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Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Chalkor / Commissione

(Causa T-21/05) 1

("Concorrenza - Intese - Settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione all'art. 81 CE - Infrazione continuata e multiforme - Ammenda - Partecipazione limitata all'intesa - Estensione geografica del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Cooperazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chalkor (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Forrester, QC, A. Schulz e A. Komninos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 - Tubi idrotermosanitari in rame)

Dispositivo

L'importo dell'ammenda inflitta alla Chalkor AE Epexergasias Metallon all'art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 - Tubi idrotermosanitari in rame), è fissato in EUR 8,2467 milioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Chalkor Epexergasias Metallon e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 - GU C 82 del 2.4.2005.