Language of document : ECLI:EU:T:2010:205

Causa T‑21/05

Chalkor AE Epexergasias Metallon

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione all’art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Ammende — Partecipazione limitata all’intesa — Estensione geografica del mercato interessato — Durata dell’infrazione — Cooperazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità

(Art. 229 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

2.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Partecipazione sotto asserita costrizione

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

4.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova della violazione a carico della Commissione

(Art. 81, n. 1, CE)

5.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione — Infrazioni di lunga durata — Maggiorazione del 10% dell’importo di partenza per ogni anno di infrazione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 B)

6.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

7.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda in contropartita di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 11, e n. 1/2003, art. 18; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)

8.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione — Infrazioni di lunga durata — Maggiorazione del 10% dell’importo di partenza per ogni anno di infrazione — Conseguenze

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

1.      Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche, sono pur sempre indicativi della prassi da seguire, dalla quale la Commissione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Spetta pertanto al Tribunale verificare, nel contesto del controllo di legittimità delle ammende inflitte da una decisione della Commissione, se quest’ultima ha esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto in tali orientamenti e, se dovesse accertare che se ne è discostata, verificare se tale divario sia giustificato e motivato sufficientemente in diritto.

L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’adozione degli orientamenti non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità alle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 1/2003, come interpretate dalla Corte di giustizia. Pertanto, nei settori in cui la Commissione ha conservato un potere discrezionale, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di un errore manifesto di valutazione. Il margine di discrezionalità della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza anche di merito che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione.

(v. punti 60-64)

2.      Le pressioni esercitate dalle imprese e volte a indurre altre imprese a partecipare a una violazione del diritto della concorrenza, indipendentemente dalla loro importanza, non liberano l’impresa interessata dalla propria responsabilità per l’infrazione commessa, nulla cambiano alla gravità dell’intesa e non possono costituire una circostanza attenuante ai fini del calcolo degli importi delle ammende, in quanto l’impresa interessata avrebbe potuto denunciare le eventuali pressioni alle competenti autorità ed introdurre una denuncia presso le medesime.

(v. punto 72)

3.      Un’impresa la cui responsabilità sia dichiarata riguardo a più parti di un’intesa contribuisce all’efficacia e alla gravità di tale intesa più di un contravventore implicato unicamente in una sola parte della stessa intesa. Pertanto, la prima impresa commette un’infrazione più grave di quella commessa dalla seconda.

Ai sensi del principio di individualità della pena e della responsabilità personale, la Commissione deve tener conto, nella valutazione della gravità relativa della partecipazione di ogni contravventore a un’intesa, del fatto che alcuni contravventori, eventualmente, non siano considerati responsabili per tutte le parti di tale intesa.

Nel contesto dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, tale valutazione deve necessariamente operarsi nella fase della fissazione dell’importo di partenza specifico, dal momento che la considerazione di circostanze attenuanti consente solo di modulare l’importo di base dell’ammenda in funzione delle modalità di attuazione dell’intesa da parte del contravventore. Orbene, un contravventore che non sia ritenuto responsabile di talune parti di detta intesa non può aver avuto un ruolo nell’attuazione delle stesse parti. La violazione delle norme del diritto della concorrenza è, in ragione della limitata portata dell’infrazione accertata nei suoi confronti, meno grave di quella imputata ai contravventori che abbiano partecipato a tutte le parti dell’infrazione.

La Commissione, omettendo di prendere in considerazione, nel calcolo dell’importo delle ammende, il fatto che un’impresa abbia partecipato solo a una parte del cartello, a differenza di altre imprese partecipanti a tale cartello e trattando, pertanto, situazioni differenti in modo identico, senza che tale trattamento sia obiettivamente giustificato, viola pertanto il principio di parità di trattamento.

(v. punti 99-101, 104)

4.      È sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni tra concorrenti di natura manifestamente anticoncorrenziale per provare sufficientemente la partecipazione della detta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa interessata dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.

(v. punto 130)

5.      Risulta dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA che la Commissione non ha stabilito alcuna sovrapposizione né alcuna interdipendenza tra la valutazione della gravità e quella della durata dell’infrazione. Il fatto che essa si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione che, per le infrazioni di dodici mesi o di durata superiore, può giungere fino al 10% dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione, non la obbliga affatto a fissare tale percentuale in funzione dell’intensità delle attività dell’intesa o degli effetti della medesima, se non della gravità dell’infrazione. Infatti, spetta ad essa la scelta, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, della percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione.

(v. punti 141, 143)

6.      La Commissione non ha alcun obbligo di accordare, nel contesto del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione al diritto della concorrenza che sia già terminata anteriormente ai primi interventi della Commissione.

(v. punto 151)

7.      Nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese. Pertanto, solo un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione può essere censurato. La Commissione, tuttavia, nell’ambito di questa valutazione, non può disattendere il principio della parità di trattamento.

Per contro, il Tribunale esercita un controllo pieno sulla questione se la cooperazione fornita da un’impresa si spinga oltre l’obbligo che ad essa incombe ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 di rispondere alle richieste di informazioni della Commissione.

(v. punti 162, 168)

8.      Risulta dall’impianto sistematico degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA che alle imprese che partecipano più lungamente a un’intesa saranno applicate le ammende più ridotte, se gli importi si dividono per il numero di mesi di partecipazione al cartello o per il numero di riunioni alle quali tali imprese hanno partecipato, dato che la Commissione si è limitata, in detti orientamenti, a prevedere che l’importo di partenza delle ammende fosse maggiorato del 10% al massimo per anno di infrazione. Un’impresa non può avvalersi di tale autolimitazione per ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

(v. punti 179-180)