Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Outokumpu e Luvata / Commissione
("Concorrenza - Intese - Settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta un'infrazione dell'art. 81 CE - Ammende - Dimensioni del mercato interessato - Circostanza aggravante - Recidiva")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Outokumpu Oyi (Espoo, Finlandia), e Luvata Oy, già Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (rappresentanti: J. Ratliff, barrister, avv.ti F. Distefano e J. Luostarinen)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda d'annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2, lett. j), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 - Tubi idrotermosanitari in rame).
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Outokumpu Oyi e la Luvata Oy sono condannate alle spese.
____________1 - GU C 82 del 2.4.2005.