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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 aprile 2024 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-147/23)1

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera – Criteri di fissazione dell’importo della sanzione – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità – Determinazione della capacità finanziaria dello Stato membro – Criterio demografico)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e Owsiany-Hornungz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

La Repubblica di Polonia, non avendo, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 15 luglio 2022, adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva in parola.

La Repubblica di Polonia, non avendo, alla data di esame dei fatti da parte della Corte, adottato le misure necessarie per recepire nel proprio diritto interno le disposizioni della direttiva 2019/1937 né, pertanto, comunicato tali misure alla Commissione europea, ha persistito nel proprio inadempimento.

La Repubblica di Polonia è condannata a pagare alla Commissione europea:

una somma forfettaria dell’importo di EUR 7 000 000;

qualora l’inadempimento constatato al punto 1 del dispositivo persistesse alla data della pronuncia della presente sentenza, una penalità giornaliera dell’importo di EUR 40 000 a decorrere da tale data e fintantoché lo Stato membro in parola non abbia posto termine a detto inadempimento.

La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 155 del 2.5.2023.