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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 aprile 2024 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(CausaC-599/22)1

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Regolamento (CE) n. 29/2009 – Requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo – Articolo 3, paragrafo 1 – Fornitore di servizi di traffico aereo designato dallo Stato membro considerato – Mancata adozione, da parte di detto fornitore, delle misure necessarie affinché gli organismi che offrono servizi di traffico aereo abbiano i mezzi per fornire e operare i servizi di collegamento dati definiti da tale regolamento – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, B. Sasinowska, G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: S. Chala, agente)

Dispositivo

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di servizi di traffico aereo da essa designato si conformi all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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1 GU 424 del 7.11.2022.