SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 aprile 1999 (1)
«Regolamento (CEE) n. 2377/90 Domanda volta all'inclusione della
somatotropina bovina di ricombinazione (BST) nell'elenco delle sostanze non
sottoposte ad un limite massimo di residui Rigetto da parte della Commissione
Ricorso di annullamento Ricevibilità»
Nella causa T-112/97,
Monsanto Company, società di diritto dello Stato del Delaware, con sede in Saint-Louis, Missouri (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dagli avv.ti Clive
Stanbrook, QC, e Robert Mac Lean, solicitor, e, successivamente dagli avv.ti
Stanbrook e Debra Holland, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso
lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, Rue Marie-Adélaïde,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori
Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Fernando Castillo de la
Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e successivamente
unicamente dal signor Wainwright, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il
signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore alla direzione affari giuridici del ministero degli Affari
Esteri, e dal signor Fréderic Pascal, addetto d'amministrazione, e dalla signora
Régine Loosli-Surrans, chargée de mission, e successivamente dalle signore Rispal-Bellanger, Loosli-Surrans e Christina Vasak, vicesegretario agli affari esteri, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede
dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione C(97) 148 def. della
Commissione 14 gennaio 1997, con la quale si respinge la domanda proposta dalla
Monsanto Europe SA/NV volta ad includere la somatribove, una somatotropina
bovina di ricombinazione (BST), nell'allegato II al regolamento del Consiglio
(CEE) 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
di origine animale (GU L 224, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione),
composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A. Meij, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16
dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
- 1.
- Il 26 giugno 1990 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2377, che definisce
una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1, in
prosieguo: il «regolamento n. 2377/90»).
- 2.
- Ai sensi di tale regolamento la Commissione definisce il limite massimo di residui
(in prosieguo: «LMR»). L'art. 1, n. 1, lett. b), di tale regolamento definisce tale
LMR come la concentrazione massima di residui risultante dall'uso di un
medicinale veterinario che la Comunità può ammettere che sia consentita
legalmente o riconosciuta accettabile «negli o sugli alimenti».
- 3.
- Il regolamento n. 2377/90 prevede quattro allegati nei quali può essere inclusa una
sostanza farmacologicamente attiva, destinata ad essere usata nei medicinali
veterinari da somministrare ad «animali da produzione alimentare»:
allegato I, riservato alle sostanze per le quali può stabilirsi un LMR dopo
la valutazione dei rischi che tale sostanza presenta per la salute del
consumatore;
allegato II, riservato alle sostanze che non sono soggette ad un LMR;
allegato III, riservato alle sostanze per le quali non è possibile stabilire
definitivamente un LMR, ma si potrà adottare, senza rischio per la salute
del consumatore, un LMR provvisorio per un periodo legato al tempo
necessario per completare gli adeguati studi scientifici, con la possibilità di
prolungare tale periodo soltanto una volta;
allegato IV, riservato alle sostanze per le quali è impossibile stabilire un
LMR, poiché esse, indipendentemente da ogni criterio quantitativo,
costituiscono un rischio per la salute del consumatore.
- 4.
- L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2377/90 stabilisce che:
«Per ottenere che venga inclusa negli allegati I, II o III una nuova sostanza
farmacologicamente attiva che sia:
destinata ad essere impiegata in medicinali veterinari da somministrare ad
animali da produzione alimentare,
e
destinata ad essere immessa sul mercato di uno o più Stati membri che non
hanno precedentemente autorizzato l'impiego di tale sostanza per gli
animali da produzione alimentare,
il responsabile della commercializzazione presenta una domanda alla
Commissione(...)»
- 5.
- Ai sensi dell'art. 6, n. 2, dopo aver verificato, entro 30 giorni, che la domanda sia
stata presentata in debita forma, la Commissione sottopone la stessa
«immediatamente» all'esame del comitato per i medicinali veterinari (in prosieguo
il «CMV»).
- 6.
- Ai sensi dell'art. 6, n. 3, entro 120 giorni dalla data in cui la domanda è stata
deferita al comitato per i medicinali veterinari, la Commissione, tenendo conto
delle osservazioni formulate dai membri del comitato, elabora un progetto delle
misure da prendere.
- 7.
- Ai sensi dell'art. 6, n. 5, la Commissione presenta tale progetto al comitato per
l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari,
(in prosieguo «il comitato di regolamentazione») ai fini dell'applicazione della
procedura prevista all'articolo 8.
- 8.
- Ai sensi dell'art. 8, n. 2, il comitato formula il proprio parere in merito a tale
progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza
della questione in esame.
- 9.
- L'art. 8, n. 3, descrive la procedura con la quale la Commissione, o eventualmente
il Consiglio, emana le misure previste, tenendo conto del parere espresso dal
comitato di regolamentazione.
- 10.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le
procedure comunitarie per l' autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso
umano e veterinario e che istituisce un' Agenzia europea di valutazione dei
medicinali (GU L 214, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 2309/93») prevede
una procedura per il rilascio di un'autorizzazione comunitaria all'immissione in
commercio (in prosieguo: l'«AIC») di un medicinale veterinario.
- 11.
- Emerge dall'art. 31, n. 3, lett. b), di tale regolamento, che, nel caso di un
medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad animali che siano
origine di alimenti, la fissazione di un LMR per la sostanza farmacologicamente
attiva ai sensi del regolamento n. 2377/90, è una delle condizioni per il rilascio di
un'AIC
- 12.
- Ai sensi dell'art. 34, n. 2, dello stesso regolamento, il rifiuto di un'AIC da parte
della Comunità costituisce un divieto d'immissione in commercio in tutta la
Comunità del medicinale veterinario interessato.
- 13.
- La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni
nazionali concernenti l' immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia,
in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU 1987 L 15, pag. 38, in
prosieguo: la «direttiva 87/22»), prevede all'art. 2, n. 1, che, non appena le autorità
competenti degli Stati membri ricevono una domanda d'autorizzazione
d'immissione sul mercato relativa ad un medicinale di alta tecnologia, esse sono
tenute, su domanda del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, a
chiedere il parere, in funzione della loro competenza, sia del comitato delle
specialità farmaceutiche, sia del CMV.
- 14.
- Con decisione del Consiglio 25 aprile 1990 relativa all'impiego della somatotropina
bovina (BST) (GU L 116, pag. 27) modificata infine con decisione del Consiglio 20
dicembre 1994, 94/936/CE (GU L 366, pag. 19), è stata istituita una moratoria per
quanto riguarda l'immissione sul mercato della somatotropina bovina di
ricombinazione (in prosieguo: la «BST»), un ormone della crescita.
- 15.
- Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della decisione 25 aprile 1990, 90/218, già citata,
come modificato dalla decisione 20 dicembre 1994, 94/936, gli Stati membri
provvedono affinché fino al 31 dicembre 1999, non sia autorizzata l'immissione sul
mercato della BST per la commercializzazione e la somministrazione, sul loro
territorio, qualunque sia il motivo, alle vacche da latte.
Fatti all'origine della controversia
- 16.
- La Monsanto Company ha inventato e messo a punto un medicinale veterinario
chiamato «somatech». La sostanza farmacologicamente attiva di tale prodotto è la
«somatribova», una BST destinata ad essere somministrata a vacche da latte per
favorire la produzione del latte.
- 17.
- La Monsanto Europe SA/NV, una società di diritto belga (in prosieguo: la
«Monsanto Europe») è una controllata al 100% della Monsanto Company. Essa
garantisce taluni aspetti dello sfruttamento commerciale della somatribova nella
Comunità, sotto l'egida della Monsanto Company, il coordinatore mondiale di tale
sfruttamento.
- 18.
- Nel 1987, su domanda della Monsanto Europe e ai sensi dell'art. 2, n. 1, della
direttiva 87/22, le autorità competenti della repubblica francese hanno fatto
domanda al CMV per ottenere un parere sulla somatribova.
- 19.
- In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2377/90, la Commissione ha
informato la Monsanto Europe che non era necessario presentare un'ulteriore
domanda per ottenere l'inclusione della somatribova nell'allegato al regolamento
n. 2377/90 (in prosieguo: l'«allegato II»), dato che gli atti erano stati sottoposti al
CMV ai sensi della direttiva 87/22.
- 20.
- Il 27 gennaio 1993, il CMV ha emesso il relativo parere.
- 21.
- In tale parere si espone in particolare che:
«[...] il Comitato considera che la tutela della salute non richiede la fissazione dei
limiti massimi di residui per la somatribova, il principio attivo del prodotto, e
raccomanda di conseguenza che la somatribova venga inclusa nell'elenco delle
sostanze non sottoposte a LMR che figurano nell'allegato II [...]».
- 22.
- Con lettera 20 aprile 1995, il Veterinary Medicines Directorate del Regno Unito
ha informato la Monsanto Europe che la Commissione aveva preparato un
progetto di regolamento includendo la somatribova nell'allegato II. Tale progetto
doveva di conseguenza essere sottoposto al comitato di regolamentazione, ai sensi
degli artt. 6, n. 5, e 8 del regolamento n. 2377/90.
- 23.
- Tuttavia, il 17 ottobre 1995, in occasione di una riunione con alcuni dipendenti
della Commissione, la ricorrente veniva informata che la Commissione aveva
«ritirato tale progetto dall'agenda» a causa dell'esistenza della moratoria sulla BST.
- 24.
- Di conseguenza, uno dei legali della ricorrente, con lettera 6 novembre 1996, ha
formalmente diffidato la Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE, «a
prendere le misure necessarie per rinviare la pratica senza indugio al comitato di
normativa, ai sensi del regolamento n. 2377/90».
- 25.
- In seguito a tale diffida, il 14 gennaio 1997 la Commissione ha adottato la decisione
14 gennaio 1997 C (97) 148 def. (in prosieguo: la «decisione controversa»).
- 26.
- Il quarto, quinto, sesto, settimo considerando e il dispositivo di tale decisione
stabiliscono che:
«considerando che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 2377/90, per ottenere che
venga inclusa in uno degli elenchi del regolamento una nuova sostanza
farmacologicamente attiva, essa deve essere destinata ad essere impiegata in
medicinali veterinari e ad essere immessa sul mercato di uno o più Stati membri;
considerando che il 20 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/936,
20 dicembre 1994, che modifica la decisione 25 aprile 1990, 90/218 relativa
all'immissione in commercio e all'amministrazione della somatotropina bovina
(BST);
considerando che l'art. 1 della decisione stabilisce che: Gli Stati membri
provvedono affinché fino al 31 dicembre 1999 non sia autorizzata nei rispettivi
territori l'immissione sul mercato della somatotropina bovina ai fini della
commercializzazione e della somministrazione, sotto qualsiasi forma, alle vacche da
latte e che, di conseguenza, la somatotropina bovina non può essere
commercializzata né somministrata all'interno della Comunità, poiché essa vienesomministrata solo alle vacche da latte;
considerando che una delle condizioni da soddisfare per richiedere l'inclusione negli
allegati del regolamento n. 2377/90 non è stata soddisfatta, e in mancanza
d'interesse per tale inclusione, la Commissione ritiene di non dover accogliere la
domanda presentata il 6 novembre 1996 fatto salvo tuttavia un riesame della
situazione nel caso cambino le circostanze;
ha emanato la presente decisione:
Articolo 1
La domanda d'inclusione della somatribova (somatotropina bovina) all'allegato II
del regolamento n. 2377/90 (...) è respinta.
Articolo 2
La società Monsanto, avenue de Tervuren 270-272, 1040 Bruxelles, Belgio, è
destinataria della presente decisione.»
- 27.
- Il 23 gennaio 1997, la decisione controversa è stata notificata alla Monsanto Europe
a Bruxelles.
Procedimento e conclusioni delle parti
- 28.
- Con ricorso depositato alla cancelleria del Tribunale il 14 aprile 1997, la Monsanto
Company ha proposto il presente ricorso.
- 29.
- Con atto depositato alla cancelleria del Tribunale il 12 agosto 1997 la Repubblica
francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Tale
intervento è stato ammesso con ordinanza del presidente della Terza Sezione del
Tribunale 29 settembre 1997.
- 30.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione controversa;
condannare la Commissione alle spese.
- 31.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;
in via subordinata, respingerlo poiché infondato;
condannare la ricorrente alle spese.
- 32.
- La Repubblica francese sostiene le conclusioni della Commissione.
Fatti intervenuti dopo la presentazione del ricorso e prosieguo del procedimento
- 33.
- Il 25 giugno 1998, il Tribunale (Terza Sezione) ha emesso la sentenza Lilly
Industries/Commissione, causa T-120/96, Racc. pag. II-2571, in prosieguo: la
«sentenza Lilly».
- 34.
- Il numero 1 del dispositivo di tale sentenza così stabilisce:
«La decisione della Commissione 22 maggio 1996, che respinge la domanda di
inclusione del somidobove (somatotropina bovina), nell'allegato II al regolamento
(...) n. 2377/90, è annullata.»
- 35.
- Poiché la Commissione non ha proposto ricorso contro la sentenza Lilly nei termini
di legge, tale sentenza ha l'autorità della cosa giudicata.
- 36.
- Il Tribunale (Terza Sezione), constatando l'analogia del contesto di fatto e
normativo delle due cause, ha invitato le parti a presentare eventuali osservazioni
sulle conseguenze della detta sentenza per il presente procedimento.
- 37.
- La Commissione e la ricorrente hanno risposto a tale invito rispettivamente con
lettere 3 e 6 luglio 1998. Il governo francese non ha presentato osservazioni nel
termine impartito.
- 38.
- Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal
nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione,
alla quale, di conseguenza, tale causa è stata assegnata.
- 39.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire
la fase orale senza procedere a preventive misure di istruzione. L'udienza nel corso
della quale le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti
del Tribunale, si è svolta il 16 dicembre 1998.
Sulla ricevibilità
- 40.
- Nel corso della fase orale, la ricorrente ha confermato, rispondendo ad un quesito
del Tribunale, che essa aveva proposto il presente ricorso per conto proprio e non
per conto della Monsanto Europe.
Argomenti delle parti
- 41.
- La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, osserva che sebbene in
alcune circostanze, per esempio nel settore del diritto della concorrenza, possa
sembrare inutile operare una distinzione tra una società madre e la sua controllata,
diversamente bisogna ragionare nella fattispecie, che riguarda il settore di
medicinali veterinari, ove la Monsanto Company e la Monsanto Europe hanno
posizioni molto diverse quanto a diritti e obblighi.
- 42.
- In particolare, i diritti processuali che derivano dalla direttiva 87/22 e dai
regolamenti n. 2377/90 e n. 2309/93, possono essere conferiti soltanto alla
Monsanto Europe, dal momento che essa ha proposto le domande nei
procedimenti amministrativi previsti da tali atti. Il fatto che la Monsanto Europe
sia una controllata della Monsanto Company non cambierebbe nulla a questo
proposito, poiché di per sé non garantirebbe alcun diritto alla Monsanto Company
e né le imporrebbe alcun obbligo.
- 43.
- Di conseguenza, soltanto la Monsanto Europe, destinataria della decisione
controversa, sarebbe interessata da quest'ultima. Soltanto essa sarebbe
eventualmente ammessa a presentare un ricorso diretto all'annullamento.
- 44.
- Per contro la Monsanto Company poiché non è destinataria della decisione
controversa né direttamente ed individualmente interessata da quest'ultima, non
sarebbe ammessa a chiederne l'annullamento.
- 45.
- Per quanto riguarda più in particolare l'assegnazione diretta, la Commissione
sottolinea che, contrariamente alla Monsanto Europe, la Monsanto Company non
può avere diritto all'inclusione della somatribova nell'allegato II e, pertanto, a
fortiori, essere potenziale titolare di un'autorizzazione d'immissione in commercio.
- 46.
- Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il ricorso debba essere
dichiarato irricevibile.
- 47.
- La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.
Giudizio del Tribunale
- 48.
- In via preliminare, occorre osservare che la Monsanto Company ha inventato e
messo a punto il somatech. Essa è la società madre della Monsanto Europe e il
coordinatore mondiale dello sfruttamento commerciale del somatech. Perciò essa
ha un evidente interesse economico a che una delle condizioni necessarie alla
commercializzazione del somatech da parte della Monsanto Europe nella Comunità
sia realizzata.
- 49.
- Inoltre, se è vero che la decisione controversa indica come destinatario «la società
Monsanto», occorre tuttavia constatare che quest'ultima è rivolta alla sede legale
della Monsanto Europe a Bruxelles. Inoltre, con tale decisione, la Commissione si
è pronunciata sulla domanda proposta dalla Monsanto Europe diretta ad includere
la somatribova nell'allegato II. Di conseguenza, la Monsanto Europe va considerata
come destinataria della decisione controversa.
- 50.
- Ai fini dell'esame della ricevibilità del presente ricorso, occorre perciò verificare se
la ricorrente non essendo destinataria della decisione controversa è direttamente
e individualmente interessata da quest'ultima, ai sensi dell'art. 173, quarto comma,
del Trattato.
- 51.
- Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la ricorrente sia direttamente
interessata dalla decisione controversa occorre constatare anzitutto che tale
decisione non lascia alcun potere discrezionale ad una qualsiasi autorità riguardo
alla sua attuazione.
- 52.
- Inoltre, occorre osservare che la decisione controversa, respingendo la domanda
proposta dalla Monsanto Europe che mira all'inclusione della somatribova
nell'allegato II, ha avuto come conseguenza diretta che non è stata fissata l'LMR
per la somatribova.
- 53.
- A questo proposito occorre rammentare che la fissazione di un LMR per la
somatribova conformemente al regolamento n. 2377/90 costituisce una conditio sine
qua non per il rilascio di una AIC per il somatech, ai sensi dell'art. 31, n. 3, lett. b)
del regolamento n. 2309/93.
- 54.
- Se è vero che la sola fissazione di un LMR per la somatribova non ha come
conseguenza automatica che il somatech possa essere legittimamente messo sul
mercato (v. al riguardo la sentenza Lilly, punti 88-90), il rifiuto di fissare tale LMR
implica, al riguardo, il rifiuto di una AIC da parte della Comunità per il somatech,
il cui rifiuto costituisce a sua volta un divieto di immissione sul mercato del
somatech in tutta la Comunità, ai sensi dell'art. 34, n. 2, dello stesso regolamento.
- 55.
- Di conseguenza, la decisione controversa ha direttamente come effetto che, nel
caso in cui le altre condizioni per la commercializzazione lo consentissero e, in
particolare, la moratoria sulla BST fosse soppressa (v. a questo proposito la
sentenza Lilly, punti 65-67), il somatech non potrà essere commercializzato nella
Comunità.
- 56.
- Di conseguenza, la ricorrente deve essere considerata direttamente interessata dalla
decisione controversa.
- 57.
- Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la ricorrente sia
individualmente interessata dalla decisione controversa, occorre osservare che,
secondo la giurisprudenza, una persona fisica o giuridica è considerata
individualmente interessata da un atto comunitario solo se tale atto la riguarda a
causa di determinate qualità sue particolari e di una situazione di fatto che la
caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, la individua in modo analogo a ciò
che farebbe per il destinatario (v. ad es. ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995,
causa T-585/93, Grrenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punto 48,
confermata nel ricorso contro la suddetta sentenza del Tribunale dalla sentenza
della Corte 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione,
Racc. pag. I-1651).
- 58.
- Nella fattispecie basta constatare che la ricorrente detiene tutte le azioni della
Monsanto Europe e che, pertanto, essa è proprietaria al 100% di tale impresa.
Tale qualità caratterizza la ricorrente, alla luce della decisione controversa, in
relazione a qualsiasi altra persona e, in particolare, in relazione a qualsiasi altro
operatore economico nel mercato di cui trattasi.
- 59.
- Di conseguenza, la ricorrente va considerata come individualmente interessata dalla
decisione controversa.
- 60.
- Poiché la ricorrente è direttamente ed individualmente interessata dalla decisione
controversa, il ricorso è ricevibile.
Sul merito
Argomenti delle parti
- 61.
- Nella lettera 6 luglio 1998 (v. supra punto 37), la ricorrente ha sottolineato che
vista l'analogia con la causa definita con la sentenza Lilly, la presente causa
dovrebbe avere un risultato identico, vale a dire l'annullamento della decisione
controversa dovrebbe essere annullata.
- 62.
- Nella lettera 3 luglio 1998 (v. supra punto 37), la Commissione riconosce che il
contesto di fatto e normativo delle due cause è molto simile («very similar»). Nel
caso in cui il Tribunale dichiarasse il presente ricorso ricevibile, la Commissione
ammette che la decisione controversa dovrebbe essere annullata per gli stessi
motivi che hanno indotto il Tribunale ad annullare la decisione impugnata nella
sentenza Lilly.
Giudizio del Tribunale
- 63.
- E' pacifico tra le parti che la decisione controversa debba essere annullata per gli
stessi motivi che hanno indotto il Tribunale ad annullare la decisione impugnata
nella sentenza Lilly.
- 64.
- Poiché il Tribunale non ha constatato alcun elemento di fatto o di diritto che possa
far giungere ad una diversa conclusione, occorre far riferimento ai motivi della
sentenza Lilly e annullare di conseguenza la decisione controversa.
Sulle spese
- 65.
- A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è
condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87,
n. 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa
sopportano le proprie spese.
- 66.
- La Commissione è risultata soccombente nelle sue conclusioni e va quindi
condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.
- 67.
- La Repubblica francese, parte interveniente, deve sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione C (97) 148 def. della Commissione 14 gennaio 1997 che
respinge la domanda proposta dalla Monsanto Europe SA/NV volta
all'inclusione della somatribova nell'allegato II al regolamento del Consiglio26 giugno 1990 n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale è annullata.
2) La Commissione è condannata a sostenere le proprie spese, e quelle
sostenute dalla ricorrente.
3) La Repubblica francese sosterrà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Potocki