SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
24 settembre 1998 (1)
«Ricorso per risarcimento danni Responsabilità extracontrattuale Latte
Prelievo supplementare Produttori che hanno sottoscritto impegni di non
commercializzazione o di riconversione Indennizzo Regolamento (CEE)
n. 2187/93 Interessi»
Nella causa T-112/95,
Peter Dethlefs, residente a Groven (Germania),
Günter Backhaus, residente a Standenbühl (Germania),
Ludwig Banning, residente a Wettringen (Germania),
Friedrich Bock, residente a Springe (Germania),
Heinz Bons, residente a Kerken (Germania),
Gerhard Brand, residente a Rödelhausen (Germania),
Johannes Brautmeier, residente a Delbrück, (Germania),
Hans Brörmann, residente a Neuenkirchen (Germania),
Artur Bußmann, residente a Rhauderfehn-Klostermoor (Germania),
Jan-Wilhelm Evers, residente a Hoogstede (Germania),
Johannes Franken, residente a Kevelaer (Germania),
Norbert Frie, residente a Lippetal (Germania),
Paula Großbölting-Gries, residente a Hamminkelm (Germania),
Paul Gövert, residente a Nottuln (Germania),
Hans-Josef Hallmanns, residente a Nideggen (Germania),
Werner Herking, residente a Gronau (Germania),
Bruno Hess, residente a Hagermarsch (Germania),
Kurt Horst, residente a Hüllhorst (Germania),
Johann Hurtz, residente a Nideggen-Berg (Germania),
Heinrich Hülsemann, residente a Dinslaken (Germania),
Johann Ingendae, residente a Sonsbeck (Germania),
Harald Kalck, residente a Ringgau-Netra (Germania),
Heinz-Bernd Kamp, residente a Wipperfürth (Germania),
Robert Klinkhammer, residente a Rees (Germania),
Ferdinand Krieft, residente a Harsewinkel (Germania),
Karl-Heinrich List, residente a Ringgau-Netra,
Uwe Lorentz, residente a Wöhrden (Germania),
Karl May, residente a Drensteinfurt (Germania),
Manfred Mittwede, residente a St. Annen (Germania),
Ernst-August Mohr, residente a Grande (Germania),
Franz-Josef Ott, residente a Ingoldingen (Germania),
Josefine Pfender, residente a Biberach (Germania),
Josef-Walter Schaffer, residente a Adelsheim-Sennfeld (Germania),
Christine Schulte-Stratmann, residente a Meschede (Germania),
Karl-Heinz Schöndube, residente a Grasleben (Germania),
Bernhard Stuckenberg, residente a Neuenkirchen,
Heinrich Tewordt, residente a Rhede (Germania),
Heinz Vögeling, residente a Drensteinfurt,
Franz-Josef Voß, residente a Drensteinfurt,
imprenditori agricoli, con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich
Manstetten, Frank Schulze e Winfried Haneklaus, del foro di Münster, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Dupong e Dupong, 4-6, rue de la
Boucherie,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam,
consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione degli affari
giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad
Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booß,
consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e
Georg M. Berrisch, dei fori, rispettivamente, di Amburgo e di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro
del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del
Trattato CE, diretta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di
interessi al tasso annuo dell'8% sull'importo dell'indennizzo versato ai ricorrenti in
forza del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede
un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui
è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6),
oltre agli interessi di mora sulle somme così calcolate,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi,
giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore, in seguito signora B. Pastor,
amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14
gennaio 1998 e 2 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sfondo giuridico
- 1.
- Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e
a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza
Mulder»), la Corte ha dichiarato la Comunità responsabile dei danni causati a
taluni produttori di latte cui era stato impedito di commercializzare latte per effetto
dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che
fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del
regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(GU L 90, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), per il fatto che
avevano assunto impegni nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) del
Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non
commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione
di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il
«regolamento n. 1078/77»).
- 2.
- Di fronte al gran numero dei produttori interessati dalla sentenza Mulder ed allo
scopo di dare pienamente effetto a quest'ultima, il Consiglio adottava il
regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo
a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato
temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6; in
prosieguo: il «regolamento n. 2187/93»). Tale regolamento prevede un'offerta di
indennizzo forfettario destinato ai produttori i quali, in presenza di determinate
condizioni, hanno patito danni per effetto dell'applicazione della normativa di cui
alla sentenza Mulder.
- 3.
- Il regolamento in questione prevede, segnatamente, che le autorità nazionali
presentano ai produttori, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione,
un'offerta d'indennizzo. Secondo l'art. 14, ultimo comma, dello stesso regolamento,
l'accettazione dell'offerta avviene mediante la restituzione all'autorità competente,
entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della medesima, della
ricevuta debitamente approvata e sottoscritta dal produttore, e comporta la
rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno
definito all'art. 1. La mancata accettazione dell'offerta entro il termine di due mesi
a decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l'offerta stessa non vincola più,
in futuro, le istituzioni comunitarie interessate (art. 14, terzo comma).
- 4.
- L'art. 12 del regolamento dispone che l'importo dell'indennità è aumentato degli
interessi di mora dell'8% annuo fino al momento del pagamento effettivo.
- 5.
- Il modello della ricevuta a saldo di ogni avere di cui all'art. 14 è stato adottato dal
regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1993, n. 2648, recante
modalità di applicazione del regolamento n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento n. 2648/93»).
- 6.
- Tale ricevuta è formulata come segue:
«il sottoscritto (...), dichiara con la presente di accettare l'offerta di indennizzo (...)
con completa soddisfazione di qualsiasi azione avviata nei confronti delle istituzioni
comunitarie per il risarcimento dei danni subiti per aver partecipato al regime di
non commercializzazione/conversione istituito dal regolamento n. 1078/77 (...) e
rinuncia espressamente a qualsiasi azione presente o futura in materia avviata da
parte sua o dei suoi eventuali aventi causa o aventi diritto».
Fatti all'origine della controversia
- 7.
- I ricorrenti sono produttori di latte in Germania che hanno assunto impegni
nell'ambito del regolamento n. 1078/77, cui è stato impedito di riprendere la
commercializzazione di latte per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84.
- 8.
- Con atti introduttivi registrati nella cancelleria della Corte tra il 30 marzo ed il 12
dicembre 1990, essi hanno intentato azioni di risarcimento dei danni avverso il
Consiglio e la Commissione. Con ordinanza della Corte 27 settembre 1993, tali
cause sono state trasferite al Tribunale, a seguito dell'ampliamento delle sue
competenze in forza della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom,
CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che
istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag.
21).
- 9.
- In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2187/93, i ricorrenti hanno
ricevuto offerte d'indennizzo da parte delle competenti autorità nazionali, tra il 22
novembre 1993 ed il 6 febbraio 1994.
- 10.
- L'importo dell'indennizzo proposto in tali offerte comprendeva interessi al tasso
annuo dell'8% per il periodo compreso tra il 19 maggio 1992, data della sentenza
Mulder, ed il 30 settembre 1993, con la precisazione che interessi al medesimo
tasso sarebbero aggiunti per il periodo dal 1° ottobre 1993 sino al versamento
dell'indennità. Tutti i ricorrenti hanno accettato l'offerta nel termine loro impartito.
- 11.
- Dopo aver sottoscritto le ricevute che accompagnavano le offerte la cui
formulazione era quella prevista dalla versione tedesca del regolamento n. 2648/93,
i ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con atti depositati il 20 aprile 1994
e, quanto al signor Gövert, ricorrente nella causa T-62/93, il 9 maggio 1994. Tali
atti di rinuncia comportavano una domanda diretta ad ottenere il pagamento delle
spese da parte dei convenuti in forza dell'art. 87, n. 5, del regolamento di
procedura.
- 12.
- La Commissione, ritenendo che la presentazione di una domanda di rimborso delle
spese sulla base dell'art. 87, n. 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di
procedura fosse in contrasto con l'obbligo di rinunciare a qualsiasi azione,
affermato dall'art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, ha dato
istruzione alle autorità tedesche di non procedere al versamento di alcuna
indennità.
- 13.
- Tre dei ricorrenti nella presente causa, i signori Backhaus, Lorentz e Mittwede, che
avevano presentato un ricorso rispettivamente nelle cause T-66/93, T-115/93 e
T-69/93, hanno allora ritirato le domande relative alle spese, il 14 ed il 15 giugno
1994. Le loro indennità sono state versate nel corso del luglio 1994.
- 14.
- Nel frattempo la Commissione aveva deciso di collegare il versamento delle
indennità solo alla rinuncia ai ricorsi per risarcimento danni e non più alle
domande di rimborso delle spese.
- 15.
- Il 27 luglio 1994, le autorità tedesche hanno informato i ricorrenti del fatto che la
Commissione non subordinava più il versamento dell'indennità ad una rinuncia alla
domanda relativa alle spese, essendo ormai richiesto solo il ritiro del ricorso.
- 16.
- Il 2 agosto 1994, i ricorrenti hanno comunicato alle autorità tedesche che avevano
rinunciato agli atti. In seguito a tale corrispondenza, le indennità sono state versate.
- 17.
- Sulla base dell'art. 12 del regolamento n. 2187/93, esse includevano interessi, da un
lato, per il periodo compreso tra il 19 maggio 1992, data della sentenza Mulder, e
la scadenza del termine di accettazione che era stato impartito a ciascun ricorrente
e, dall'altro, per il periodo compreso tra il 4 agosto 1994, o, nel caso dei ricorrenti
Backhaus, Lorentz e Mittwede, il 29 giugno 1994, e la data di versamento di
ciascuna indennità, ove le date del 29 giugno e 4 agosto 1994 corrispondevano alle
date in cui le autorità nazionali erano state informate delle avvenute rinunce.
- 18.
- Con lettera 13 gennaio 1995, i ricorrenti hanno sollecitato alla Commissione gli
interessi per il periodo non coperto dall'indennità che era stata loro corrisposta.
Con lettera 6 marzo 1995, la Commissione ha rigettato tale domanda.
Procedimento e conclusioni delle parti
- 19.
- L'atto introduttivo è stato registrato nella cancelleria del Tribunale l'8 maggio 1995.
- 20.
- Con atto depositato il 21 giugno 1995, il Consiglio ha eccepito l'irricevibilità del
ricorso, sostenendo che non può essere responsabile del danno asserito. Il 16
ottobre 1995, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione.
- 21.
- Con ordinanza 13 maggio 1996, il Tribunale ha rinviato quest'ultima all'esame del
merito.
- 22.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale
senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, le parti sono state invitate a far pervenire
al Tribunale taluni documenti.
- 23.
- Le parti hanno svolto le loro difese nel corso della fase orale che si è svolta il 14
gennaio 1998.
- 24.
- In seguito all'impedimento di uno dei membri della Sezione, il presidente del
Tribunale ha designato un altro giudice per completare quest'ultima, secondo le
disposizioni dell'art. 32, n. 3, del regolamento di procedura.
- 25.
- Con riferimento all'art. 33, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale (Prima
Sezione), nella sua nuova composizione, ha ordinato la riapertura della fase orale
con ordinanza 13 marzo 1998, conformemente all'art. 62 del medesimo
regolamento. Il 2 aprile 1998, le parti non si sono presentate alla nuova udienza.
- 26.
- I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
condannare in solido le istituzioni convenute al pagamento degli interessi al
tasso annuo dell'8% sulle indennità che sono state loro versate in forza del
regolamento n. 2187/93, per il periodo compreso tra la scadenza del termine
di due mesi previsto dall'art. 14 di tale regolamento ed il 29 giugno 1994,
per i ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, ed il 3 agosto 1994 per tutti
gli altri, oltre agli interessi al tasso annuo dell'8% sulle somme così
calcolate, a decorrere dalla pronuncia della sentenza;
condannare i convenuti alle spese.
- 27.
- Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui è diretto avverso il
Consiglio o, in subordine, infondato;
condannare i ricorrenti alle spese.
- 28.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso infondato;
condannare i ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
- 29.
- Il Consiglio sostiene che non ha alcun potere nei confronti delle autorità nazionali
incaricate dell'applicazione del diritto comunitario. L'asserito danno subito dai
ricorrenti che risulta dall'applicazione, da parte delle autorità nazionali, del
regolamento n. 2187/93, sarebbe necessariamente imputabile a tali autorità,
nell'ipotesi in cui queste avrebbero agito di loro propria iniziativa e sotto la loro
responsabilità o alla Commissione, qualora quest'ultima avesse dato istruzioni
illegittime all'amministrazione nazionale.
- 30.
- Data la situazione, secondo la giurisprudenza, il Consiglio non può stare in giudizio
per la Comunità dinanzi al Tribunale, nella misura in cui esso non avrebbe causato
il danno asserito (sentenza della Corte 13 novembre 1973, cause riunite
63/72-69/72, Werhahn e a./Consiglio, Racc. pag. 1229).
- 31.
- I ricorrenti affermano che l'eccezione non è fondata. Il ricorso riguarderebbe una
parte del risarcimento che sarebbe loro dovuto in forza del regolamento n. 2187/93,
adottato dal Consiglio. Inoltre le offerte di indennizzo indirizzate ai ricorrenti
sarebbero state effettuate a nome e per conto del Consiglio e della Commissione
e, in tutta la corrispondenza con i ricorrenti, le autorità tedesche avrebbero agito
in rappresentanza di tali istituzioni. Il Consiglio non può sostenere di ignorare tali
fatti e, conseguentemente, il ricorso proposto avverso tale istituzione sarebbe
ricevibile.
Giudizio del Tribunale
- 32.
- Le parti divergono in sostanza sulla questione se la semplice circostanza di
sottoscrivere la ricevuta, da cui dipende il pagamento dell'indennità che risarcisce
i danni indicati all'art. 1 del regolamento, sia sufficiente a generare il pagamento
di interessi oppure se la stessa debba essere accompagnata, a tal fine, dalla rinuncia
alle azioni in corso. Il ricorso verte quindi sull'interpretazione del regolamento
n. 2187/93 e sui suoi effetti.
- 33.
- Tale regolamento è stato adottato dal Consiglio. Come precisano il secondo ed il
quarto 'considerando, esso ha lo scopo, in esecuzione della sentenza Mulder, di
risarcire i produttori che hanno subito danni per il fatto che è stato loro impedito
di produrre latte per aver sottoscritto un impegno ai sensi del regolamento
n. 1078/77. Poiché tale sentenza ha condannato la Commissione ed il Consiglio a
risarcire i produttori interessati, il ricorso verte pertanto sull'interpretazione di un
testo inteso al risarcimento di danni causati anche da quest'ultima istituzione.
- 34.
- L'argomento relativo all'illecito presuntivamente commesso dalle autorità nazionali
è privo di fondamento. Dal regolamento n. 2187/93 emerge che l'intervento di tali
autorità è operato a nome e per conto del Consiglio e della Commissione e si
limita agli aspetti amministrativi di ricevimento e controllo delle domande, nonché
di attuazione dell'offerta. I ricorrenti non deducono alcun illecito ad opera di tali
autorità. Al contrario, essi mettono direttamente in questione l'interpretazione della
portata degli obblighi derivanti ai difensori dal regolamento n. 2187/93. Il fatto che,
grazie alla ripartizione di competenze risultante dal testo in parola, il Consiglio non
abbia preso parte alla formulazione dell'offerta che attua tali obblighi non lo
autorizza a valersi dell'irricevibilità di un ricorso relativo all'interpretazione ed alle
conseguenze di un regolamento ch'esso ha adottato e che gli impone obblighi
eventualmente posti da esso stesso in non cale.
- 35.
- Alla luce di quanto precede, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio va
respinta.
Nel merito
Argomenti delle parti
- 36.
- A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere un solo motivo, fondato sulla
violazione dell'art. 12 del regolamento n. 2187/93. Tale motivo si suddivide in due
parti.
Sulla prima parte del motivo, fondata sull'esistenza di un diritto al versamento di
interessi risultante direttamente dall'art. 12 del regolamento n. 2187/93
- 37.
- I ricorrenti affermano che l'art. 12 del regolamento n. 2187/93 prevede che
l'importo dell'indennità è aumentato degli interessi al tasso dell'8% per il periodo
dal 19 maggio 1992 fino al pagamento, alla sola condizione che l'offerta sia
accettata nel termine impartito.
- 38.
- Le offerte indirizzate ai ricorrenti non menzionano neppure la condizione di un
ritiro del ricorso che la Commissione ha dunque sollevato soltanto dopo l'invio di
tali offerte. I ricorrenti sarebbero stati informati della necessità di rinunciare al
ricorso soltanto dopo il 27 luglio 1994.
- 39.
- I ricorrenti ritengono che la sottoscrizione della ricevuta implica rinuncia a qualsiasi
rivendicazione nel merito avverso la Comunità. Quanto alla rinuncia, essa avrebbe
solo conseguenze formali. Peraltro, dall'art. 98 del regolamento di procedura del
Tribunale, risulta che, per effetto della presentazione in cancelleria di ciascuna
dichiarazione di rinuncia, la Commissione avrebbe potuto ottenere la cancellazione
delle cause dal ruolo.
- 40.
- I ricorrenti ammettono che l'accettazione dell'offerta ha privato i ricorsi presentati
del loro oggetto. Tuttavia, per effetto dell'accettazione in parola, essi non si
sarebbero impegnati a desistere immediatamente dal loro ricorso né a rinunciare
alle spese.
- 41.
- In ogni modo, la Commissione sarebbe venuta a conoscenza della data di ritiro dei
ricorsi dal momento in cui la cancelleria del Tribunale l'ha invitata a presentare le
sue osservazioni su tali rinunce, il che sarebbe avvenuto il 9 giugno 1994. La scelta
del 4 agosto come data di ripresa del calcolo degli interessi sarebbe dunque
arbitraria nella misura in cui, a tale data, i ricorrenti si sarebbero limitati a
comunicare la loro rinuncia alle autorità nazionali. Il regolamento n. 2187/93 non
prevederebbe peraltro una notifica a tali autorità.
- 42.
- Pur ammettendo la tesi della Commissione, le date determinanti sarebbero quelle
delle rinunce, atti incondizionati, irrevocabili e inattaccabili, di cui l'ultimo è stato
posto in essere il 9 maggio 1994.
- 43.
- Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la circostanza che si trattasse
di interessi di mora non avrebbe implicato che, fintantoché i ricorrenti non avessero
rinunciato agli atti, non vi sarebbe stato alcun ritardo. Secondo una costante
giurisprudenza (sentenza Mulder, punto 35), gli interessi sono di mora quando
l'obbligo di risarcire è accertato da una sentenza. Peraltro l'art. 12 del regolamento
n. 2187/93 si riferirebbe a tale sentenza e per tale ragione gli interessi sarebbero
stati calcolati a decorrere dal 19 maggio 1992.
- 44.
- I convenuti sostengono che il ricorso non è fondato, poiché i ricorrenti hanno
rinunciato ai loro diritti ed il ritardo fatto valere è a loro esclusivamente imputabile.
- 45.
- Dall'art. 14 del regolamento n. 2187/93 emergerebbe che, accettando l'offerta di
versamento di un'indennità forfettaria, i ricorrenti hanno presentato una ricevuta
generale, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi azione ulteriore, inclusa
un'azione di pagamento di interessi. Essi non potrebbero quindi postulare
un'indennità che si aggiunge alle offerte accettate. Il ricorso sarebbe
conseguentemente infondato.
- 46.
- Inoltre, l'art. 12 del regolamento n. 2187/93 prevederebbe interessi di mora.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti solleciterebbero interessi per un ritardo di
cui essi sarebbero gli unici responsabili.
- 47.
- In effetti essi, nello stesso momento in cui rinunciavano a qualsiasi azione in
giustizia, avrebbero dovuto desistere dai ricorsi di risarcimento danni ancora
pendenti. Il mantenimento di tali ricorsi avrebbe costituito una violazione
dell'obbligo di rinuncia a qualsiasi azione che conseguiva direttamente dall'art. 14
del regolamento. Contrariamente a quanto essi sostengono, i ricorrenti non
avrebbero dunque appreso la necessità di una rinuncia agli atti dalla lettera delle
autorità nazionali del 27 luglio 1994. Tenuto conto di tale infrazione, le autorità
tedesche avrebbero avuto il diritto di rifiutare il pagamento dell'importo delle
indennità sino al momento in cui sarebbe stata loro comunicata la rinuncia.
- 48.
- Per la Commissione, il rifiuto di versare le indennità non era collegato alle
domande di rimborso delle spese presentate dai ricorrenti. A decorrere dal luglio
1994, essa aveva rinunciato a far dipendere il versamento dalla rinuncia a qualsiasi
azione. I ricorrenti che non avevano desistito dalle loro domande relative alle spese
avrebbero ottenuto interessi al pari di tutti gli altri. Per tutti i ricorrenti, il calcolo
degli interessi sarebbe stato ripreso a partire dalla data della comunicazione delle
rinunce. Nessun ricorrente avrebbe quindi subito un pregiudizio per il fatto che la
Commissione aveva richiesto, in un primo tempo, la rinuncia alle spese.
- 49.
- In ogni caso, il calcolo dell'importo degli interessi reclamati da numerosi ricorrenti
sarebbe erroneo.
Sulla seconda parte del motivo, fondata sull'esistenza di un diritto di natura
contrattuale al versamento di interessi.
- 50.
- I ricorrenti sostengono che i diritti da loro invocati si fondano sulle offerte di
risarcimento dei danni che hanno ricevuto. La rinuncia a qualsiasi azione presa in
conto nelle ricevute sottoscritte dai ricorrenti avrebbe riguardato soltanto le
conclusioni non coperte dalla transazione. Orbene, i diritti invocati sarebbero
generati da quest'ultima.
- 51.
- Le offerte d'indennizzo accettate prevederebbero che l'importo del risarcimento dei
danni venga maggiorato di interessi al tasso dell'8% per il periodo compreso tra il
1° ottobre 1993 ed il giorno del versamento. Per effetto dell'accettazione di
quest'offerta, i ricorrenti avrebbero quindi diritto, sulla base del contratto in parola,
agli interessi sollecitati.
- 52.
- I ricorrenti accettano le correzioni apportate dalla Commissione quanto al calcolo
degli interessi in determinati casi.
- 53.
- I convenuti affermano che, poiché il ricorso è stato proposto sulla base degli artt.
178 e 215, secondo comma, del Trattato, la competenza della Comunità si fonda
soltanto sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità. Non può quindi
accogliersi l'argomento dei ricorrenti dedotto dalla presunta violazione, da parte
delle istituzioni, del contratto generato dall'accettazione dell'offerta forfettaria. In
ogni modo sarebbero i ricorrenti ad aver violato il loro obbligo contrattuale di
rinunciare a qualsiasi azione.
Giudizio del Tribunale
- 54.
- Il Tribunale sottolinea preliminarmente che il regolamento n. 2187/93 prevede le
condizioni cui sono soggette le offerte di risarcimento dei danni, come quelle
indirizzate ai ricorrenti, nonché tutti gli elementi che consentono il calcolo delle
somme proposte. Tali offerte, risultando direttamente dal regolamento, non sono
dunque autonome rispetto al medesimo.
- 55.
- Pertanto, l'esistenza di una responsabilità di natura contrattuale, sostenuta dai
ricorrenti nell'ambito della seconda parte del motivo, presuppone del pari
l'interpretazione delle regole fissate da tale regolamento in materia di indennizzo
dei produttori di latte. Orbene, nella misura in cui tale atto istituisce un sistema di
risarcimento dei danni per far fronte agli obblighi derivanti dalla condanna delle
istituzioni comunitarie pronunciata dalla sentenza Mulder, la sua applicazionerientra nella sfera della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Alla luce
di quanto precede, le due parti del motivo vanno esaminate congiuntamente.
- 56.
- Tale motivo verte sulla determinazione degli obblighi risultanti, per il destinatario
di un'offerta di indennizzo prevista dal regolamento n. 2187/93, dalla sua
accettazione e dalla sottoscrizione della ricevuta il cui modulo è stato fissato dal
regolamento n. 2648/93, e, in particolare, sull'esistenza di un obbligo di rinuncia alle
azioni in corso.
- 57.
- Per stabilire la portata di tali obblighi, vanno ricordati gli scopi perseguiti dalle
istituzioni ed il contesto che ha condotto all'adozione del regolamento n. 2187/93
(sentenze della Corte 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781,
punto 12, e 1° aprile 1993, causa C-136/91, Findling Wälzlager, Racc. pag. I-1793,
punto 11).
- 58.
- Dai 'considerando di tale atto emerge che le istituzioni, riconoscendo che per
effetto della sentenza Mulder un numero molto elevato di produttori aveva diritto
al risarcimento, hanno contestato che era impossibile prendere in considerazione
il caso individuale di ciascun produttore. Esse hanno quindi deciso di prevedere
tramite regolamento un'offerta di indennizzo la cui accettazione comportava, ai
sensi dell'art. 14, ultimo comma, del regolamento, la rinuncia a qualsiasi azione nei
confronti delle istituzioni comunitarie (v. sentenza del Tribunale 16 aprile 1997,
causa T-541/93, Connaughton e a./Consiglio, Racc. pag. II-549, punto 31).
- 59.
- Il Tribunale considera che, contrariamente a quanto asseriscono i convenuti, la
rinuncia a qualsiasi azione da parte dei produttori non può riferirsi anche alle
eventuali conseguenze di una violazione degli obblighi che il regolamento
controverso impone alle istituzioni.
- 60.
- Come il Tribunale ha già dichiarato, il regolamento n. 2187/93 non era un atto
vincolante per i produttori, nella misura in cui esso offriva loro una possibilità di
transazione, ch'essi avevano facoltà di accettare e che si aggiungeva al diritto di
proporre un ricorso per il risarcimento dei danni patiti (v. citata sentenza
Connaughton e a./Consiglio, punto 35). In tali circostanze, la rinuncia a qualsiasi
azione costituiva la condizione da cui le istituzioni facevano dipendere la possibilità,
per i produttori, di ricevere immediatamente un indennizzo, senza essere costretti
ad attendere la soluzione giurisdizionale.
- 61.
- E' assodato in proposito che un gran numero di produttori, tra cui i ricorrenti,
avevano già presentato, al momento dell'adozione del regolamento n. 2187/93,
ricorsi per risarcimento danni avverso il Consiglio e la Commissione.
- 62.
- Risulta quindi dal complesso delle disposizioni che disciplinano l'offerta
d'indennizzo che il loro obiettivo era quello di limitare la massa del contenzioso nel
settore considerato.
- 63.
- Alla luce di tale conclusione vanno esaminati gli obblighi risultanti, per le parti, dal
regolamento n. 2187/93 e dai termini della ricevuta.
- 64.
- Da un lato, tenuto conto di questi ultimi, i produttori i quali avevano accettato
l'offerta ma non avevano ancora adito il giudice comunitario rinunciavano a
presentare ricorsi per risarcimento danni.
- 65.
- Dall'altro lato, quanto a coloro che avevano già presentato un ricorso alla data di
attuazione del regolamento n. 2187/93, solo la rinuncia agli atti era idonea a
conseguire l'obiettivo in questione.
- 66.
- Ciò è confermato dal testo medesimo della ricevuta, ai cui termini l'accettazione
dell'offerta comporta rinuncia espressa «a qualsiasi azione presente (...) in
materia», laddove l'uso dell'aggettivo «presente» implica una rinuncia alle azioni
in corso.
- 67.
- Risulta dalle considerazioni precedenti che l'accettazione di un indennizzo proposto
in applicazione del regolamento n. 2187/93, con sottoscrizione della ricevuta
corrispondente, implicava un obbligo a carico dei ricorrenti, del resto non
contestato dai medesimi, di rinunciare alle azioni in corso.
- 68.
- Le istituzioni convenute avevano quindi il diritto di far dipendere il versamento
delle indennità dalla rinuncia a siffatte azioni.
- 69.
- Alla luce di tale circostanza, esse hanno legittimamente sospeso il pagamento degli
interessi previsti all'art. 12 del regolamento n. 2187/93 fintantoché i ricorrenti non
si fossero conformati al loro obbligo di rinuncia.
- 70.
- Va quindi determinato in quale momento i ricorrenti abbiano eseguito tale obbligo.
Contrariamente all'affermazione della Commissione, quest'ultimo non è stato
soddisfatto quando le autorità tedesche sono state informate delle rinunce, cioè il
4 agosto 1994 o, quanto ai ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, il 29 giugno
1994. In effetti, la data del ritiro di un ricorso è quella della registrazione nella
cancelleria del Tribunale dell'atto recante rinuncia agli atti, previsto all'art. 99 del
regolamento di procedura. La comunicazione alle autorità nazionali, che peraltro
non è prevista dal regolamento n. 2187/93, è del tutto irrilevante al riguardo.
- 71.
- Va sottolineato che la cancelleria del Tribunale ha comunicato ai convenuti la
rinuncia da parte dei ricorrenti e che questi ultimi hanno presentato le loro
osservazioni sull'atto in parola con lettere 6 e 9 giugno 1994. I convenuti sono stati
dunque informati in tale occasione della realizzazione del presupposto da cui
dipendeva il pagamento dell'indennità e della data in cui esso si era verificato.
- 72.
- Per la maggior parte dei ricorrenti, tale presupposto è stato quindi soddisfatto il 20
aprile 1994, data della registrazione, nella cancelleria del Tribunale, dei loro atti
di rinuncia. Per quanto riguarda il ricorrente Gövert, essa è stata soddisfatta il 9
maggio 1994 (v. supra, punto 11).
- 73.
- Da quanto precede risulta che le domande di interessi dei ricorrenti sono
parzialmente fondate. I convenuti dovranno loro corrispondere, sulle indennità
pagate, interessi al tasso annuo dell'8% per il periodo compreso tra il 20 aprile ed
il 3 agosto 1994, vigilia della data a decorrere dalla quale sono già stati versati
interessi. Quanto ai ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, interessi sono dovuti
tra il 20 aprile e il 28 giugno 1994 (v. supra, punto 17). Infine, trattandosi del
ricorrente Gövert, che ha rinunciato agli atti il 9 maggio 1994 (v. supra, punto 11),
interessi dovranno essere corrisposti per il periodo compreso tra il 9 maggio e il 3
agosto 1994.
- 74.
- I ricorrenti concludono peraltro per il pagamento degli interessi al tasso annuo
dell'8% sulle somme richieste. Il Tribunale decide che le indennità dovute dalle
istituzioni convenute producono interessi di mora al tasso annuo del 6% a
decorrere dalla data della presente sentenza, tasso che, peraltro, era stato proposto
dalle stesse istituzioni convenute.
Sulle spese
- 75.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono
rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può decidere che ciascuna parte
sopporti le proprie spese. Poiché i ricorrenti e i convenuti sono rimasti soccombenti
su una parte delle rispettive conclusioni, nel caso di specie occorre applicare tale
disposizione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I convenuti verseranno ai ricorrenti Günter Backhaus, Uwe Lorentz e
Manfred Mittwede, per il periodo compreso tra il 20 aprile ed il 28 giugno
1994, interessi al tasso annuo dell'8% sulle indennità che sono state loro
pagate nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993,
n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o
di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di
esercitare la loro attività.
2) I convenuti verseranno al ricorrente Paul Gövert, per il periodo compreso
tra il 9 maggio 1994 e il 3 agosto 1994, interessi al tasso annuo dell'8%
sull'indennità che gli è stata pagata nell'ambito del medesimo regolamento.
3) I convenuti verseranno a tutti gli altri ricorrenti, per il periodo compreso
tra il 20 aprile 1994 e il 3 agosto 1994, interessi al tasso annuo dell'8%
sull'indennità che è stata loro pagata nell'ambito del detto regolamento.
4) Tali somme saranno maggiorate degli interessi al tasso annuo del 6% a
decorrere dalla data della presente sentenza.
5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
VesterdorfMoura Ramos
Mengozzi
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf