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Ricorso proposto il 4 novembre 2013 – BASF Agro e a./ Commissione

(Causa T-584/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Agro BV (Arnhem, Paesi Bassi); BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania); BASF Belgium Coordination Center (Anversa, Belgio); BASF Española, SL (Barcellona, Spagna); BASF Italia SpA (Cesano Maderno, Italia); BASF Nederland BV (Arnhem); e BASF Slovensko spol. s r. o. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: J. Montfort e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l’uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU 2013 L 219, pag.22);

in subordine, qualora non venisse accolta la richiesta precedente, annullare il regolamento impugnato, nella parte in cui revoca l’autorizzazione all’uso e alla vendita di semi di girasole trattati con fipronil;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della Commissione dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 1 , in quanto nell’adottare il regolamento impugnato essa non si è basata sulle nuove conoscenze tecniche o scientifiche, ma piuttosto su dati altamente controversi. La Commissione non ha, inoltre, tenuto conto dei pertinenti dati di monitoraggio. I dati di monitoraggio disponibili non hanno mostrato alcun effetto nocivo sulle colonie di api mellifere. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha errato nel ritenere che i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) 1107/2009 non fossero più soddisfatti dalla sostanza attiva fipronil.

Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della Commissione dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto tramite il regolamento impugnato essa ha adottato misure restrittive relative alle sementi trattate con fipronil, senza dimostrare che tali sementi trattate possono comportare per le api un “grave rischio” che non può essere limitato in modo soddisfacente mediante altri mezzi. Peraltro, la Commissione non ha tenuto in considerazione misure di attenuazione dei rischi che potessero limitare i presunti rischi in maniera soddisfacente.

Terzo motivo, con cui si sostiene che il regolamento impugnato è stato adottato sulla base di un metodo previsto da progetti di documenti di orientamento, piuttosto che sulla base di documenti di orientamento esistenti e approvati. Così facendo, la Commissione ha commesso errori di diritto e violato i principi fondamentali della certezza del diritto e del legittimo affidamento, atteso che i documenti di orientamento devono essere disponibili e concordati ex ante, prima del riesame di un’approvazione di una sostanza attiva, e non ex post.

Quarto motivo, con cui si sostiene che il regolamento impugnato non può trovare giustificazione nel principio di precauzione, dal momento che le condizioni di tale principio non sono soddisfatte nel caso di cui trattasi. Più precisamente, le ricorrenti sostengono che i rischi che la Commissione ha ritenuto rilevanti erano basati su mere ipotesi scientificamente non confermate, che dati rilevanti non sono stati presi in considerazione e che la valutazione del rischio da parte della Commissione si è basata su un metodo sbagliato. Inoltre, la Commissione non ha coinvolto le ricorrenti nella fase della gestione del rischio, come invece avrebbe dovuto fare. Ciò ha portato all’adozione, attraverso il regolamento impugnato, di misure sproporzionate e incoerenti.

Quinto motivo, vertente sull’asserita imposizione, da parte del regolamento impugnato, di eccessive restrizioni al trattamento di sementi con fipronil, restrizioni inappropriate e non necessarie ai fini della protezione della salute delle api nell’UE. Le ricorrenti, inoltre, fanno notare che con riferimento in particolare ai girasoli, la Commissione non ha considerato il fatto che il trattamento con fipronil non ha mai avuto conseguenze negative sulla salute delle api.

Sesto motivo, con cui si sostiene che, a causa dei tempi ristretti in cui è stato adottato il regolamento impugnato e della complessità del caso, la Commissione non è stata in grado di prendere in debita considerazione i commenti sostanziali e dettagliati delle ricorrenti sugli aspetti tecnici, normativi e scientifici della «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance fipronil» (Conclusione sull’esame inter pares della valutazione del rischio per le api relativamente all’utilizzo della sostanza attiva fipronil come pesticida) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Settimo motivo, con cui si sostiene che la Commissione non ha esposto in maniera adeguata le preoccupazioni che l’hanno portata a richiedere all’EFSA di riesaminare l’approvazione del fipronil. La Commissione non ha, inoltre, esposto le ragioni per le quali ha respinto gli argomenti e le prove portati alla sua attenzione da parte delle ricorrenti. Infine, dal regolamento impugnato non si deduce chiaramente l’obiettivo primario perseguito dalla Commissione con la sua adozione.

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1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).