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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 2005.

(Causa T-18/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 19 gennaio 2005, la IMI plc, con sede in Birmingham (Regno Unito), la IMI Kynoch Ltd, con sede in Birmingham (Regno Unito), e la Yorkshire Copper Tube, con sede in Liverpool (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti M. Struys e D. Arts, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1, nella misura in cui questo si riferisce alle società elencate nell'art. 1, lett. h), i) e j), e l'art. 2 della decisione della Commissione datata 3 settembre 2004 e modificata con procedimento scritto 20 ottobre 2004 relativa al caso COMP/E-1/38.069-tubi sanitari in rame;

in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nella impugnata decisione la Commissione ha rilevato violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, SEE da parte di talune imprese nel settore dei tubi di rame per sanitari. La violazione si articolava sotto tre separati aspetti: accordi tra i cosiddetti produttori SANCO, accordi tra i cosiddetti produttori WICU e Cuprotherm e accordi tra il più ampio gruppo di produttori di tubi per sanitari in rame. Secondo tale decisione, le ricorrenti non sarebbero state consapevoli o potrebbero non avere ragionalmente previsto gli accordi SANCO e gli accordi WICU e Cuprotherm.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono violazione del principio di non discriminazione. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha favorito, dato il modo secondo il quale ha svolto le sue indagini, alcune imprese. Le ricorrenti affermano di essere state le ultime società a ricevere una domanda di informazioni e pertanto di essere anche state le ultime a chiedere la riduzione delle sanzioni che per il detto motivo è risultata solo del 10% dell'ammenda.

Le ricorrenti sostengono ancora che la Commissione è incorsa in errore nel rilevare che gli accordi SANCO non sarebbero stati significativamente più stretti degli accordi intervenuti nel più ampio gruppo. Affermano altresì, che l'assenza di differenziazione a livello delle ammende tra i partecipanti agli accordi SANCO e i partecipanti del più ampio gruppo di produttori viola il principio di non discriminazione e il principio secondo cui la responsabilità nella violazione delle norme sulla concorrenza è di natura personale.

Le ricorrenti ancora contestano la conclusione che impone la stessa ammenda alle ricorrenti e ai produttori che hanno preso parte all'accordo più ampio e agli accordi WICU e Cuprotherm. Le ricorrenti sostengono che tale conclusione viola il principio di non discriminazione, il principio per cui la responsabilità per violazione delle norme in materia di concorrenza è di natura personale, e che la decisione non è sufficientemente motivata su questo punto.

Le ricorrenti deducono ancora che la Commissione è incorsa in violazione del principio di non discriminazione e in errore manifesto laddove dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ininterrottamente agli accordi, mentre non ha potuto essere stata accertata la continuità nei riguardi di talune altre imprese. Secondo le ricorrenti, la loro situazione è identica a quella delle altre imprese. Le ricorrenti deducono pertanto a tal riguardo violazione del loro diritto di difesa, in quanto la Commissione ha basato la sua decisione su elementi che non sono stati presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.

Le ricorrenti deducono infine violazione del principio di proporzionalità nella quantificazione delle ammende.

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