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Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Boliden e a. / Commissione

(Causa T-19/05) 1

("Concorrenza - Intese - Settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Infrazione continuata e multiforme - Ammenda - Prescrizione - Cooperazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Boliden e a. (Stoccolma, Svezia), Outokumpu Copper Fabrication AB, già Boliden Fabrication AB (Västerås, Svezia), Outokumpu Copper BCZ SA, già Boliden Cuivre & Zinc SA (Liegi, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Wetter e O. Rislund, successivamente avv.ti Wetter e M. Johansson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

Oggetto

In primo luogo, la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. a) c), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 - Tubi idrotermosanitari in rame), nella parte in cui vi si accerta che le ricorrenti hanno partecipato a un'infrazione tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999, in secondo luogo, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, la domanda riconvenzionale della Commissione di aumento di tale importo

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.

La Boliden AB, la Outokumpu Copper Fabrication AB e la Outokumpu Copper BCZ SA sopporteranno le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.

La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.

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1 - GU C 82 del 2.4.2005.