un interesse ad agire contro la decisione rivolta e l’ammenda inflitta alla Fluorsid, ammenda per la quale la Minmet è stata dichiarata responsabile in solido tanto in questa decisione quanto in quella che le è stata notificata individualmente. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che la decisione indirizzata alla Fluorsid costituisce il fondamento giuridico primario per tale responsabilità solidale della Minmet, la quale è indissolubilmente collegata a quella della Fluorsid e all’ammenda inflitta a quest’ultima. Pertanto, non può esservi alcun dubbio quanto all’interesse della Minmet ad ottenere l’annullamento o la riduzione di tale ammenda.

49      Ad ogni modo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, in presenza di un unico e medesimo ricorso, il giudice dell’Unione può rinunciare ad esaminare la legittimazione ad agire delle altre parti ricorrenti (sentenze della Corte del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, Racc. pag. I‑1125, punto 31, e del Tribunale dell’8 luglio 2003, Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, T‑374/00, Racc. pag. II‑2275, punto 57).

50      Alla luce di quanto sopra, il Tribunale conclude che il ricorso della Minmet è ricevibile in quanto diretto contro la decisione indirizzata alla Fluorsid, avverso la quale il ricorso è stato presentato entro i termini.

51      Per contro, per quanto riguarda il ricorso della Minmet proposto contro la decisione indirizzata nei suoi confronti, è giocoforza ricordare, anzitutto, che le conclusioni formulate dalla Commissione implicano che tale ricorso venga rigettato perché irricevibile, in quanto il termine per la sua presentazione era scaduto. A questo proposito occorre rilevare che il termine di ricorso di due mesi a partire dalla notifica dell’atto in questione, ai sensi dell’articolo 230, quinto comma, CE, è perentorio ed è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Pertanto, il giudice è tenuto a verificare, d’ufficio, se detto termine sia stato rispettato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punto 38). Infatti, tale termine è fisso, assoluto e non prorogabile (sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑291/04, Racc. pag. II-8281, punto 95).

52      Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata notificata alla Minmet il 9 luglio 2008. Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura, «se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine». A norma dell’articolo 102, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i termini processuali devono essere aumentati di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. Di conseguenza, nel caso di specie, il termine per presentare un ricorso contro la decisione indirizzata alla Minmet era scaduto il 19 settembre 2008, circostanza questa che la Minmet ha ammesso all’udienza, e di tale ammissione si è preso atto nel verbale d’udienza. Tuttavia, soltanto con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria del Tribunale, avvenuto il 20 settembre 2008, la Minmet ha proposto il suo ricorso contro la decisione che le era stata indirizzata.

53      La Minmet sostiene che la richiesta del Tribunale di regolarizzare l’atto introduttivo del giudizio avrebbe prorogato il termine di ricorso. Tuttavia, dato che tale termine è fisso, assoluto e non prorogabile (sentenza Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, cit. supra al punto 51, punto 95), né la richiesta di cui sopra né l’accettazione da parte del Tribunale di detta regolarizzazione potevano influire sul decorso del termine di ricorso. Infatti, secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in rapporto alla situazione esistente nel momento in cui l’atto introduttivo del giudizio è stato depositato. Pertanto, se a questa data le condizioni per presentare il ricorso non sono soddisfatte, quest’ultimo è irricevibile. Difatti, una regolarizzazione è possibile soltanto quando interviene entro il termine di ricorso (v. ordinanze del Tribunale del 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, T‑532/08, Racc. pag. II‑3959, punto 70, nonché Etimine e Etiproducts/Commissione, T‑539/08, Racc. pag. II‑4017, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, la regolarizzazione è intervenuta dopo la scadenza del termine di ricorso, sicché essa non era più idonea a rendere ricevibile il ricorso della Minmet.

54      Di conseguenza, il ricorso della Minmet, là dove è diretto contro la decisione ad essa indirizzata, è stato presentato tardivamente e deve essere dichiarato irricevibile.

55      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti addotti dalle ricorrenti.

56      In primo luogo, il semplice fatto che l’odierno ricorso sia stato presentato congiuntamente dalla Fluorsid e dalla Minmet, quale unità economica, avverso la «decisione impugnata», senza distinguere tra le decisioni individuali rispettivamente indirizzate a ciascuna di esse, non può avere come conseguenza che la Minmet benefici del medesimo termine di ricorso della Fluorsid.

57      Invero, la nozione di impresa, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche quando, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Orbene, qualora un’entità economica siffatta violi le regole di concorrenza, in base al principio della responsabilità personale tale infrazione deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica che potrà vedersi infliggere delle ammende, e la comunicazione degli addebiti nonché, a maggior ragione, la decisione finale devono essere indirizzate a tale persona giuridica, indicando in quale veste quest’ultima viene accusata dei fatti asseriti (v. sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punti da 54 a 57 e la giurisprudenza ivi citata; conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott in quella causa, Racc. pag. I‑8241, paragrafo 37).

58      Inoltre, se un destinatario di una decisione siffatta decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è chiamato a giudicare dei soli elementi della decisione che riguardano tale destinatario. Per contro, gli elementi riguardanti altri destinatari, che non siano stati impugnati o che siano stati impugnati fuori termine, non rientrano nell’oggetto della lite che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere (sentenze Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., cit. supra al punto 43, punto 53, e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione, C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I‑2239, punto 142).

59      È giocoforza constatare che la Minmet è una persona giuridica distinta dalla Fluorsid e che, di conseguenza, per quanto riguarda la decisione che le è stata indirizzata, essa non può beneficiare del termine di ricorso applicabile alla decisione rivolta alla Fluorsid. Si tratta infatti di due diverse decisioni, indirizzate a due persone giuridiche distinte, che sono state notificate in date differenti e per le quali il termine di ricorso deve essere calcolato separatamente.

60      In secondo luogo, per quanto riguarda l’allegazione della Minmet relativa all’esistenza di un caso di forza maggiore e di un errore scusabile, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito contengono un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per l’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini previsti. Pertanto, deve trattarsi di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza della Corte del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, Racc. pag. I‑5619, punti 31 e 32). Inoltre, è possibile derogare all’applicazione delle norme disciplinanti i termini processuali soltanto in circostanze assolutamente eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida delle norme suddette risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. ordinanza della Corte dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, Racc. pag. I‑9757, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

61      Per quanto riguarda più specificamente la nozione di errore scusabile, la giurisprudenza ha statuito che essa si riferiva soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione in questione avesse tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una comprensibile confusione in un singolo in buona fede che avesse agito con tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente avveduta (ordinanza della Corte del 14 gennaio 2010, SGAE/Commissione, C‑112/09 P, Racc. pag. I‑351, punto 20), ad esempio quando la parte ricorrente si fosse trovata a confrontarsi con una difficoltà interpretativa particolare nell’identificare l’autorità competente o la durata del termine (ordinanze della Corte del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑406/01, Racc. pag. I‑4561, punto 21, e SGAE/Commissione, cit., punto 24; sentenza del Tribunale del 6 giugno 1996, Confindustria e Romoli/Consiglio, T‑382/94, Racc. pag. II‑519, punto 21).

62      Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, le disposizioni applicabili ai termini di ricorso non presentavano alcuna difficoltà interpretativa per la Minmet. Inoltre, la Commissione non ha tenuto un comportamento idoneo a provocare una confusione riguardo alla valutazione del termine. Al contrario, essa ha soddisfatto le esigenze di chiarezza e di certezza del diritto notificando, in date differenti, due distinte decisioni – per di più in versioni linguistiche diverse, ossia in inglese alla Minmet e in italiano alla Fluorsid – a due persone giuridiche distinte. Ne consegue che la Minmet era perfettamente in grado di riconoscere e di sapere che si trattava di due decisioni giuridicamente distinte, ciascuna delle quali produceva distinti effetti giuridici rispetto a ciascuna delle ricorrenti.

63      Dall’altro lato, in modo assai poco circostanziato la Minmet asserisce, senza prove a sostegno, che il deposito tardivo del ricorso sarebbe stato causato dal cattivo funzionamento delle comunicazioni elettroniche e dall’imprevedibile ritardo del sistema di posta elettronica nel comunicare la mancata trasmissione, nonché da problemi di funzionamento dell’apparecchio telefax. Infatti, dagli scritti difensivi della Minmet non risulta neppure in quale data essa avrebbe tentato di inviare l’atto introduttivo del giudizio. Orbene, simili allegazioni vaghe e non supportate non possono essere sufficienti per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore o di errore scusabile. Pertanto, occorre respingere tale argomento in quanto manifestamente infondato.

64      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la Minmet ha omesso di impugnare entro il termine di ricorso previsto dall’articolo 230, quinto comma, CE la decisione che le era stata indirizzata, sicché quest’ultima è divenuta definitiva nei suoi confronti e le era preclusa la possibilità di contestarne la legittimità.

II –  Nel merito

A –  Sintesi dei motivi di annullamento dedotti

65      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, tre motivi.

66      Il primo motivo concerne, in via principale, una violazione dell’articolo 81 CE. In primo luogo, l’intesa asserita dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe «impossibile». In secondo luogo, anche se fosse esistita un’intesa siffatta, essa non avrebbe avuto effetti sul mercato, poiché un accordo sui prezzi adottato nel luglio del 2000 non avrebbe potuto produrre effetti nella seconda metà del 2000, come affermato dalla Commissione nella decisione impugnata. I prezzi per il secondo semestre del 2000 sarebbero stati fissati nel 1999 o «al più» nei primi mesi del 2000. In terzo luogo, le ricorrenti negano che un accordo avente un oggetto restrittivo della concorrenza sia stato concluso nel corso della riunione di Milano. Si sarebbe trattato solamente di uno scambio di informazioni tra concorrenti. Le ricorrenti fanno valere in tale contesto una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 253 CE riguardo alla prova dell’infrazione, nonché dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.

67      Il secondo motivo concerne una violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 81 CE, nonché «degli articoli 253 [CE] o 173 [CE]». In primo luogo, la decisione impugnata concluderebbe per l’esistenza di un’infrazione diversa da quella contestata nella comunicazione degli addebiti. La Commissione si sarebbe fondata su elementi di fatto non menzionati nella comunicazione degli addebiti e sui quali le parti non avrebbero potuto difendersi. In secondo luogo, la Commissione avrebbe inserito i documenti relativi alla domanda di clemenza della Fluorsid nel fascicolo del procedimento amministrativo, dopo aver «ignorato» tale domanda di clemenza nella comunicazione degli addebiti.

68      Il terzo motivo, dedotto in subordine, attiene ad una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 relativamente all’ammenda inflitta alle ricorrenti. Queste ultime contestano la definizione e la quantificazione del valore del mercato rilevante effettuate nella decisione impugnata. La gravità dell’infrazione dedotta dalla Commissione sarebbe sproporzionata. Le ricorrenti deducono inoltre un’errata applicazione del punto 18 degli orientamenti del 2006.

B –  Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 81 CE

1.     Osservazioni preliminari

69      Le ricorrenti sostengono, in sostanza, da un lato, che l’intesa constatata dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe impossibile. Le imprese interessate non sarebbero state in grado di imporre ai produttori di alluminio un prezzo del fluoruro di alluminio sul mercato, dal momento che tale prezzo non sarebbe determinato dall’offerta, bensì dalla domanda. Dall’altro lato, la riunione di Milano non avrebbe avuto come scopo di definire un «prezzo di cartello», bensì di «comprendere, date determinate funzioni di costo, quale sarebbe stato il prezzo che avrebbe consentito alle imprese di “stare nel mercato” malgrado l’esponenziale aumento dei costi di produzione». Inoltre, i prezzi del fluoruro di alluminio verrebbero negoziati ogni anno per le forniture dell’anno successivo. Pertanto, sarebbe del pari impossibile che un accordo sui prezzi adottato nel luglio 2000 abbia potuto produrre effetti nel corso della seconda metà dell’anno 2000. Le ricorrenti ne deducono che, anche se fosse esistita l’infrazione asserita dalla Commissione nella decisione impugnata, essa non avrebbe potuto produrre effetti sul mercato in questione. Infine, riguardo ai «fatti di Milano», le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia acquisito la prova di uno scambio di informazioni tra concorrenti, ma non di un’intesa «con oggetto restrittivo». La Commissione avrebbe dunque violato l’articolo 81 CE, l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 253 CE riguardo all’indicazione degli elementi di prova dell’infrazione, nonché l’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.

70      La Commissione conclude per il rigetto del presente motivo.

71      Occorre ricordare, in limine, la costante giurisprudenza secondo cui, da un lato, spetta alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza l’onere di darne la dimostrazione, provando in forma sufficiente i fatti costitutivi della stessa, mentre, dall’altro lato, incombe all’impresa che invoca a proprio favore un mezzo difensivo diretto a contrastare una constatazione di infrazione l’onere di provare che le condizioni per l’efficacia di tale mezzo difensivo sono soddisfatte, di modo che la suddetta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 78, e del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 50).

72      Per quanto riguarda l’acquisizione della prova di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, occorre altresì ricordare che la Commissione deve fornire prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’asserita infrazione è stata commessa (v., in tal senso, sentenza della Corte del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 20). L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione che constata l’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa ove esso nutra ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 215).

73      Sempre per costante giurisprudenza, non ogni prova fornita dalla Commissione deve necessariamente rispondere ai suddetti criteri in rapporto a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata).

74      Peraltro, è usuale che le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgano in modo clandestino, che le riunioni siano segrete e che la documentazione ad esse relativa sia ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere inferita da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 71, punti da 55 a 57, e del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 51).

75      Le nozioni di accordo e di pratica concordata, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, comprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme nelle quali si manifestano (sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punti 131 e 132, e sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 190). Inoltre, nell’ambito di un’infrazione complessa, non si può pretendere che la Commissione qualifichi precisamente l’infrazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che entrambe queste forme di violazione sono contemplate dall’articolo 81 CE (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., punti da 111 a 114, e sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punto 696). Pertanto, come nella fattispecie, la duplice qualificazione dell’infrazione come accordo «e/o» pratica concordata deve essere intesa come indicante un insieme complesso includente elementi di fatto di cui taluni sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica concordata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, il quale non prevede alcuna qualificazione specifica per questo tipo d’infrazione complessa (sentenze del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 264, e HFB e a./Commissione, cit., punto 187).

2.     Riepilogo del contenuto della decisione impugnata

76      Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione si è essenzialmente fondata sui documenti qui di seguito indicati al fine di constatare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81 CE: il resoconto della riunione di Milano (punti 77 e da 81 a 88 della decisione impugnata), le note prese dal sig. O., della divisione «Noralf» della Boliden, in occasione di tale riunione (punto 89 della decisione impugnata), la dichiarazione del sig. O. riguardante il suddetto resoconto (punto 90 della decisione impugnata), le note del sig. O., del 25 ottobre 2000, riguardanti la conversazione telefonica tra la divisione «Noralf» della Boliden e la IQM (punto 94 della decisione impugnata), nonché le note del sig. C., della Minmet, in data 8 e 9 novembre 2000 (punti 95 e 96 della decisione impugnata). La Commissione ha dedotto da tali documenti che una riunione aveva avuto luogo tra il rappresentante della Fluorsid, sig. R., quello della ICF, sig. G., e quello della IQM, sig. A., il 12 luglio 2000 a Milano, riunione alla quale il rappresentante della divisione «Noralf» della Boliden, sig. O., partecipò per telefono. Il resoconto della riunione di Milano è stato redatto dal sig. R., della Fluorsid. Secondo la Commissione, tale riunione aveva un contenuto e un oggetto anticoncorrenziali (punti da 115 a 122 della decisione impugnata).

77      I termini tecnici e le abbreviazioni utilizzate nei succitati documenti corrispondono alle seguenti definizioni:

–        «US$/T o US$/MT», che significa che i prezzi sono indicati in dollari degli Stati Uniti (USD) per tonnellata o tonnellata metrica;

–        «incoterms», che significa «international commercial terms» (termini del commercio internazionale);

–        «fca» (free carrier), che significa «franco vettore»;

–        «fob» (free on board), che significa «franco a bordo»;

–        «cfr» (cost and freight), che significa «costo e nolo»;

–        «C & F filo» (cost and freight e free in/liner out), che significa «costo e nolo, carico a spese del mittente/scarico a spese del vettore»;

–        «LME» (London Metal Exchange), in italiano «Borsa metalli di Londra», è un luogo di quotazione dei metalli. Il corso del LME determina il prezzo dell’alluminio. Nei documenti considerati tale abbreviazione indica il prezzo dell’alluminio;

–        «AlF3» è l’abbreviazione per il fluoruro di alluminio. Inoltre, occorre indicare che il prezzo del fluoruro di alluminio può essere calcolato come percentuale della quotazione del LME. Secondo le indicazioni delle parti, il prezzo dell’AlF3 è normalmente compreso tra il 45 e il 55% del LME, ossia un importo compreso tra USD 650 e USD 900.

78      Occorre altresì notare che i documenti sui quali la Commissione si fonda nella decisione impugnata sono stati presentati o dalla Boliden o dagli altri membri dell’intesa, tra cui in particolare la Fluorsid. Le ricorrenti non hanno contestato né l’autenticità né la credibilità né il carattere probante dei suddetti documenti, e nessun elemento del fascicolo lascia presumere che si debba rimettere in discussione il loro valore probatorio. Infatti, le ricorrenti non mettono in discussione il contenuto delle prove suddette in quanto tale, bensì si limitano a contestare le conclusioni che la Commissione ne ha tratto per dimostrare l’esistenza di un’intesa.

3.     Sulla prova dell’infrazione

79      Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che i partecipanti alla riunione di Milano avevano concluso un accordo relativo ad un aumento di prezzo del 20% per la vendita del fluoruro di alluminio. Essi avrebbero inoltre fissato un livello di prezzo generale in varie regioni del mondo, compresa l’Europa, e in alcuni casi avrebbero ripartito i mercati e si sarebbero scambiati informazioni commerciali sensibili. Occorre dunque valutare le prove sulle quali la Commissione si è fondata nella decisione impugnata per sostenere le proprie conclusioni.

80      Anzitutto, il resoconto della riunione di Milano menziona un aumento del 20% dell’insieme dei costi tra il giugno 1999 e il giugno 2000, che avrebbe reso necessario un aumento dei prezzi del fluoruro di alluminio del 20% nel 2001. A questo proposito si precisa poi quanto segue:

«[P]oiché il prezzo di vendita del [fluoruro di alluminio] nel 2000 è stato fissato alla metà dell’anno 1999 e i nostri costi alla metà dell’anno 2000 sono superiori del 20% a quelli del 1999, occorrerebbe che i nostri prezzi del [fluoruro di alluminio] nel 2001 fossero del 20% più elevati di quelli del 2000. Tutte e tre le parti [Fluorsid, ICF e IQM] hanno convenuto che tale rialzo era ragionevole dal punto di vista del produttore. Bisogna però domandarsi se l’offerta/la domanda del mercato consentano un tale rialzo» (punto 81 della decisione impugnata).

81      Risulta dunque chiaramente dal resoconto della riunione di Milano che i rappresentanti che hanno partecipato a tale riunione, tra cui quello della Fluorsid, hanno concordato un aumento del 20% del loro prezzo di vendita del fluoruro di alluminio per il 2001.

82      Inoltre, quanto al mercato europeo, il resoconto della riunione di Milano menziona un accordo tra i suddetti rappresentanti per l’anno 2001 in merito a un prezzo di USD 775 «fca», vale a dire USD 800 «fob», per tonnellata di fluoruro di alluminio:

«Per l’anno 2001 [la ICF] vuole aumentare il prezzo a USD 800/t fca Mordijk e USD 775/t fob Gabes. Il prezzo produttore europeo è dunque di 775/800 USD/t fca/fob [per] produttore europeo» (punto 85 della decisione impugnata).

83      Risulta dall’insieme dei documenti di cui sopra che tale prezzo costituisce un prezzo minimo di vendita, al di sotto del quale i membri dell’intesa non dovevano effettuare offerte sui mercati interessati.

84      Tali conclusioni sono confermate dalle note del sig. O., della divisione «Noralf» della Boliden, prese in occasione della riunione di Milano, alla quale egli aveva partecipato per telefono, nonché dalle dichiarazioni verbali da lui rese dinanzi alla Commissione (punti 77, 89 e 90 della decisione impugnata). Infatti, risulta da tali note e dichiarazioni che i partecipanti alla riunione di cui sopra avevano affermato di aver bisogno di un aumento dei prezzi del 20% e avevano concluso, dopo aver stilato la tabella dei costi, che i prezzi per il 2001 dovevano essere incrementati del 20% fissandoli a USD 800 per tonnellata, ossia il 50% del prezzo «LME».

85      Inoltre, vari documenti successivi alla riunione di Milano dimostrano che i partecipanti a tale riunione hanno rispettato i termini di tale accordo, hanno mantenuto contatti bilaterali a questo riguardo e si sono scambiati informazioni commerciali sensibili, segnatamente allo scopo di controllare reciprocamente le loro rispettive politiche di prezzo. Infatti, la nota del sig. T., della divisione «Noralf» della Boliden, indirizzata al sig. O., anch’egli della divisione «Noralf» della Boliden, vertente su una conversazione telefonica del 25 ottobre 2000 tra il sig. T. e il sig. A., della IQM, indica che questi ultimi si sono scambiati informazioni in merito alle loro offerte di prezzo ad un cliente in Australia. Tali offerte di prezzo corrispondevano al prezzo minimo di USD 800 per tonnellata concordato in occasione della riunione di Milano. Infatti, dalla nota suddetta risulta che la IQM ha offerto a tale cliente un livello di prezzi di USD «850 – 875 – 900», mentre la divisione «Noralf» della Boliden ha indicato di aver offerto un prezzo di USD 800 circa, ma di non aver ancora concluso un accordo con il cliente australiano (punto 94 della decisione impugnata).

86      Inoltre, risulta dalla nota del sig. C., della Minmet, riguardante la sua conversazione telefonica dell’8 novembre 2000 con il sig. G., della ICF, che quest’ultima si era lamentata dei prezzi «poco elevati» offerti dalla Minmet nell’ambito di una pubblica gara d’appalto in Egitto – dove tali prezzi erano stati di «725 USD fob/745 USD cfr» – e aveva chiesto come la Minmet si aspettasse di aumentare il prezzo a USD 875 in Venezuela, dato che i venezuelani avrebbero avuto sicuramente accesso ai risultati della gara d’appalto in Egitto. Secondo la nota suddetta, la ICF ha riconfermato che i prezzi offerti a un cliente brasiliano superavano USD 800 per tonnellata (punto 95 della decisione impugnata).

87      Inoltre, secondo un altro resoconto, del 9 novembre 2000, redatto dalla Minmet e inviato alla Fluorsid, relativo a una riunione svoltasi tra i sigg. C. e K., della Minmet, e i sigg. G. e T., della ICF, quest’ultima ha informato la Minmet del fatto che essa aveva concluso un contratto al prezzo di USD 845 con un cliente brasiliano e ha confermato che non avrebbe offerto più di 6 000 tonnellate metriche sul mercato venezuelano. La Minmet ha insistito affinché i prezzi in Venezuela superassero USD 800 «cfr» (punto 96 della decisione impugnata).

88      Risulta dunque dai documenti relativi ai contatti del 25 ottobre nonché dell’8 e del 9 novembre 2000 che le imprese interessate hanno praticato un reciproco controllo dei livelli di prezzo. Inoltre, come correttamente indicato dalla Commissione nella decisione impugnata, i prezzi corrispondevano ai risultati dei negoziati condotti in occasione della riunione di Milano. A questo proposito, occorre altresì rilevare che i documenti del 25 ottobre nonché dell’8 e del 9 novembre 2000 attestano contatti successivi alla riunione di Milano intervenuti tra i partecipanti a quest’ultima, in particolare tra le ricorrenti e la ICF, i quali erano manifestamente collegati all’accordo sui prezzi pattuiti in occasione di tale riunione, in quanto essi fanno riferimento agli elementi chiave di tale accordo.

89      Da un lato, tale accordo sui prezzi riguardava i mercati europei. A questo proposito, il resoconto della riunione di Milano contiene, in particolare, previsioni di quantitativi di produzione e di vendite di fluoruro di alluminio per l’anno 2001 per l’Italia, la Romania, la Spagna, la Scandinavia, la Germania, il Benelux e il Regno Unito (punto 85 della decisione impugnata). In tale contesto, la ICF ha fatto presente che desiderava aumentare il prezzo a USD 800 per tonnellata nel 2001 «fca Mordijk» e a USD 775 per tonnellata «fob Gabes», con il risultato che il prezzo del produttore europeo sarebbe stato di USD 775/800 per tonnellata «fca/fob» (v. supra, punto 82).

90      Dall’altro lato, la Commissione ha stabilito che tale accordo si applicava anche a differenti regioni del mondo. Infatti, il resoconto della riunione di Milano indica, riguardo all’Australia, che l’«idea di prezzo» per il 2001 era di USD 800 per tonnellata «fob Europa», ossia «50% LME fob», mentre il prezzo europeo poteva essere più elevato del prezzo cinese e doveva essere di USD 875 per tonnellata (punto 86 della decisione impugnata). Per quanto riguarda l’America del Sud, nel resoconto sono indicati dei prezzi per l’anno 2000 e dei prezzi minimi per l’anno 2001. Per il Venezuela, figura per l’anno 2001 il prezzo di USD 850 per tonnellata metrica «C & F filo» e come prezzo minimo assoluto USD 890 per tonnellata metrica. Per il Brasile, tutti i produttori sono d’accordo sul fatto che il prezzo deve essere fissato a circa «50% LME fob» e a USD 875 per tonnellata «cfr» (punto 87 della decisione impugnata).

91      Nelle dichiarazioni orali da lui rese dinanzi alla Commissione, il sig. O., della divisione «Noralf» della Boliden, ha altresì affermato che i partecipanti alla riunione di Milano si erano messi d’accordo sui clienti di ciascuno, nonché sul livello di prezzo che doveva essere mantenuto in Europa e al di fuori dell’Europa. Lo scopo della riunione di Milano sarebbe così stato di mettere a punto una spiegazione comune quanto al modo in cui i nuovi livelli di prezzo dovevano essere introdotti. I partecipanti alla riunione suddetta si sarebbero ripartiti i quantitativi da offrire ai vari clienti. Vi sarebbe stato un accordo implicito per rispettare i clienti di ciascuno e le forniture effettuate ad ognuno di essi (v. punto 90 della decisione impugnata).

92      Allo stesso modo, dalla nota telefonica del 25 ottobre 2000 risulta che il sig. A., della IQM, voleva «restare in contatto» con il sig. T., della divisione «Noralf» della Boliden, in merito segnatamente al livello dei prezzi del fluoruro di alluminio in Australia, ricordando il prezzo di USD 800 che era stato concordato nella riunione di Milano (punto 94 della decisione impugnata).

93      Infine, risulta altresì dal resoconto della riunione di Milano che, successivamente, i partecipanti a tale riunione, ossia la Fluorsid, la ICF e la IQM, si sono scambiati informazioni in merito alla produzione, ai volumi di vendite nel 2000 ed alle previsioni per il 2001, riguardo a vari paesi del mondo con indicazioni di quantitativi precisi, nonché informazioni in funzione dei produttori e dei clienti. Riguardo ai «mercati individuali», il resoconto indica quanto segue (punto 84 della decisione impugnata):

«Abbiamo esaminato ciascun mercato per stabilire un livello di prezzo generale e, in certi casi, una ripartizione del mercato. Tuttavia, ci [siamo] trovati tutti d’accordo sul fatto che, indipendentemente da chi ottiene la vendita, dobbiamo ottenere un livello di prezzo più elevato. Dobbiamo quindi scoraggiare qualsiasi sconto rilevante».

94      Ne consegue che i partecipanti alla riunione di Milano si sono scambiati informazioni commerciali sensibili, tra cui quelle relative ai loro volumi di produzione, ai quantitativi che avevano venduto o previsto di vendere, ai loro clienti sia in Europa che nel mondo, alla determinazione dei loro prezzi, nonché alla ripartizione dei mercati tra loro, al fine di accordarsi su tali parametri concorrenziali.

95      Risulta dunque dall’insieme di tali prove – delle quali le ricorrenti non contestano il contenuto in quanto tale – che la Commissione ha sufficientemente provato l’esistenza di un accordo di fissazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, concluso in occasione della riunione di Milano, al quale hanno partecipato le ricorrenti.

96      Di conseguenza, nella decisione impugnata, la Commissione ha dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale della riunione di Milano e l’esistenza di un accordo in violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, senza che occorra dimostrare che tale accordo abbia prodotto degli effetti (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 75, punto 123, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 73, punto 181). A questo proposito si deve ricordare che l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziali di un accordo sono condizioni non cumulative, bensì alternative, al fine di stabilire se tale accordo ricada sotto il divieto enunciato all’articolo 81, paragrafo 1, CE. Orbene, come constatato da una costante giurisprudenza, il carattere alternativo delle condizioni suddette, espresso dalla congiunzione disgiuntiva «o», rende necessario considerare anzitutto l’oggetto stesso dell’accordo, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultimo deve trovare applicazione. Orbene, non è necessario esaminare gli effetti di un accordo qualora sia provato il suo oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenze della Corte del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, Racc. pag. I‑9291, punto 55, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I-9083, punto 135). Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’attuazione di un accordo siffatto sarebbe «impossibile» deve essere respinto.

97      Date tali circostanze, non occorre esaminare se nel caso di specie siano soddisfatti anche i criteri giurisprudenziali applicabili alla nozione di pratica concordata (v. la giurisprudenza citata supra al punto 75). Infatti, essendo soddisfatto nella specie il criterio costitutivo dell’esistenza di un «accordo», necessario per rendere applicabile il divieto previsto dall’articolo 81 CE, si tratterebbe unicamente di una qualificazione alternativa della medesima intesa, priva di incidenza sul resto dell’analisi.

98      Risulta dunque dall’insieme delle considerazioni che precedono che la censura relativa alla violazione dell’articolo 81 CE deve essere respinta in quanto infondata.

99      Quanto alla censura relativa alla presunta «violazione degli obblighi di motivazione riguardo la prova dell’illecito», occorre osservare che le ricorrenti hanno prospettato il difetto di motivazione soltanto nell’intitolazione del presente motivo, senza però sviluppare argomenti a suo sostegno. Orbene, poiché tale censura non è minimamente circostanziata o suffragata, deve ritenersi che essa si confonda con il presente motivo sul merito e sia diretta contro la fondatezza della motivazione della decisione impugnata (sentenza della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punti da 65 a 68). Tale censura si confonde dunque con quella riguardante la violazione dell’articolo 81 CE e, pertanto, non esige un esame separato.

100    Anche a supporre che le ricorrenti deducano effettivamente un difetto di motivazione, ovvero che tale motivo debba essere rilevato d’ufficio, occorre ricordare che la motivazione richiesta dall’articolo 253 CE deve far apparire, in modo chiaro e inequivoco, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di difendere i propri diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo (sentenze della Corte del 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, C‑338/00 P, Racc. pag. I‑9189, punto 124, e del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, punti 166 e 178). Se certo, a norma dell’articolo 253 CE, la Commissione è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno portata ad adottare quest’ultima, la disposizione suddetta non esige però che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo (sentenze della Corte del 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 22; dell’11 luglio 1989, Belasco e a./Commissione, 246/86, Racc. pag. 2117, punto 55, e Volkswagen/Commissione, cit., punto 127; sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc. pag. II-6681, punto 233). L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc. pag. I‑11245, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).

101    Orbene, nella specie, la Commissione ha esposto in maniera dettagliata nella decisione impugnata gli elementi di fatto e di diritto nonché l’insieme delle considerazioni che l’hanno portata ad adottarla. D’altronde, la motivazione di detta decisione è stata sufficiente per consentire alle ricorrenti di conoscere le giustificazioni del provvedimento al fine di difendere i propri diritti e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Pertanto, non sussiste alcun difetto di motivazione della decisione impugnata in ordine all’accertamento di una violazione dell’articolo 81 CE e tale censura deve, in ogni caso, essere respinta.

102    Di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto nella sua interezza.

C –  Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa

1.     Osservazioni preliminari

103    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i diritti della difesa nei loro confronti, nonché gli articoli 2 e 27 del regolamento n. 1/2003. La decisione impugnata constaterebbe un’infrazione diversa da quella indicata nella comunicazione degli addebiti nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione avrebbe proseguito la propria indagine e avrebbe raccolto documenti supplementari dopo la comunicazione degli addebiti. Orbene, le ricorrenti non avrebbero potuto esercitare i diritti della difesa a questo riguardo. Da un lato, la decisione impugnata prenderebbe in considerazione infrazioni ed elementi di fatto non menzionati nella comunicazione degli addebiti, segnatamente i documenti relativi ai contatti bilaterali dell’8 e del 9 novembre 2000. Dall’altro, la comunicazione degli addebiti verterebbe su un’«infrazione continuata», mentre la decisione impugnata avrebbe constatato un «illecito di sei mesi». La Fluorsid si duole altresì della mancata menzione, nella comunicazione degli addebiti, della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda presso la Commissione e fa valere l’assenza di motivazione del rigetto di tale domanda nella comunicazione degli addebiti.

104    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti. I documenti relativi ai contatti successivi alla riunione di Milano sarebbero contenuti nel fascicolo amministrativo della Commissione. Non vi sarebbe stato alcun ampliamento degli addebiti mossi dalla Commissione contro i membri dell’intesa. I fatti accertati dalla Commissione e contestati ai membri dell’intesa sarebbero stati noti a questi ultimi. La decisione finale della Commissione, ossia la decisione impugnata, non dovrebbe essere identica alla comunicazione degli addebiti. La Commissione sottolinea di non aver ritenuto necessario adottare una comunicazione degli addebiti supplementare concernente elementi di prova non menzionati nella comunicazione degli addebiti. Questi documenti non rimetterebbero in discussione gli elementi di prova già accolti e non avrebbero comportato la formulazione di conclusioni diverse.

105    Inoltre, quanto alla presunta violazione dei diritti della difesa della Fluorsid in relazione alla sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, la Commissione avrebbe ritenuto che tale domanda non fosse giustificata, dal momento che gli elementi di prova forniti dalla Fluorsid non avevano apportato alcun valore aggiunto significativo, e avrebbe informato di ciò tale società in data 13 luglio 2007. La Commissione sarebbe stata tenuta a prendere posizione su tale domanda soltanto nella decisione impugnata, e ciò è quanto essa avrebbe fatto. La Fluorsid avrebbe dunque potuto esercitare i diritti della difesa in occasione del procedimento amministrativo, avendo conoscenza del fatto che la sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda era stata respinta.

106    Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione, il cui rispetto è garantito dai giudici dell’Unione (v. sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

107    Come riconosciuto da una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista in merito alla realtà e alla rilevanza dei fatti e delle circostanze asseriti, nonché in ordine ai documenti posti dalla Commissione a fondamento della sua affermazione dell’esistenza di una violazione del Trattato (v. sentenze della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 10; del 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, C‑310/93 P, Racc. pag. I‑865, punto 21, e del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punto 88 e la giurisprudenza ivi citata).

108    L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 riflette tale principio, nella misura in cui prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali la Commissione si fonda in tale fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 71, punto 67), per permettere agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti che vengono loro addebitati dalla Commissione, nonché degli elementi di prova di cui quest’ultima dispone (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punti 315 e 316, e sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 71, punti 66 e 67), e di far valere utilmente le proprie difese prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland/Commissione, cit. supra al punto 107, punti 85 e 86). Tale esigenza risulta rispettata qualora la decisione in questione non contesti agli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 19 marzo 2003, CMA CGM e a./Commissione, T‑213/00, Racc. pag. II‑913, punto 109 e la giurisprudenza ivi citata).

109    Tuttavia, l’enunciazione degli elementi essenziali sui quali la Commissione si fonda nella comunicazione degli addebiti può farsi in modo sommario e la decisione finale non deve necessariamente ricopiare detta comunicazione (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 107, punto 14), in quanto quest’ultima rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni in punto di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 novembre 1987, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione, 142/84 e 156/84, Racc. pag. 4487, punto 70). Sono quindi ammissibili eventuali aggiunte alla comunicazione degli addebiti apportate alla luce delle risposte delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno potuto effettivamente esercitare i loro diritti della difesa. La Commissione può altresì, tenuto conto del procedimento amministrativo, rivedere od aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 28 febbraio 2002, Compagnie générale maritime e a./Commissione, T‑86/95, Racc. pag. II‑1011, punto 448, e del 22 ottobre 2002, Schneider Electric/Commissione, T‑310/01, Racc. pag. II‑4071, punto 438). Di conseguenza, fino all’adozione della decisione finale, la Commissione può, segnatamente alla luce delle osservazioni scritte od orali delle parti, abbandonare alcuni o persino tutti gli addebiti inizialmente formulati nei confronti delle parti stesse e modificare così la propria posizione a loro favore, oppure può, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti, a condizione che essa conceda alle imprese interessate la possibilità di far valere il loro punto di vista al riguardo (v. sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98, e da T‑212/98 a T‑214/98, Racc. pag. II‑3275, punto 115 e la giurisprudenza ivi citata).

110    Inoltre, come riconosciuto dalla giurisprudenza, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora esista una possibilità che, per un’irregolarità commessa dalla Commissione, il procedimento amministrativo da questa istruito avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza di irregolarità procedurali, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenze della Corte del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata, e del 1° luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, Racc. pag. I‑6375, punto 28; v. anche, per analogia, sentenza della Corte del 1°ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, Racc. pag. I‑9147, punto 94).

111    Per quanto riguarda più in particolare il diritto di accesso al fascicolo, una consolidata giurisprudenza riguardante l’ipotesi di rifiuto di accesso a un documento ha ammesso che è sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tale documento per la propria difesa (v. sentenza della Corte del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, Racc. pag. I‑10329, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata, nonché le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott in tale causa, Racc. pag. I‑10329, paragrafo 171 e la giurisprudenza ivi citata; sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 71, punti 74 e 75; Knauf Gips/Commissione, cit. supra al punto 110, punto 23, e del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 108, punti 318 e 324). Tale impresa è tenuta a dimostrare non già che detta irregolarità ha influito a suo svantaggio sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione, bensì soltanto che l’irregolarità in questione può aver influito sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione (v., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella succitata causa Solvay/Commissione, paragrafi 179 e 181, nonché sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, Racc. pag. I‑4235, punto 81; del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 128; del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 108, punto 318, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 71, punto 74). In caso di mancata divulgazione di documenti, l’impresa interessata non deve dunque dimostrare che il procedimento amministrativo sarebbe giunto ad un risultato differente ove i documenti fossero stati divulgati, bensì è sufficiente che essa dimostri l’esistenza di una possibilità – anche minima – che i documenti non divulgati nel corso del procedimento amministrativo avrebbero potuto essere utili per la sua difesa (v. conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella citata causa Solvay/Commissione, paragrafo 181 e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 71, punto 131).

2.     Sulla presunta violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda i documenti relativi ai contatti successivi alla riunione di Milano

112    Nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione avrebbe fondato la decisione impugnata su documenti che non erano stati presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti, segnatamente sui documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000, ciò che configurerebbe una violazione dei diritti della difesa.

113    A questo proposito, risulta dai punti da 20 a 22, 76 e da 86 a 88 di cui sopra (v. anche punto 239 della decisione impugnata) che, in effetti, la Commissione si è fondata su tali documenti, nella decisione impugnata, al fine di provare l’esistenza dell’intesa nonché la sua attuazione, per trarne delle conseguenze in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti.

114    Pertanto, occorre anzitutto confrontare il contenuto della comunicazione degli addebiti con quello della decisione impugnata.

115    Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha ritenuto che vi fossero stati dei contatti tra i membri dell’intesa a partire dal 1997 (punti 76 e segg.), ed ha menzionato una riunione svoltasi in Grecia il 29 luglio 1999 (punti 85 e segg.) nonché «contatti successivi» (punti 92 e segg.) e la riunione di Milano (punti 103 e segg.). La comunicazione degli addebiti, nella descrizione dei fatti relativi all’attuazione dell’intesa, menziona dei contatti tra i membri dell’intesa e, tra questi, contatti successivi alla riunione di Milano. La Commissione ha considerato che, «[a seguito] della riunione di Milano, le società implicate nell’accordo che era stato concluso hanno continuato a scambiarsi informazioni riguardanti il mercato del fluoruro di alluminio nell’ambito di contatti bilaterali» (punto 117). A questo proposito, detta istituzione menziona esplicitamente dei contatti in data 25 ottobre 2000, dei contatti nel corso dell’anno 2001, una conferenza svoltasi dal 17 al 21 febbraio 2002, un’altra conferenza a San Diego, California (Stati Uniti), il 6 marzo 2003, nonché dei contatti nel gennaio 2004 e il 21 gennaio 2005 (punti da 118 a 123). Inoltre, la Commissione ha indicato che l’intesa era stata messa in atto, fatto di cui essa avrebbe tenuto conto nella sua valutazione della gravità dell’infrazione (punto 227).

116    Riguardo alla durata dell’infrazione, la Commissione ha dichiarato, nella comunicazione degli addebiti, che l’infrazione era iniziata il 30 giugno 1997, data della riunione a Sousse (Tunisia), che la medesima era stata intensificata a partire dalla riunione in Grecia il 29 luglio 1999, «quando l’accordo definitivo riguardante l’aumento dei prezzi per le vendite nel 2000 è stato concluso ed è entrato in vigore», e che un accordo simile era stato concluso il 12 luglio 2000 a Milano per i prezzi di vendita per l’anno 2001. La Commissione ne ha concluso che l’infrazione era continuata, nel caso della Fluorsid, della ICF e della IQM, «almeno fino al 31 dicembre 2001», data finale del periodo di attuazione di tale accordo, corrispondente alla fine del periodo nel quale sono state effettuate le vendite oggetto dell’accordo (punto 216).

117    Ai punti 155 e 156 della decisione impugnata, la Commissione menziona alcuni «contatti bilaterali reciproci nell’autunno 2000», in particolare quelli del 25 ottobre 2000 nonché dell’8 e del 9 novembre 2000. Tali contatti dimostrerebbero un seguito dell’accordo concluso in occasione della riunione di Milano al fine della sua attuazione. Al punto 239 della decisione impugnata, la Commissione si riferisce nuovamente ai documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 in merito all’attuazione dell’intesa nel contesto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda. Ivi essa dichiara di aver tenuto conto del grado di attuazione dell’intesa al fine di determinare la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione, e rinvia in particolare ai punti da 154 a 156 della decisione impugnata.

118    Quanto alla durata dell’infrazione, nella decisione impugnata la Commissione dichiara che l’intesa è durata almeno per il periodo che va dal 12 luglio al 31 dicembre 2000 (punti 241 e 147 della decisione impugnata). A mente del punto 146 della decisione impugnata, «i contratti di fornitura vengono negoziati in anticipo, durante un periodo che inizia intorno alla seconda metà di un anno civile e termina alla fine di tale anno o nei primi [cinque] mesi del successivo». La Commissione ha dunque affermato che, conformemente alla prassi del settore del fluoruro di alluminio, i prezzi venivano determinati in anticipo per l’esercizio sociale successivo.

119    Infine, occorre precisare che i documenti riguardanti i contatti successivi alla riunione di Milano, tra cui quelli dell’8 e del 9 novembre 2000, non sono menzionati nella parte della decisione impugnata relativa alla durata dell’infrazione.

120    Così, malgrado che la comunicazione degli addebiti potesse avvalersi di documenti attinenti ai contatti successivi alla riunione di Milano, quali menzionati supra al punto 115, occorre constatare come essa non menzioni esplicitamente i documenti che si riferiscono ai contatti bilaterali dell’8 e del 9 novembre 2000, sui quali la Commissione si è invece fondata nella decisione impugnata.

121    Tuttavia, tali documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 erano contenuti nel fascicolo amministrativo della Commissione, che li ha comunicati alle parti del procedimento amministrativo, e dunque alle ricorrenti, al momento dell’invio della comunicazione degli addebiti, ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa e del diritto di accesso al fascicolo. Inoltre, non è contestato che, da un lato, le ricorrenti hanno beneficiato di un accesso integrale al fascicolo, ivi compresi i documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000, e che, dall’altro lato, i contatti successivi alla riunione di Milano erano esplicitamente menzionati, quantunque in maniera generica, nella comunicazione degli addebiti.

122    Sia i contatti bilaterali dell’8 e del 9 novembre 2001 non menzionati nella comunicazione degli addebiti, sia quelli in essa esplicitamente menzionati attestano che le ricorrenti erano implicate nell’intesa e nella sua attuazione dopo la riunione di Milano. Orbene, a questo proposito era sufficiente che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione fondasse la propria valutazione relativa ad un’infrazione unica e continuata ed alla sua attuazione su vari elementi, tra cui la riunione di Milano e una serie di contatti bilaterali e multilaterali successivi a quest’ultima, in particolare un contatto in data 25 ottobre 2000, ossia nell’autunno di quell’anno. Infatti, gli elementi di prova illustrati nella comunicazione degli addebiti erano già sufficienti da soli per rendere le ricorrenti avvertite del fatto che la Commissione poteva utilizzarli nei loro confronti come mezzi di prova incriminanti. Pertanto, tenuto conto dei documenti relativi ai contatti successivi alla riunione di Milano menzionati nella comunicazione degli addebiti, i documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 non erano elementi indispensabili per provare l’infrazione continuata e la sua attuazione. Infatti, al punto 156 della decisione impugnata, in particolare nella nota a piè di pagina n. 128, la Commissione fa riferimento anche al contatto del 25 ottobre 2000, che era già stato menzionato al punto 118 della comunicazione degli addebiti. Pertanto, in sé considerati, i documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 non erano decisivi per il risultato al quale la Commissione è giunta nella decisione impugnata, dato che nella comunicazione degli addebiti l’esistenza di un’infrazione continuata e l’attuazione della stessa oltre la data del 31 dicembre 2000 erano già state affermate sulla base di altri elementi di prova.

123    Inoltre, occorre ricordare la giurisprudenza citata supra al punto 110, secondo cui i diritti della difesa sono violati soltanto qualora esista una possibilità che, in assenza dell’irregolarità procedurale commessa – ossia, nella specie, la mancanza di riferimenti espliciti, nella comunicazione degli addebiti, ai documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 –, il procedimento amministrativo avrebbe potuto giungere ad un risultato differente.

124    Orbene, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, tale situazione non sussiste.

125    Infatti, come si è constatato supra al punto 121, le ricorrenti hanno avuto accesso ai documenti riguardanti i contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 congiuntamente con la comunicazione degli addebiti, senza che esse ne abbiano tratto il benché minimo elemento a discarico, tanto nell’ambito del procedimento amministrativo, quanto in corso di giudizio. Per giunta, allo stadio del procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno persino rinunciato a prendere posizione sui contatti successivi alla riunione di Milano che erano esplicitamente menzionati nella comunicazione degli addebiti (punti da 117 a 123 della comunicazione degli addebiti). Allo stesso modo, in corso di giudizio, le ricorrenti non hanno né chiarito né circostanziato in che modo la mancata menzione esplicita dei suddetti documenti nella comunicazione degli addebiti avrebbe pregiudicato l’efficacia della loro difesa nel corso del procedimento amministrativo, e come esse avrebbero potuto difendersi più efficacemente se fossero state esplicitamente informate, in tale occasione, del fatto che la Commissione intendeva utilizzare i documenti dell’8 e del 9 novembre 2000 come prove incriminanti nella decisione impugnata quanto alla loro partecipazione all’infrazione e all’attuazione della stessa. Al contrario, tenuto conto del contenuto di detti documenti nonché del fatto che le ricorrenti ne avevano piena conoscenza, dato che esse stesse erano le autrici di tali documenti che provenivano dalla loro propria sfera interna, occorre constatare come le ricorrenti non abbiano dimostrato che avrebbero potuto trarne elementi a proprio discarico quanto all’esistenza di un accordo anticoncorrenziale e alla sua successiva attuazione. A questo proposito occorre precisare che la Commissione non ha tenuto conto – nel valutare la gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda – degli effetti dell’infrazione sul mercato. Pertanto, le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che il fatto di non essere state informate, nella comunicazione degli addebiti, dell’intenzione della Commissione di utilizzare i documenti in questione come prove incriminanti fosse idoneo a incidere sull’efficacia della loro difesa e, pertanto, sul risultato cui era giunta la Commissione nella decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 75, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata, confermata dalla sentenza dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 111, punto 80).

126    Ad ogni modo, le ricorrenti non possono sostenere che tale omissione fosse tale da impedir loro di difendersi utilmente contro l’accusa secondo cui l’infrazione era durata fino al 31 dicembre 2001. Infatti, tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella decisione impugnata, la Commissione non ha posto a fondamento della durata dell’infrazione i contatti dell’8 e del 9 novembre 2000. Sotto questo aspetto, la decisione impugnata non differisce dalla comunicazione degli addebiti, la quale aveva del pari stabilito una durata che andava oltre la riunione di Milano, vale a dire fino al 31 dicembre 2001, per quanto riguardava le ricorrenti. Pertanto, le ricorrenti erano perfettamente in grado di riconoscere la rilevanza degli elementi di prova relativi a contatti successivi alla riunione di Milano, quali esposti nella comunicazione degli addebiti e nella decisione impugnata, ai fini della determinazione della durata dell’infrazione, durata che la Commissione ha essenzialmente dedotto dalla prassi del settore del fluoruro di alluminio secondo cui i prezzi si stabiliscono in anticipo per l’esercizio sociale successivo. Tenendo conto di tale prassi, la Commissione era legittimata, già sulla base degli elementi di prova esplicitamente menzionati nella comunicazione degli addebiti, a considerare l’insieme del semestre in questione fino al 31 dicembre 2001 come compreso nella durata dell’infrazione. A questo proposito, il riferimento aggiuntivo, nella decisione impugnata, ai documenti relativi ai contatti dell’8 e del 9 novembre 2000 è privo di importanza.

127    Occorre precisare inoltre che la durata ritenuta dalla Commissione nella decisione impugnata è la durata minima di un’infrazione, dato che periodi inferiori a un semestre vengono contati come un semestre e che il coefficiente di moltiplicazione per l’importo di base dell’ammenda è solo di 0,5 in entrambi i casi. Pertanto, anche a supporre che la durata dell’infrazione sia stata limitata alla sola riunione di Milano, senza tener conto degli effetti dell’accordo che ivi è stato concluso e dei contatti successivi a tale riunione, il coefficiente relativo alla durata ai fini della determinazione dell’ammenda sarebbe stato lo stesso.

128    Il Tribunale da ciò conclude che non vi è stata violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti per quanto riguarda i documenti dell’8 e del 9 novembre 2000, e che tale censura deve essere respinta.

a)     Sulla presunta violazione dei diritti della difesa in relazione al «quadro temporale» dell’infrazione

129    Per quanto riguarda la presunta violazione dei diritti della difesa relativamente alla durata dell’infrazione, occorre rilevare che la durata constatata nella decisione impugnata, che copre il periodo dal 12 luglio al 31 dicembre 2000, è più breve di quella indicata nella comunicazione degli addebiti, che abbraccia il periodo compreso tra il 30 giugno 1997 e il 31 dicembre 2001. Invero, nella decisione impugnata, la Commissione ha addotto alcuni elementi indicanti l’esistenza di alcune pratiche collusive nell’industria del fluoruro di alluminio prima della riunione di Milano del 12 luglio 2000, ma essa ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova decisiva per tale periodo anteriore (punto 73 della decisione impugnata). Pertanto, tenuto conto del valore probante degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha alla fine ridotto la durata dell’infrazione precisando che essa disponeva di elementi di prova convincenti riguardo all’esistenza di un’intesa soltanto a partire dal 12 luglio 2000 (punti da 73 a 76 e 144 della decisione impugnata).

130    Date tali circostanze, il semplice fatto che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione abbia ancora provvisoriamente ritenuto che l’intesa avesse avuto inizio il 30 giugno 1997, data della riunione a Sousse, per poi essere intensificata a partire dalla riunione in Grecia il 29 luglio 1999 (punto 216 della comunicazione degli addebiti), è privo di rilevanza e non può aver pregiudicato né gli interessi né i diritti della difesa delle ricorrenti, le quali, sotto il profilo della durata dell’infrazione contestata, si sono viste alla fine addebitare, nella decisione impugnata, una censura meno grave (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 73, punto 435). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, tale differenza nel «quadro temporale» dell’infrazione constatata dalla Commissione non era idonea a modificare la natura dell’infrazione continuata, quale accertata tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella decisione impugnata. Infine, è giocoforza constatare come le ricorrenti abbiano avuto l’occasione di presentare utilmente le proprie osservazioni in merito alla comunicazione degli addebiti, ed anche in merito alle indicazioni relative ad una durata dell’infrazione più lunga di quella alla fine ritenuta nella decisione impugnata, nella quale la Commissione ha parzialmente abbandonato, in modo lecito, un addebito a vantaggio delle ricorrenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. supra al punto 109, punto 115).

131    Occorre dunque respingere la censura concernente la violazione dei diritti della difesa in relazione alla durata dell’infrazione constatata dalla Commissione.

b)     Sulla presunta violazione dei diritti della difesa in relazione alla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda presentata dalla Fluorsid, nonché sul presunto difetto di motivazione

132    Quanto alla presunta violazione dei diritti della difesa della Fluorsid relativamente alla sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, occorre notare, anzitutto, che la Fluorsid non contesta la decisione impugnata come tale per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione nei suoi riguardi, bensì si duole della mancata menzione della sua domanda di riduzione dell’ammenda nella comunicazione degli addebiti, la quale costituisce un atto preparatorio non impugnabile. In realtà, il Tribunale ricorda a questo proposito che, come enunciato da una costante giurisprudenza, costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (sentenza della Corte del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord, C‑516/06 P, Racc. pag. I‑10685, punto 27). Inoltre, quando si tratti di atti o di decisioni elaborati in più fasi, costituiscono, in via di principio, atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale (sentenze della Corte dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc. pag. I‑2639, punti 9 e 10, e Commissione/Ferriere Nord, cit., punti da 27 a 33).

133    Qualora la presente censura dovesse essere interpretata come intesa a far valere un’illegittimità della decisione impugnata in quanto tale, occorre rilevare che, se certo degli atti puramente preparatori non possono di per sé costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento, le eventuali illegittimità da cui questi siano viziati potrebbero essere fatte valere a sostegno del ricorso diretto contro l’atto definitivo del quale essi costituiscono una fase di elaborazione (sentenza IBM/Commissione, cit. supra al punto 132, punto 12), ossia contro la decisione impugnata nel caso di specie. Pertanto, spetta al Tribunale valutare se nel corso del procedimento amministrativo siano state commesse delle illegittimità e se queste siano idonee a pregiudicare la legittimità della decisione adottata dalla Commissione al termine di detto procedimento (sentenza IBM/Commissione, cit. supra al punto 132, punto 24).

134    Risulta dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che, nell’ambito del programma di clemenza da questa previsto, la procedura di riconoscimento dell’immunità o di una riduzione dell’ammenda a favore di un’impresa è articolata in varie fasi distinte. È soltanto nell’ultima fase, al termine del procedimento amministrativo, allorché la Commissione adotta la decisione finale, che quest’ultima concede o no, in tale decisione, l’immunità dalle ammende o la riduzione dell’ammenda. Pertanto, risulta dal sistema, quale previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, che, prima della decisione finale, l’impresa che richiede l’immunità o la riduzione dell’importo dell’ammenda non ottiene alcuna immunità o riduzione propriamente dette, bensì beneficia soltanto di uno status procedurale che può trasformarsi in immunità dalle ammende o in riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo, se sono soddisfatte le condizioni richieste (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, T‑12/06, Racc. pag. II-5639, punto 118).

135    Il punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 stabilisce che la Commissione, ove giunga alla conclusione preliminare che gli elementi di prova trasmessi da un’impresa costituiscono un valore aggiunto, informa per iscritto l’impresa, al più tardi entro la data di notificazione di una comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Ciò significa anche che, quando la Commissione non ha intenzione di dar seguito ad una domanda di clemenza, essa non ha alcun obbligo di informarne l’impresa interessata nello stadio della comunicazione degli addebiti. Il punto 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dispone poi che la Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo, in ogni decisione adottata. Pertanto, è soltanto nella decisione finale del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione che quest’ultima deve pronunciarsi in ordine alle domande di clemenza che le sono state presentate, così come essa ha fatto nel caso di specie.

136    Ne consegue che la Commissione non era tenuta a prendere posizione in merito alla domanda di clemenza della Fluorsid nello stadio della comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, la Commissione non ha né violato i diritti della difesa della Fluorsid né disatteso l’obbligo di motivazione che le incombe al riguardo, in quanto, in tale stadio, essa non era obbligata a prendere posizione sulla domanda di clemenza della Fluorsid. Lo stesso vale, a maggior ragione, per la mancata presa di posizione da parte della Commissione, nella comunicazione degli addebiti, in merito alla domanda della Fluorsid di riduzione dell’ammenda.

137    Occorre dunque respingere la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa della Fluorsid per quanto riguarda la sua domanda di clemenza o la sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda.

D –  Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 sul calcolo dell’importo dell’ammenda e del punto 18 degli orientamenti del 2006

1.     Osservazioni preliminari

138    Anzitutto, occorre precisare che si tratta nella fattispecie di un caso nel quale trovano applicazione gli orientamenti del 2006.

139    In sostanza, le ricorrenti, pur dichiarando che «[n]on [è] questa la sede per contestare nel merito le valutazioni della Commissione sulla definizione del mercato», fanno valere difetti di motivazione e contradditorietà inficianti la decisione impugnata, per quanto riguarda la quantificazione e l’ambito geografico di detto mercato, in particolare per il fatto che la Commissione avrebbe escluso dalla propria valutazione la Cina e la Russia, malgrado che questi paesi fossero interessati dall’infrazione. Inoltre, le ricorrenti si dolgono che la Commissione abbia preso in considerazione le cifre fornite dalla Fluorsid nell’aprile 2008, anziché quelle da essa fornite nel maggio 2008, ai fini della stima del valore delle vendite sul mercato del fluoruro di alluminio nel SEE. Pertanto, la base di calcolo dell’importo dell’ammenda, determinata sulla scorta del punto 18 degli orientamenti del 2006, sarebbe errata.

140    La Commissione conclude per il rigetto del presente motivo.

141    Tale motivo è in sostanza suddiviso in tre parti, con le quali si lamenta, in primo luogo, un’erronea valutazione dell’estensione geografica del mercato e dell’infrazione, in secondo luogo, un’errata determinazione dei valori del mercato e delle vendite e, in terzo luogo, un’errata determinazione del livello dell’ammenda.

142    A questo proposito, occorre ricordare i principi generali che disciplinano la determinazione dell’importo delle ammende.

143    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere per le violazioni dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, occorre tener conto della gravità e della durata dell’infrazione.

144    Secondo una costante giurisprudenza, la gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le particolari circostanze del caso in esame, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato stabilito un elenco vincolante o esaustivo dei criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 241; Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. supra al punto 106, punto 54, e del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 91).

145    La giurisprudenza ha riconosciuto che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a entrare nella valutazione della gravità delle stesse, quali il comportamento delle singole imprese, il ruolo giocato da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci implicate, nonché il rischio che infrazioni di questo tipo rappresentano per l’Unione europea (v. sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc. pag. I‑13085, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

146    Si è inoltre statuito che devono essere presi in considerazione elementi oggettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subìto dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve prendere altresì in considerazione l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva (v. sentenza Chalkor/Commissione, cit. supra al punto 145, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

147    Questo gran numero di elementi impone alla Commissione un esame approfondito delle circostanze dell’infrazione (sentenza Chalkor/Commissione, cit. supra al punto 145, punto 58).

148    Al fine di assicurare la trasparenza e il carattere obiettivo delle sue decisioni che fissano ammende per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la Commissione ha adottato degli orientamenti per il calcolo delle ammende (punto 3 degli orientamenti del 2006). In tali orientamenti, la Commissione indica a quale titolo essa prenderà in considerazione l’una o l’altra circostanza dell’infrazione e le conseguenze che potranno esserne tratte in ordine all’importo dell’ammenda (sentenza Chalkor/Commissione, cit. supra al punto 145, punto 59).

149    Gli orientamenti enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire giustificazioni che siano compatibili con il principio della parità di trattamento, e si limitano a descrivere il metodo di valutazione dell’infrazione adottato dalla Commissione e i criteri che quest’ultima si obbliga a prendere in considerazione al fine di determinare l’importo dell’ammenda (v. sentenza Chalkor/Commissione, cit. supra al punto 145, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

150    Infatti, gli orientamenti sono uno strumento volto a precisare, nel rispetto del diritto di rango superiore, i criteri che la Commissione intende applicare nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione delle ammende ad essa conferito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, gli orientamenti non costituiscono il fondamento giuridico di una decisione che infligge ammende, essendo quest’ultima fondata sul regolamento n. 1/2003, bensì stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della fissazione dell’importo delle ammende inflitte da detta decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto a beneficio delle imprese (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 144, punti da 209 a 213, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punti 219 e 223).

151    Pertanto, se certo gli orientamenti non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione sia comunque tenuta, essi enunciano però una regola di condotta indicativa della prassi che l’amministrazione deve seguire, dalla quale quest’ultima non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire delle giustificazioni, a rischio di violare i principi di certezza del diritto e di parità di trattamento (sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 144, punti 209 e 210, e del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 91).

152    Ai sensi del punto 5 degli orientamenti del 2006, quali applicabili al caso di specie, la Commissione deve riferirsi, come base per la determinazione dell’importo delle ammende, al valore delle vendite dei beni o dei servizi oggetto dell’infrazione. Anche la durata dell’infrazione deve essere presa in considerazione quale elemento importante. La combinazione del valore delle vendite correlate all’infrazione e della durata di quest’ultima riflette l’importanza economica dell’infrazione stessa nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato. A mente del punto 6 degli orientamenti del 2006, il riferimento a tali fattori fornisce una buona indicazione dell’ordine di grandezza dell’ammenda, ma non va inteso come la base di un «metodo di calcolo automatico e aritmetico».

153    Secondo i punti 10 e 11 degli orientamenti del 2006, la Commissione stabilisce, ai fini della fissazione dell’ammenda, un importo di base per ciascuna impresa, che essa può successivamente adeguare.

154    In virtù dei punti 12 e 13 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda viene fissato in riferimento al valore delle vendite di beni o di servizi, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE, di norma durante l’ultimo anno completo di partecipazione dell’impresa all’infrazione. Secondo il punto 15 degli orientamenti, la Commissione deve utilizzare i «migliori dati disponibili».

155    Il paragrafo 18 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue:

«Qualora l’estensione geografica di un’infrazione superi il territorio del SEE (ad esempio nel caso dei cartelli mondiali), le vendite interessate realizzate dall’impresa all’interno del SEE possono non riflettere adeguatamente il peso di ciascuna impresa nell’infrazione. Questo può verificarsi, in particolare, nel caso di accordi mondiali di ripartizione dei mercati.

In tale situazione, per esprimere nel contempo la dimensione aggregata delle vendite interessate nel SEE e il peso relativo di ciascuna impresa nell’infrazione, la Commissione può stimare il valore totale delle vendite dei beni o servizi ai quali l’infrazione si riferisce nell’area geografica interessata (più ampia del SEE), determinare la quota delle vendite di ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione su tale mercato e applicare tale quota alle vendite aggregate realizzate all’interno del SEE d[a] queste stesse imprese. Il risultato fungerà da valore delle vendite ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda».

156    Conformemente al punto 19 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda è legato ad una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione. Ai sensi del punto 20 dei suddetti orientamenti, la gravità viene valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. A termini del punto 21 dei medesimi orientamenti, la percentuale del valore delle vendite considerata viene fissata di norma ad un livello che può arrivare fino al 30%.

157    È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare le varie censure dedotte dalle ricorrenti.

2.     Sull’estensione geografica dell’infrazione e sul presunto errore nella definizione del mercato

158    Conformemente al punto 18 degli orientamenti del 2006 ed ai principi enunciati supra ai punti da 142 a 151, la Commissione non è tenuta a definire il mercato dei prodotti implicati in quanto tale, bensì soltanto a stabilire l’estensione geografica dell’infrazione. A questo proposito, la Commissione ha constatato nella decisione impugnata che, durante la riunione di Milano, i membri dell’intesa si erano accordati sui prezzi, sui volumi delle vendite e sulle ripartizioni di mercato in Europa, in America del Nord, in America del Sud, in Australia e su altri mercati, quale quello della Turchia. Pertanto, conformemente alla regola di condotta che si è imposta, la Commissione ha constatato che l’estensione dell’infrazione oltrepassava il territorio del SEE e presentava carattere mondiale.

159    Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che, sulla scorta del punto 18 degli orientamenti del 2006, la Commissione, nel valutare il valore complessivo delle vendite di beni e servizi in correlazione con l’infrazione nel settore geografico interessato, abbia erroneamente omesso, fondandosi su una motivazione insufficiente e contradditoria, di tener conto delle cifre concernenti la Russia e la Cina.

160    Infatti, risulta dai punti 33, 51 e 136 della decisione impugnata che la Commissione, pur ritenendo che l’intesa avesse portata mondiale, ha escluso dall’ambito geografico di quest’ultima, da un lato, la Cina, per il fatto che questa non era interessata dagli accordi collusivi, e, dall’altro, la Russia, in quanto «il riferimento alla Russia non segnala[va] l’esistenza di accordi concernenti tale paese».

161    Quanto alla Russia, la Commissione ha indicato nella nota a piè di pagina n. 69 afferente il punto 84 della decisione impugnata, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti, che dal resoconto della riunione di Milano risultava che la Russia era stata menzionata soltanto una volta nei termini «Russia – nessun interesse per ICF o IQM». Orbene, questa semplice menzione non è sufficiente per dimostrare che l’ambito geografico dell’infrazione commessa dalle parti identificate nella decisione impugnata si estendesse alla Russia. Pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore escludendo la Russia dall’ambito geografico dell’infrazione. Tale conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che, ai fini della stima del valore del mercato mondiale del fluoruro di alluminio nel 2000, quale interessato dall’intesa, la Boliden ha stimato tale ammontare in EUR 329 000 000, ivi incluso il valore del mercato russo. Infatti, la stima della Commissione relativa al valore del mercato suddetto nella misura di EUR 340 000 000 tiene conto altresì delle cifre della ICF, che ha stimato questo stesso valore a EUR 400 852 695 (nota a piè di pagina n. 37 afferente il punto 33 della decisione impugnata). Del pari, l’estratto del verbale della riunione IFPA di Montreal (Canada) del 13 settembre 1999 si limita ad indicare che le incertezze riguardo alle cifre relative alla Russia sono di tale entità da infirmare qualsiasi ragionamento fondato sulle cifre complessive.

162    Quanto alla Cina, certo, le ricorrenti hanno ragione ad evidenziare che, nel resoconto della riunione di Milano, si fa riferimento ad «un prezzo cinese». Infatti, il punto 86 della decisione impugnata, nel presentare la ripartizione dell’offerta e dei prezzi previsti dai fornitori di fluoruro di alluminio sul mercato australiano, cita detto resoconto, là dove dice che il «prezzo cinese nel 2001 dovrebbe essere all’incirca USD 750‑760 [per tonnellata] fob con [un prezzo di] trasporto di USD 10 [per tonnellata]», ma che il livello europeo poteva essere più elevato con un «prezzo di fornitura a partire dall’Europa/IQM [che] dovrebbe essere [di] USD 875 [per tonnellata]». Tuttavia, nei propri scritti difensivi la Commissione ha chiarito in modo plausibile, e senza essere contraddetta in modo convincente dalle ricorrenti nella loro replica, che tale riferimento al prezzo cinese doveva essere inteso come riferito ai prezzi offerti dagli esportatori cinesi ai loro clienti australiani, e non alle vendite effettuate sul mercato cinese in quanto tale.

163    Date tali circostanze, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Russia e la Cina non facessero parte delle zone geografiche riguardate dall’intesa. Dunque, la Commissione non è incorsa in alcun errore là dove ha constatato l’estensione geografica del mercato nella decisione impugnata in applicazione del punto 18 degli orientamenti del 2006.

164    Pertanto, la prima parte del terzo motivo deve essere respinta.

3.     Sul valore del mercato e delle vendite del fluoruro di alluminio nel SEE

165    Il punto 33 della decisione impugnata dichiara che il valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE è fondato sulle stime fornite dai membri dell’intesa in risposta alle richieste di informazioni della Commissione in data 11 e 14 aprile 2008.

166    In risposta a tali richieste, la Fluorsid ha anzitutto indicato, nell’aprile 2008, che tale valore di mercato era di EUR 73 195 200 e, successivamente, il 16 maggio 2008, che tale valore era di EUR 46 920 000.

167    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui le cifre fornite nel maggio 2008 sarebbero state più appropriate e avrebbero dovuto portare la Commissione a utilizzarle in sostituzione di quelle fornite dalla Fluorsid nell’aprile 2008, è giocoforza constatare come le ricorrenti non siano state in grado di sviluppare una spiegazione sufficientemente circostanziata e plausibile a sostegno del loro argomento. Quest’ultimo è tanto meno convincente per il fatto che i dati inizialmente forniti dalla Fluorsid – in cui si faceva parola di EUR 73 195 200 – erano assai vicini a quelli forniti dalla IQM – che aveva indicato EUR 75 000 000 – e dalla ICF – per la quale la cifra era di EUR 82 057 530 – e che soltanto la Boliden aveva indicato un importo di molto inferiore, vale a dire EUR 53 000 000, come valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE. Orbene, le ricorrenti non sono riuscite a fornire una spiegazione plausibile di tale allineamento in tempore suspecto dei dati forniti dalla Fluorsid con quelli della Boliden, né hanno sufficientemente supportato l’affermazione secondo cui le cifre del maggio 2008 erano più affidabili di quelle dell’aprile 2008. A questo proposito, esse si sono limitate a indicare che la differenza tra queste cifre si spiegava con una diversa valutazione del consumo di fluoruro di alluminio nel SEE, che non sarebbe di 25 kg per tonnellata, come esse avevano stimato ai fini della determinazione delle cifre dell’aprile 2008, bensì di 16 kg per tonnellata, ciò che diminuirebbe il valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE. Orbene, tale generica allegazione delle ricorrenti non è in alcun modo corroborata da elementi di prova. Pertanto, le ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato che le cifre del maggio 2008 fossero più corrette di quelle dell’aprile 2008. Date tali circostanze, la Commissione era legittimata a fondare la propria stima sulla media aritmetica delle cifre fornite dai membri dell’intesa nell’aprile 2008, che essa ha poi provveduto ad arrotondare.

168    Pertanto, in assenza di valide ragioni che inducessero a credere alle cifre fornite dalla Fluorsid nel maggio 2008, la Commissione poteva ragionevolmente fondarsi sulle cifre fornite dalla Fluorsid medesima nell’aprile 2008, in quanto migliori cifre disponibili ai sensi del punto 15 degli orientamenti del 2006, per stimare il valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE.

169    Inoltre, e ad abundantiam, riguardo all’interesse delle ricorrenti a contestare la mancata presa in considerazione del valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE quale da esse indicato nel maggio 2008, occorre ricordare che, a norma del punto 22 degli orientamenti del 2006, per decidere se la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso per fissare l’importo di base dell’ammenda debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella compresa tra 0 e 30% di detto valore, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

170    Quanto alla quota di mercato aggregata di tutte le parti interessate, la Commissione ha anzitutto considerato nella decisione impugnata, sulla base delle cifre fornite dai destinatari della decisione medesima, che nel 2000 il valore delle vendite della divisione «Noralf» della Boliden nel SEE ammontava a EUR 12 731 118 (punto 9 della decisione impugnata), quello delle vendite della Fluorsid a EUR 2 717 735 (punto 15 della decisione impugnata) e quello delle vendite della ICF a EUR 8 146 129 (punto 25 della decisione impugnata). La IQM non ha venduto fluoruro di alluminio nel SEE nell’anno 2000 (punto 29 della decisione impugnata). Pertanto, il valore complessivo delle vendite cumulate dei destinatari della decisione impugnata che avevano venduto nel SEE nell’anno 2000 ammontava a EUR 23 594 982.

171    Successivamente, la Commissione ha stimato il valore complessivo delle vendite di fluoruro di alluminio nel SEE nell’anno 2000 nella misura di EUR 71 600 000, pari alla media delle cifre indicate dai membri dell’intesa. Essa ne ha inferito per i destinatari della decisione impugnata una quota di mercato aggregata del 33% sul mercato del SEE (punto 33 della decisione impugnata).

172    Infine, nel fissare l’importo di base dell’ammenda sulla base della percentuale del valore delle vendite, la Commissione ha indicato che teneva conto del fatto che la quota di mercato aggregata dei destinatari della decisione impugnata nel SEE nell’anno 2000 non aveva superato il 35% (punto 237 della decisione impugnata).

173    Alla luce di quanto precede, occorre osservare che il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione le cifre dell’aprile 2008 e non quelle del maggio 2008 è risultato vantaggioso per le ricorrenti. Invero, la quota di mercato dei destinatari della decisione impugnata nel SEE è tanto più ridotta quanto più elevato è il valore complessivo del mercato, e viceversa. Il valore aggregato delle vendite dei membri dell’intesa pari a EUR 23 594 982 rappresenta infatti circa il 33% del valore complessivo delle vendite di fluoruro di alluminio nel SEE nel 2000, che ammontava a EUR 71 600 000 in base alle indicazioni della Fluorsid dell’aprile 2008. Invece, fondandosi sul valore complessivo delle vendite di fluoruro di alluminio nel SEE nel 2000 di EUR 46 920 000, quale indicato dalla Fluorsid nel maggio 2008, il valore medio del mercato sarebbe di EUR 64 244 250 e la percentuale del valore delle vendite dei destinatari della decisione impugnata sarebbe più elevata, ossia il 37% circa, il che sarebbe stato meno favorevole alle ricorrenti.

174    Pertanto, va respinta la censura delle ricorrenti attinente alla mancata presa in considerazione del valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE, quale da esse comunicato nel maggio 2008, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

175    In secondo luogo, per quanto riguarda una presunta carenza di motivazione, occorre ricordare i principi che governano l’obbligo di motivazione imposto alla Commissione, quali enunciati supra al punto 100.

176    A questo proposito è sufficiente constatare che, fondandosi – al punto 33 della decisione impugnata – sulle cifre rappresentanti il valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE quali fornite, in particolare, dalla Fluorsid nell’aprile 2008, la Commissione ha implicitamente ritenuto che le cifre tardivamente fornite dalla Fluorsid medesima nel maggio 2008 non fossero pertinenti. Dato che, ai fini di tale stima del valore del mercato del fluoruro di alluminio nel SEE, la IQM e la ICF, come pure, all’inizio, le ricorrenti, avevano fornito cifre dello stesso ordine di grandezza, le ricorrenti erano in condizione di comprendere l’approccio adottato al riguardo dalla Commissione nella decisione impugnata, ciò che ha permesso loro di contestare quest’ultima in sede giudiziaria e al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla legittimità nel merito di tale decisione. A questo proposito il Tribunale ricorda che, sebbene la Commissione sia tenuta, a norma dell’articolo 253 CE, a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione della decisione, nonché le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad adottare quest’ultima, la disposizione summenzionata non esige che detta istituzione discuta tutti i punti di fatto e di diritto affrontati nel corso del procedimento amministrativo (sentenze VBVB e VBBB/Commissione, cit. supra al punto 100, punto 22; Belasco e a./Commissione, cit. supra al punto 100, punto 55; Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 100, punto 127, e Romana Tabacchi/Commissione, cit. supra al punto 100, punto 233). Ciò vale a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la parte interessata produca elementi siffatti tardivamente, o addirittura in tempore suspecto, e quando tali elementi contraddicano quelli forniti inizialmente dalla stessa parte interessata.

177    Pertanto, la censura relativa ad una carenza di motivazione dev’essere respinta.

4.     Sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

178    Nella misura in cui le ricorrenti contestano, in termini generali, la legittimità della determinazione, da parte della Commissione, del livello dell’ammenda, occorre anzitutto ricordare che giustamente la Commissione ha constatato, nella decisione impugnata, l’esistenza di un’intesa, alla quale le ricorrenti hanno partecipato. Inoltre, la Commissione ha sufficientemente dimostrato che l’accordo concluso in occasione della riunione di Milano aveva costituito l’oggetto di un monitoraggio durante il secondo semestre dell’anno 2000 e che, pertanto, l’intesa era stata effettivamente attuata dai destinatari della decisione impugnata, ivi comprese le ricorrenti (v. supra, punti da 79 a 101, nonché punto 239 della decisione impugnata).

179    Occorre poi rilevare che, conformemente al punto 23 degli orientamenti del 2006, la Commissione poteva legittimamente ritenere che nel caso di specie si trattasse di un’infrazione concretizzatasi, in particolare, in un accordo orizzontale di fissazione dei prezzi, il quale, per sua stessa natura, rientra tra le restrizioni della concorrenza più gravi (punto 236 della decisione impugnata).

180    Pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore là dove ha applicato il punto 25 degli orientamenti del 2006, a mente del quale, «a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte [in particolare] ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi [e] di ripartizione dei mercati», tenendo conto in particolare di fattori quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutti partecipanti, l’estensione geografica dell’infrazione e l’attuazione o meno dell’illecito, come previsto dal punto 22 degli orientamenti suddetti.

181    Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la quota di mercato aggregata dei membri dell’intesa nel SEE non aveva superato il 35% nel 2000 (punto 237 della decisione impugnata, con rinvio al punto 33 di quest’ultima) e che l’estensione geografica dell’infrazione aveva carattere mondiale (punto 238 della decisione impugnata, con rinvio al punto 136 di quest’ultima). La Commissione ha inoltre indicato di aver preso in considerazione una quota di mercato di meno del 35% al fine di fissare al 17% la percentuale del valore delle vendite delle ricorrenti che doveva servire per stabilire l’importo di base delle ammende da infliggere (punto 240 della decisione impugnata). Orbene, in assenza di contestazione sufficientemente chiara e precisa da parte delle ricorrenti riguardo all’approccio seguito in proposito nella decisione impugnata, occorre concludere che la Commissione non è incorsa in errori là dove ha assunto tali elementi per determinare il livello dell’ammenda.

182    Ne consegue che la censura relativa ad un’erroneità del calcolo del livello dell’ammenda deve essere respinta.

183    Di conseguenza, anche il terzo motivo dev’essere respinto.

184    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere le conclusioni di annullamento nella loro interezza. Inoltre, per quanto riguarda la domanda, presentata in via subordinata, intesa alla modificazione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, non sussistono, segnatamente alla luce delle suesposte considerazioni, i presupposti perché il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, accolga tale domanda.

185    Pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

186    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti devono dunque essere condannate alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Fluorsid SpA e la Minmet financing Co. SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Azizi

Labucka

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2013.

Firme


Indice


Circostanze all’origine della controversia

I –  Fatti

II –  Decisione impugnata

A –  Dispositivo della decisione impugnata

B –  Motivazione della decisione impugnata

1.  Sul settore del fluoruro di alluminio

2.  Sulla riunione di Milano e sull’attuazione dell’intesa

3.  Sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE

4.  Sulla durata dell’infrazione

5.  Sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

6.  Sulle circostanze attenuanti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sulla ricevibilità

A –  Osservazione preliminare

B –  Sulla portata del ricorso

C –  Sulla ricevibilità del ricorso della Minmet

II –  Nel merito

A –  Sintesi dei motivi di annullamento dedotti

B –  Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 81 CE

1.  Osservazioni preliminari

2.  Riepilogo del contenuto della decisione impugnata

3.  Sulla prova dell’infrazione

C –  Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sulla presunta violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda i documenti relativi ai contatti successivi alla riunione di Milano

a)  Sulla presunta violazione dei diritti della difesa in relazione al «quadro temporale» dell’infrazione

b)  Sulla presunta violazione dei diritti della difesa in relazione alla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda presentata dalla Fluorsid, nonché sul presunto difetto di motivazione

D –  Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 sul calcolo dell’importo dell’ammenda e del punto 18 degli orientamenti del 2006

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sull’estensione geografica dell’infrazione e sul presunto errore nella definizione del mercato

3.  Sul valore del mercato e delle vendite del fluoruro di alluminio nel SEE

4.  Sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.