Language of document :

Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 - Dow Agroscience e a. / Commissione

(Causa T-475/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito), Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Makhteshim Agan International Coordination Center (Bruxelles, Belgio), Dintec Agroquímica - Produtos Químicos Ld.a (Funchal, Portogallo), Finchimica SpA (Manerbio), Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Ungheria), Dow AgroSciences Italia Srl (Milano), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Spagna), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Repubblica ceca), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Stati Uniti), Dow AgroSciences GmbH (Stade, Germania), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Danmark A/S (Lyngby-Taarbæk, Danimarca), Makhteshim-Agan Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia), Makhteshim-Agan (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Makhteshim-Agan France SARL (Sevres, Francia), Makhteshim Agan Italia Srl (Bergamo), Alfa Agricultural Supplies SA (Halandri, Grecia) (rappresentata da: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata;

ordinare alla Commissione di adottare le misure necessarie per conformarsi all'annullamento della decisione impugnata in conformità all'art. 233 CE, incluso, tra l'altro, ordinare alla stessa di invitare le autorità dello Stato membro competente a reintrodurre le pertinenti registrazioni nazionali del trifluralin ritirate a seguito della decisione impugnata, e a prorogare tutti i termini richiesti per conformarsi alla sentenza della Corte;

dichiarare l'illegittimità, e l'inapplicabilità alle ricorrenti, dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 850, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

condannare la Commissione alle spese, oltre a interessi nella misura dell'8%;

adottare ogni altra misura necessaria.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 91/414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 1 dispone che gli Stati membri autorizzano un prodotto fitosanitario soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite. Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/629/CE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza 2.

A sostegno del ricorso le ricorrenti sostengono che la Commissione è rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di basare la sua decisione sulla relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e di conseguenza è incorsa in uno sviamento di potere.

Esse evidenziano inoltre che la decisione impugnata contiene manifesti errori di valutazione in quanto la Commissione:

non ha preso in considerazione tutti gli elementi di prova scientifici a disposizione come richiesto all'art. 5, n. 1, della direttiva 91/414;

non ha posticipato i termini sebbene le circostanze e i criteri per la valutazione del trifluralin siano cambiati durante il procedimento di ricorso;

non ha giustificato in termini scientifici la sua conclusione;

era incompetente a procedere alla valutazione del trifluralin ai sensi del regolamento n. 850/2004 3 e, comunque, l'ha effettuata erroneamente.

Inoltre, a parere delle ricorrenti la decisione impugnata non è conforme alle procedure legislative applicabili e la Commissione e l'EFSA hanno violato l'art. 8, nn. 7 e 8, del regolamento n. 451/2000 4 non essendosi conformato ai termini procedurali, che, secondo le ricorrenti, equivale a una violazione delle forme sostanziali.

Infine, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è viziata da difetto di motivazione in quanto viola l'art. 253 CE nonché i principi di proporzionalità, certezza del diritto, non retroattività, tutela del legittimo affidamento delle ricorrenti e del loro diritto di essere sentite.

____________

1 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

2 - GU L 255, pag. 42.

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 850, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158, pag. 7).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2000, n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 55, pag. 25).