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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Outokumpu OYJ e della Outokumpu Copper Products OY contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005.

(Causa T-20/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 21 gennaio 2005, la Outokumpu OYJ, con sede in Espoo (Finlandia) e la Outokumpu Copper Products OY, con sede in Espoo (Finlandia), rappresentate dai sigg. J.Ratliff, Barrister, F. Distefano e J. Luostarinen, lawyers, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 3 settembre 2004 (caso COMP/E-1/38.069 - Tubi sanitari in rame) nella parte avente ad oggetto l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;

-    ridurre l'ammenda imposta alle ricorrenti nella detta decisione;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nella controversa decisione la Commissione ha accertato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1 CE, prendendo parte ad un insieme di accordi e pratiche concertate consistenti nel fissare il prezzo e la quota di mercato nel settore dei tubi per sanitari in rame.

A sostegno della loro domanda le ricorrenti deducono innanzitutto che la Commissione è incorsa in errore di diritto laddove ha aumentato l'ammenda loro imposta del 50% per recidiva, basandosi sul fatto che a carico delle ricorrenti è già stato accertato che sono incorse in analoga infrazione nel caso acciaio inossidabile. In tale contesto le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 1 come pure i suoi stessi orientamenti in materia di fissazione delle ammende del 1998, i principi generale di proporzionalità e di pari trattamento ed è incorsa in evidente errore di valutazione.

Le ricorrenti ancora sostengono che la Commissione è incorsa in errore sia di diritto che di valutazione dei fatti, laddove ha aumentato l'ammenda loro inflitta del 50% per dissuasione. In questo contesto le ricorrenti affermano che la Commissione ha valutato tale effetto deterrente in modo ingiusto e in contrasto con l'art. 23 del Regolamento del Consiglio 1/2003 e con i suoi stessi orientamenti in materia di fissazione dell'ammenda del 1998, come pure con i principi generali in materia di imposizione delle ammende, della pena e di proporzionalità, dato che le ricorrenti sono divenute più grandi delle altre società implicate nella violazione di cui trattasi in virtù di acquisizioni effettuate all'ultimissimo momento o anche addirittura dopo la violazione. In questo stesso contesto le ricorrenti affermano che la Commissione è incorsa in errore laddove ha preso in considerazione solo il fatturato totale e non tutte le circostanze delle ricorrenti.

In ultimo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore manifesto prendendo in considerazione, ai fini dell'imposizione dell'ammenda, non solo i produttori "margine di conversione" per la lavorazione del rame in tubi di rame, ma anche il sottostante fatturato del rame, che non rientrava in alcuna illecita cooperazione.

Secondo le ricorrenti, tale errore ha dato luogo a una ammenda sproporziontamente elevata.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag.1).