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Ricorso proposto il 14 settembre 2007 - Commissione delle Comunità europee / Irlanda

(Causa C-427/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Dichiarare che, omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 1, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti di costruzione di strade per i quali si prevede un impatto ambientale notevole, quali elencati al punto 10, lett. e), dell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, siano, prima dell'approvazione, autorizzati e valutati nell'impatto in conformità agli artt. 5-10 della direttiva, l'Irlanda non ha ottemperato agli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 85/337/CEE;

dichiarare che, omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, e 4, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia 2, e, in ogni caso, omettendo di notificarle alla Commissione nei termini prescritti, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'art. 6 della direttiva;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Trasposizione della direttiva 85/337/CEE

La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia trasposto completamente la direttiva 85/337/CEE, non avendo adottato le disposizioni necessarie a realizzare gli obiettivi indicati al suo art. 2, nn. 1 e 4, relativi ai progetti di costruzione di strade private. I progetti per la costruzione di strade private (proposti da operatori privati) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE e non sussisterebbe alcuna prova che siano privi di un notevole impatto ambientale. Non tenendo conto di tali progetti, l'Irlanda avrebbe violato gli obblighi che le derivano dagli articoli della direttiva sopra citati.

Trasposizione della direttiva 2003/35/CE

L'Irlanda avrebbe omesso di adottare, e comunque di comunicare alla Commissione, tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/35/CE, in violazione dell'art. 6 della medesima. Più in particolare, l'art. 3, nn. 1, 3, 4, 5 e 6, della direttiva introduce precise modifiche a numerosi articoli della direttiva 58/33/CEE. L'Irlanda non nega che la trasposizione implicasse modifiche alla propria legislazione in materia di pianificazione e al sistema irlandese di rilascio delle autorizzazioni. Essa non avrebbe, però, comunicato gli emendamenti alla legislazione di pianificazione nei termini impartiti dal parere motivato supplementare e, in ogni caso, non avrebbe ancora comunicato gli emendamenti relativi alla disciplina di rilascio delle autorizzazioni. Gli artt. 3, n. 7, e 4, n. 4, della direttiva non prescriverebbero mere procedure di ricorso delle decisioni, ma procedure di ricorso che offrano garanzie precise. Per quanto sostenga che i suoi rimedi giurisdizionali soddisfino i requisiti enunciati agli artt. 3, n. 7, e 4, n. 4, l'Irlanda non avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie all'applicazione della seconda frase dell'art. 6, n. 1, della direttiva.

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1 - GU L 175, pag. 40.

2 - GU L 156, pag. 17.