Language of document : ECLI:EU:T:2015:145

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 marzo 2015 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni e indennità di invalidità – Collocamento a riposo per invalidità – Rifiuto implicito della Commissione di adottare una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑324/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 25 febbraio 2014, Marcuccio/Commissione (F‑118/11, Racc. FP, EU:F:2014:23),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 25 febbraio 2014, Marcuccio/Commissione (F‑118/11, Racc. FP; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:F:2014:23), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso all’annullamento della decisione implicita con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda intesa ad ottenere l’adozione, da parte di quest’ultima, di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha indotto tale istituzione a collocare a riposo il ricorrente per invalidità, nonché la concessione di diverse indennità relative ai danni che egli avrebbe subito e che continuerebbe a subire in ragione dell’illegittima inerzia della Commissione, a far data dal 30 maggio 2005, quanto all’adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale di tale malattia.

 Fatti, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti, ai punti da 4 a 13 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«4      Il 14 febbraio 2003 la Commissione, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto sottoponeva alla commissione di invalidità il caso del ricorrente, che era all’epoca funzionario in attività. Al riguardo, successivamente all’avvio di un primo procedimento di consultazione della commissione di invalidità, che si era concluso con esito negativo il 4 novembre 2004, il ricorrente aveva chiesto, nel febbraio 2003, che la sua malattia, e conseguentemente la sua eventuale invalidità, fossero considerate di origine professionale. Lo stesso aveva parimenti presentato una domanda in tal senso il 13 settembre 2004.

5      Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) del 30 maggio 2005, il ricorrente veniva collocato a riposo per invalidità e gli veniva riconosciuto il beneficio di un’indennità d’invalidità in conformità all’articolo 78, paragrafo 3, dello Statuto (in prosieguo: la “decisione di collocamento a riposo”).

6      In tale decisione, l’APN non si è pronunciata formalmente sull’eventuale origine professionale della malattia che ha giustificato tale collocamento a riposo per invalidità. Infatti, in una decisione del 16 dicembre 2005, recante rigetto del reclamo introdotto dal ricorrente, il 2 agosto 2005, avverso la decisione di collocamento a riposo, l’APN ha indicato di non aver espressamente considerato l’esistenza di un’origine professionale della malattia individuata quale causa dell’invalidità permanente, ma di intendere “adire nuovamente la commissione d’invalidità affinché essa possa pronunciarsi in ordine alla questione se l’invalidità del reclamante poteva risultare da una malattia professionale”, precisando che tale procedimento non avrebbe messo in discussione in alcun modo l’applicazione dell’articolo 73 dello Statuto e che avrebbe semplicemente consentito all’APN di acclarare se la situazione di invalidità del ricorrente potesse ricadere nel quinto comma dell’articolo 78 dello Statuto.

7      Parallelamente a tale procedimento, il ricorrente aveva anche presentato, il 1º marzo 2003, domanda di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, della natura professionale di una delle malattie da cui è afflitto, nella specie una sindrome ansioso-depressiva. L’APN ha accolto parzialmente tale domanda con conclusioni in tal senso contenute nella nota del 22 luglio 2008.

Sulla contestazione della decisione di collocamento a riposo

8      Il ricorrente ha contestato la decisione di collocamento a riposo, che è stata annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06). Pronunciandosi sull’impugnazione principale e su quella incidentale, proposte rispettivamente dalla Commissione e dal ricorrente, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto le conclusioni dell’istituzione ricorrente nell’impugnazione principale ed ha respinto integralmente l’impugnazione incidentale del ricorrente. La sentenza del 4 novembre 2008 è stata quindi annullata dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P), con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha parimenti rinviato la causa al Tribunale, che ha respinto integralmente il ricorso iniziale del ricorrente con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV; in prosieguo: la “sentenza del 6 novembre 2012”). Il ricorrente, tuttavia, ha impugnato quest’ultima sentenza, con impugnazione registrata con numero di ruolo T‑20/13 P e attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Sulle domande presentate congiuntamente il 30 giugno 2011

9      Il 30 giugno 2011 il ricorrente ha presentato due domande ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, di cui una è stata oggetto dell’ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑100/12; in prosieguo: l’“ordinanza del 28 gennaio 2013”) mentre l’altra è oggetto del presente ricorso.

Sulla domanda del 30 giugno 2011 sfociata nell’adozione dell’ordinanza del 28 gennaio 2013

10      Con la prima delle due domande del ricorrente presentate congiuntamente il 30 giugno 2011 il ricorrente ha chiesto, da una parte, una somma di EUR 10 000 quale risarcimento del danno asseritamente subito in ragione dell’eccessivo ritardo del procedimento di collocamento a riposo, iniziato con l’adozione, il 14 febbraio 2003, della decisione con la quale si è sottoposto alla commissione di invalidità il caso del ricorrente, e concluso, il 30 maggio 2005, con l’adozione della decisione di collocamento a riposo. D’altra parte, il ricorrente ha chiesto il risarcimento, a concorrenza di EUR 20 000, del danno che sarebbe derivato dal ritardo della Commissione nell’adozione dell’eventuale decisione che riconosca l’invalidità del ricorrente quale conseguenza di un incidente verificatosi nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni o di una malattia professionale.

11      Fatto salvo l’invio di una lettera datata 19 settembre 2011 in cui si chiedeva invano al ricorrente di fornire al servizio medico della Commissione una relazione dettagliata relativa al suo stato di salute, comprensiva della descrizione di ogni eventuale evoluzione intervenuta successivamente alla decisione di collocamento a riposo, la Commissione non ha reagito formalmente a tale prima domanda del 30 giugno 2011. Si presumeva pertanto che fosse intervenuta una decisione implicita di rigetto alla scadenza del termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, terza frase, dello Statuto. Avverso tale decisione, il ricorrente ha presentato reclamo con lettera del 2 gennaio 2012, pervenuta alla Commissione il successivo 9 gennaio. Tale reclamo è stato respinto, quanto alle domande risarcitorie, con decisione dell’APN del 4 maggio 2012 nella quale quest’ultima ha eccepito, segnatamente, l’irricevibilità della prima domanda del 30 giugno 2011 in quanto tardiva. Il ricorrente, il 1º ottobre 2012, ha proposto quindi ricorso dinanzi al Tribunale avverso il rigetto del suo reclamo, ricorso che è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile con l’ordinanza del 28 gennaio 2013.

Sulla seconda domanda del 30 giugno 2011, oggetto del presente ricorso

12      Con la seconda delle due domande proposte congiuntamente il 30 giugno 2011, il ricorrente ha chiesto alla Commissione, segnatamente e in sostanza, di adottare una decisione che riconoscesse l’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo e di versargli diverse somme di denaro che, in un certo senso, sono comparabili ad ammende da imporre a tale istituzione finché non avrà adottato tale decisione.

13      Si presumerebbe che la Commissione – dato che, secondo il ricorrente, non avrebbe risposto esplicitamente a tale domanda entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto – abbia adottato una decisione implicita di rigetto alla scadenza di tale termine, vale a dire il 30 ottobre 2011».

3        Il ricorrente ha quindi introdotto reclamo, il 2 novembre 2011, avverso tale presunta decisione implicita e, avvalendosi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha parimenti deciso di proporre ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il successivo 10 novembre. Inoltre, unitamente al ricorso, il ricorrente ha introdotto, ai sensi del medesimo articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del 13 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑118/11 R, Racc. FP, EU:F:2012:16).

4        Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento nella causa principale è stato sospeso fino al momento dell’adozione di una decisione esplicita o implicita in ordine al reclamo presentato dal ricorrente il 2 novembre 2011.

5        In data 2 marzo 2012, vale a dire quattro mesi dopo la presentazione del reclamo oggetto del ricorso principale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») non aveva adottato una decisione esplicita relativa a tale reclamo, sicché, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, detta mancata risposta doveva considerarsi quale decisione implicita di rigetto intervenuta in tale data.

6        Tuttavia, con lettera del 27 aprile 2012, corredata di quattro allegati, il tutto trasmesso alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica in pari data, la Commissione ha chiarito che, con decisione del 26 marzo 2012, aveva – parzialmente ma formalmente – preso posizione in merito al reclamo proposto dal ricorrente avverso il rigetto implicito della prima delle sue due domande introdotte il 30 giugno 2011, che aveva dato luogo all’ordinanza del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑100/12, Racc. FP, EU:F:2013:7). La Commissione ha aggiunto che la decisione del 26 marzo 2012, anche se, formalmente, costituiva una risposta al reclamo del 2 gennaio 2012, prendeva posizione, in sostanza, anche in merito alla seconda delle due domande presentate il 30 giugno 2011 e al successivo reclamo presentato il 2 novembre 2011, oggetto del ricorso in primo grado. Secondo la Commissione, infatti, le due domande concomitanti del 30 giugno 2011 presentavano talune analogie nei limiti in cui si riferivano alla mancata adozione, da parte dell’APN, di una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo del ricorrente.

7        La Commissione concludeva quindi, nella lettera del 27 aprile 2012, che la risposta del 26 marzo 2012 costituiva anche, in sostanza, accoglimento del reclamo introdotto dal ricorrente il 2 novembre 2011 e che, pertanto, il ricorso in primo grado era divenuto privo di oggetto.

8        Il 19 giugno 2012, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica trasmetteva al ricorrente la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 e lo informava che aveva la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro il 4 luglio 2012, ciò che il ricorrente ha fatto in tale data. Il ricorrente ha contestato la qualifica, da parte della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, della lettera della Commissione del 27 aprile 2012 quale «semplice documento». A suo avviso, infatti, tale lettera avrebbe dovuto essere considerata quale controricorso ai sensi dell’articolo 39 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

9        Con ordinanza del 12 luglio 2012 del presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento nel ricorso in primo grado è stato nuovamente sospeso, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, sino alla pronuncia della decisione che pone fine al giudizio nella causa F‑41/06 RENV, allora pendente.

10      A seguito della notifica al ricorrente, da parte della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, di tale ordinanza di sospensione, il ricorrente, nonostante tutto, ha preso l’iniziativa di presentare un nuovo documento, datato 16 luglio 2012 e pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il successivo 26 luglio. Il ricorrente chiedeva che tale nuovo documento fosse considerato come la sua risposta alla comunicazione della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica del 28 novembre 2011, che lo informava della sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, e che invitava le parti a informare il Tribunale della funzione pubblica quanto all’esito del procedimento amministrativo.

11      In esito alla pronuncia della decisione che ha posto fine al giudizio nella causa F‑41/06 RENV (sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, F‑41/06 RENV, Racc. FP, EU:F:2012:149), la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica informava le parti, il 7 dicembre 2012, della riassunzione del procedimento nel contesto del ricorso in primo grado e, in tale ambito, veniva fissato il termine per il deposito del controricorso al 18 gennaio 2013. La Commissione depositava tale atto il 17 gennaio 2013.

12      Il 30 gennaio 2013, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica notificava alla Commissione il documento del ricorrente, datato 16 luglio 2012, invitando detta istituzione a presentare le sue eventuali osservazioni al riguardo entro il 13 febbraio 2013.

13      Nelle sue osservazioni depositate l’11 febbraio 2013, la Commissione afferma segnatamente che, nonostante la conferma della trasmissione di tale documento dal server e-Curia, essa non ha ricevuto notifica delle osservazioni depositate il 4 luglio 2012 dal ricorrente e che, pertanto, ne deduce che dette osservazioni del ricorrente siano state considerate dal Tribunale della funzione pubblica in contrasto con gli usi e, quindi, non siano state versate agli atti.

14      Le conclusioni del ricorrente sono esposte al punto 30 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:

«Il ricorrente chiede al Tribunale:

“A. l’annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla C[ommissione], di ripulsa (nel prosieguo, ‘decisione di ripulsa della domanda 30 giugno 2011’), sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 30 giugno 2011 (...);

B. la constatazione che è venuta in essere l’astensione (…), da parte della C[ommissione], dall’adottare una statuizione (…), ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 dello Statuto (…), inerente l’origine professionale dell’affezione da cui il collocamento a riposo del ricorrente, disposto con decisione [di collocamento a riposo] sarebbe stato determinato, ovvero quantomeno dal procedere ad una revisione della statuizione de qua che, quod incertum est, sarebbe stata adottata dalla C[ommissione] allorché [tale] decisione fu emessa;

C. la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma [EUR 4 250]), la quale somma (…), se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

D. la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 50] al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 180º giorno successivo al 1º luglio 2011, la quale somma di [EUR 50] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

E. la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 60] al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181º giorno successivo al 1º luglio 2011, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 270º giorno successivo al 1º luglio 2011, la quale somma di [EUR 60] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

F. la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 75] al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271º giorno successivo al 1º luglio 2011, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al l° luglio 2011, la quale somma di [EUR 75] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

G. la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 100] al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361° giorno successivo al l° luglio 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l’astensione de qua, la quale somma di [EUR 100] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

H. la condanna della C[ommissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari della presente procedura giurisdizionale”».

15      La Commissione ha chiesto, nella sua lettera del 27 aprile 2012, che il Tribunale della funzione pubblica voglia pronunciare il non luogo a procedere e, nella sua memoria depositata il 17 gennaio 2013, che dichiari il ricorso privo di oggetto, irricevibile o infondato, oltre a condannare il ricorrente alle spese.

16      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver qualificato la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 quale controricorso, le osservazioni del ricorrente del 4 luglio 2012 quale replica e la memoria della Commissione del 17 gennaio 2013 quale controreplica, ha respinto il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Inoltre, alla luce delle peculiarità procedurali del procedimento sfociato nell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che ciascuna delle parti sopportasse le proprie spese.

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2014, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

18      La cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, dopo aver constatato di aver notificato al ricorrente soltanto le pagine dispari dell’ordinanza impugnata, gli ha notificato la versione completa dell’ordinanza medesima in data 23 maggio 2014. Facendo seguito a tale nuova notifica, il Tribunale ha chiesto al ricorrente, l’11 giugno 2014, se intendeva mantenere la sua impugnazione quale proposta il 12 maggio 2014 avverso l’ordinanza impugnata, che gli era stata correttamente notificata dalla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica solo il 23 maggio 2014. Il ricorrente non ha risposto al quesito del Tribunale.

19      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

21      Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, e ciò anche quando una delle parti abbia chiesto lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP, EU:T:2008:402, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:221, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

22      A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo attiene, in sostanza, alla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle norme relative al termine di presentazione dei controricorsi, alla contraddittorietà del ragionamento dello stesso quanto al valore delle controrepliche ed alla violazione del principio dell’imparzialità del giudice. Il secondo motivo attiene all’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione ed alla nozione di decisione di rigetto «allo stato». Il terzo motivo attiene alla contraddittorietà del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica quanto al rigetto delle domande risarcitorie.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle norme relative al termine di presentazione dei controricorsi, alla contraddittorietà del ragionamento dello stesso quanto al valore delle controrepliche ed alla violazione del principio dell’imparzialità del giudice

23      Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica l’erronea applicazione delle norme relative ai termini di presentazione dei controricorsi, ove statuisce che il termine per introdurre il controricorso nella causa sfociata nell’ordinanza impugnata scadeva il 12 maggio 2012. Secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto considerare tale termine scaduto due mesi e dieci giorni dopo la proposizione del ricorso e non due mesi e dieci giorni a far data dal termine della sospensione. Il ricorrente, inoltre, fa valere che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica è contraddittorio ove, dopo aver considerato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, la memoria della Commissione del 17 gennaio 2013 quale controreplica, riconosce, al punto 44 della medesima ordinanza, di non averne tenuto conto.

24      Inoltre, il ricorrente fa valere che una tale erronea applicazione del termine per introdurre il controricorso si spiega in ragione della parzialità del Tribunale della funzione pubblica, che si evince dal punto 43 dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che lo svolgimento del procedimento nella causa in primo grado si inseriva «nel solco dell’attitudine del ricorrente, intesa a optare sistematicamente e indifferenziatamente per la via contenziosa».

25      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

26      Quanto all’asserita violazione delle norme relative al termine per introdurre il controricorso, occorre ricordare, in limine, che ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, nell’ipotesi di un ricorso principale, introdotto in deroga all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, detto ricorso è sospeso sino al momento in cui interviene una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.

27      Nella specie, correttamente il Tribunale della funzione pubblica ha sospeso il ricorso proposto il 10 novembre 2011 sino al momento in cui è intervenuta, il 2 marzo 2012, una decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 2 novembre 2011. In tal modo, con decorrenza da tale data, che ha posto fine alla sospensione del procedimento, il Tribunale della funzione pubblica ha parimenti considerato, correttamente, che la Commissione disponeva, in forza dell’articolo 39 e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, di un termine di due mesi al quale si aggiungeva il termine forfettario di dieci giorni per depositare il controricorso. Dal momento che il Tribunale della funzione pubblica ha fissato detto termine al 12 maggio 2012 e che il controricorso è stato depositato il 17 aprile 2012, l’argomento del ricorrente deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

28      Quanto all’argomento secondo il quale il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica sarebbe contradditorio ove, dopo aver considerato la memoria della Commissione del 17 gennaio 2013 quale controreplica, ha riconosciuto di non averne tenuto conto nella decisione della controversia, tale argomento deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non sussiste alcuna effettiva contraddizione nel fatto che il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver qualificato la memoria della Commissione quale controreplica, non l’abbia ritenuta necessaria ai fini della decisione sul ricorso in primo grado.

29      Infine, quanto all’argomento secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica sarebbe stato parziale, è sufficiente rilevare che esso è carente in punto di fatto, in quanto, al punto 27 supra, è stato constatato che il Tribunale della funzione pubblica aveva correttamente applicato le norme relative al termine per proporre il controricorso. Il ricorrente, quindi, non può addebitare al Tribunale della funzione pubblica un’asserita parzialità fondata sulla corretta applicazione delle norme del suo regolamento di procedura. L’ultimo argomento del ricorrente e il primo motivo in toto devono pertanto essere respinti in quanto manifestamente infondati.

 Sul secondo motivo, attinente all’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione ed alla nozione di decisione di rigetto «allo stato»

30      Con il suo secondo motivo, il ricorrente, in sostanza, contesta al Tribunale della funzione pubblica l’erronea interpretazione, da una parte, dell’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione, in quanto detto giudice ha statuito che la circostanza che il ricorrente non avesse ottemperato all’invito a fornire al servizio medico della Commissione la relazione sul suo stato di salute era sufficiente per concludere nel senso della sussistenza di un contesto di fatto tale da costituire un embrione di motivazione della decisione implicita di rigetto della seconda domanda del 30 giugno 2011 e, dall’altra parte, della nozione di decisione di rigetto «allo stato».

31      Quanto all’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione, il ricorrente fa valere diversi argomenti. In primo luogo, il ricorrente sostiene che il fatto che avrebbe omesso di fornire documenti relativi al suo stato di salute sarebbe inconferente quanto alla motivazione della decisione di rigetto della domanda del 30 giugno 2011. In secondo luogo, il ricorrente fa valere un asserito interesse giuridicamente protetto a mantenere segreto il suo stato di salute, che non avrebbe dovuto impedire alla Commissione di adire la commissione di invalidità dell’istruzione della pratica relativa a tale domanda. In terzo luogo, il ricorrente sostiene che solo la commissione di invalidità sarebbe stata competente a valutare se disponeva di tutti gli elementi per poter statuire in merito all’origine professionale della malattia o se le occorrevano informazioni complementari. In quarto luogo, il ricorrente contesta l’utilità di una qualsivoglia informazione relativa al suo stato di salute successivamente al suo collocamento a riposo a far data dal 30 maggio 2005. In quinto luogo, il ricorrente afferma di non essere in grado di sostenere, neanche a titolo di anticipo, alcun esborso monetario connesso con la redazione di una relazione medica. La commissione medica avrebbe pertanto dovuto invitare il ricorrente a sottoporsi ad una visita medica presso un medico i cui onorari avrebbero dovuto essere corrisposti dalla Commissione. In sesto luogo, il ricorrente fa valere che la reiterazione, da parte della Commissione, in corso di giudizio, di un aspetto essenziale del procedimento amministrativo – vale a dire il fatto che il carattere professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo per invalidità può essere accertato solo dopo aver adito una commissione di invalidità – è inconferente e insufficiente per motivare la decisione di rigetto della domanda del 30 giugno 2011.

32      Quanto all’erronea interpretazione della nozione di decisione di rigetto «allo stato», il ricorrente sembra evocare una contraddizione nel ragionamento del Tribunale della funzione pubblica al punto 82 dell’ordinanza impugnata. Da tale punto, infatti, risulterebbe che il procedimento inteso ad accertare l’origine professionale della malattia del ricorrente sarebbe, in realtà, ancora in corso e che l’assenza di informazioni quanto al suo stato di salute non sarebbe stata tale da concludere detto procedimento. Infine, il ricorrente sostiene che l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo la quale la decisione di rigetto della domanda del 30 giugno 2011 sarebbe una decisione di rigetto «allo stato» è priva di contenuto.

33      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

34      Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione, occorre rilevare, in limine, riguardo al primo e al sesto argomento del ricorrente, che l’obbligo di motivazione costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione europea. In tal senso, la condizione posta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, prevista anche nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità delle decisioni arrecanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se tali decisioni siano fondate o se siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne consegue che la motivazione, in linea di principio, dev’essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio.

35      La decisione, tuttavia, ove sia stata adottata in un contesto noto al ricorrente, non può considerarsi viziata da assenza totale di motivazione, ma solo da insufficienza di motivazione (sentenza del 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑164/00, Racc. FP, EU:T:2002:312, punto 36). Infatti, se è pur vero che dalla giurisprudenza risulta che l’assenza totale di motivazione non può essere ovviata da chiarimenti forniti dall’APN dopo l’introduzione di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:865, punto 37), per contro, la mera insufficienza della motivazione fornita nel contesto della fase precontenziosa del procedimento non è tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata ove precisazioni complementari siano apportate dall’amministrazione nel corso del procedimento (sentenze del 19 novembre 1998, Parlamento/Gaspari, C‑316/97 P, Racc., EU:C:1998:558, punto 29, e del 3 febbraio 2005, Heurtaux/Commissione, T‑172/03, Racc. FP, EU:T:2005:34, punto 44).

36      Nella specie, occorre rilevare che correttamente il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che la decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente del 30 giugno 2011 era intervenuta in un contesto di fatto noto a quest’ultimo e tale da costituire un principio di motivazione. Dai punti 74 e 76 dell’ordinanza impugnata, infatti, risulta che il ricorrente è stato invitato, nel mese di settembre 2011, circostanza non contestata da quest’ultimo, a fornire al servizio medico una relazione dettagliata del suo stato di salute, comprensiva della descrizione di qualsivoglia eventuale evoluzione intervenuta successivamente alla decisione di collocamento a riposo e che, in ogni caso, dal 2005 la Commissione gli aveva indicato la necessità di convocare una commissione di invalidità per esaminare l’origine professionale della sua malattia. Il ricorrente, pertanto, non poteva ignorare né la circostanza che i lavori della commissione di invalidità nel contesto della procedura prevista dall’articolo 78 dello Statuto dipendevano dal suo contributo, né le conseguenze di un’eventuale mancanza di cooperazione da parte sua. È del pari a buon diritto che, al punto 77 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che la Commissione aveva apportato nel corso del procedimento un supplemento al principio di motivazione della decisione di rigetto della sua domanda del 30 giugno 2011, precisando che un aspetto essenziale della procedura intesa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia consisteva nel fatto di adire una commissione di invalidità, alla costituzione e al funzionamento della quale il ricorrente doveva apportare il proprio contributo. Pertanto, in considerazione di tali circostanze, il ricorrente non può propriamente contestare al Tribunale della funzione pubblica di aver interpretato erroneamente l’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione, in applicazione della giurisprudenza indicata supra al punto 35.

37      Tale conclusione non è rimessa in questione dal secondo, terzo, quarto e quinto argomento del ricorrente, relativi al preteso interesse giuridicamente protetto a mantenere segreto il suo stato di salute, alla competenza esclusiva della commissione di invalidità a valutare se disponeva di tutte le informazioni necessarie, all’inutilità delle informazioni relative al suo stato di salute dopo il suo collocamento a riposo e alla sua asserita impossibilità di sostenere, anche solo a titolo di anticipo, qualsivoglia esborso monetario connesso con la redazione di una relazione medica. A tal proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, gli argomenti sollevati per la prima volta dinanzi al giudice dell’impugnazione sono irricevibili (sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, Racc., EU:C:2007:32, punto 61, e del 13 dicembre 2012, A/Commissione, T‑595/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:694, punto 77). Orbene, in primo grado, dopo il deposito del controricorso della Commissione, in cui quest’ultima ha sottolineato che la decisione di riconoscere o negare l’origine professionale della malattia che aveva giustificato il collocamento a riposo per invalidità poteva essere adottata solo dopo aver adito una commissione di invalidità, il ricorrente, sia nella replica del 4 luglio 2012 sia nelle osservazioni supplementari del 16 luglio 2012, non ha fatto riferimento ad alcuno di questi argomenti. Tali argomenti pertanto, dal momento che sono stati sollevati per la prima volta dinanzi al giudice dell’impugnazione, devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

38      Per quanto riguarda l’erronea interpretazione della nozione di decisione di rigetto «allo stato», quanto agli argomenti presentati dal ricorrente (v. supra punto 32), è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto fa valere quest’ultimo, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcun errore di interpretazione della nozione di decisione di rigetto «allo stato», in quanto si è limitato a rilevare che il rigetto implicito del reclamo era un rigetto che non pregiudicava in alcun modo la decisione che l’APN doveva adottare quanto all’origine professionale della malattia del ricorrente. In tal senso, al punto 82 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica si è limitato a ricordare che il corretto svolgimento del procedimento inteso a riconoscere l’origine professionale di una malattia nel contesto dell’articolo 78 dello Statuto implica, per l’istituzione, che venga previamente adita la commissione di invalidità e, per il ricorrente, il suo contributo al corretto svolgimento dei lavori di detta commissione.

39      Alla luce dell’analisi svolta, il secondo motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, attinente alla contraddittorietà del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica quanto al rigetto delle domande risarcitorie

40      Con il suo terzo motivo, in primo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver svolto un ragionamento contraddittorio nello statuire che le sue domande risarcitorie erano al contempo premature e tardive. In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il ricorrente avrebbe dovuto quantificare il danno. Infine, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, la Commissione ha adottato una decisione in merito al riconoscimento dell’origine professionale della malattia, nella misura in cui ha respinto implicitamente la domanda del 30 giugno 2011.

41      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

42      È sufficiente rilevare che gli argomenti del ricorrente si fondano su una lettura erronea dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale della funzione pubblica, infatti, ha esaminato dettagliatamente le domande risarcitorie del ricorrente nel tentativo di attribuire loro una logica. In tal senso, il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto giudicato irricevibili in quanto tardive le domande risarcitorie ove erano intese al risarcimento del danno risultante dalla circostanza che, nella decisione di collocamento a riposo, l’APN non ha riconosciuto l’origine professionale della malattia che ha giustificato tale collocamento a riposo, né statuito in proposito. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi dichiarato che le domande risarcitorie intese al risarcimento dei danni relativi al fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare, ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto, una decisione relativa all’origine professionale della malattia che ha giustificato l’adozione della decisione di collocamento a riposo dovevano essere respinte ove presentavano, come nella specie, uno stretto legame con la domanda di annullamento che era stata, a sua volta, respinta in quanto infondata. Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si potesse considerare che le domande risarcitorie del ricorrente erano intese al risarcimento di un’asserita durata irragionevole della procedura di riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo, tali domande sarebbero funzione della decisione adottata dalla Commissione in esito al relativo procedimento. Infine, al punto 91 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha addebitato al ricorrente di non aver quantificato i danni dedotti, bensì di aver proposto tali cifre senza indicare le ragioni che le giustificavano.

43      Il terzo motivo deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato e l’impugnazione complessivamente intesa dev’essere respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, senza che occorra pronunciarsi sulla questione della ricevibilità dell’impugnazione sollevata dalla Commissione.

 Sulle spese

44      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

45      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

46      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Lussemburgo, 6 marzo 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.