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Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)

4 giugno 2024 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio – Decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nelle cause riunite da T-530/22 a T-533/22,

Magistrats européens pour la démocratie e les libertés (Medel), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata da C. Zatschler, E. Egan McGrath, SC, A. Bateman e M. Delargy, solicitors,

ricorrente nella causa T-530/22,

International Association of Judges, con sede in Roma (Italia), rappresentata da C. Zatschler, E. Egan McGrath, SC, A. Bateman e M. Delargy, solicitors,

ricorrente nella causa T-531/22,

Association of European Administrative Judges, con sede in Treviri (Germania), rappresentata da C. Zatschler, E. Egan McGrath, SC, A. Bateman e M. Delargy, solicitors,

ricorrente nella causa T-532/22,

Stichting Rechters voor Rechters, con sede in L’Aia (Paesi Bassi), rappresentata da C. Zatschler, E. Egan McGrath, SC, A. Bateman e M. Delargy, solicitors,

ricorrente nella causa T-533/22,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Chavrier, J. Bauerschmidt, E. Rebasti e A. Sikora-Kalėda, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Ungheria, rappresentata da M. Fehér, in qualità di agente,

da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da S. Delaude, K. Herrmann e T. Adamopoulos, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Grande Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, S. Papasavvas, F. Schalin, R. da Silva Passos, J. Svenningsen, M. Kancheva, E. Buttigieg, V. Tomljenović, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm, G. Steinfatt, D. Kukovec (relatore), T. Tóth, B. Ricziová e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci,

vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:

–        la decisione dell’11 novembre 2022 di riunire le cause;

–        l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2022 e le osservazioni delle ricorrenti;

–        la decisione del 19 dicembre 2022 di statuire con procedimento accelerato;

–        la decisione del 31 marzo 2023 di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito;

–        le memorie di intervento depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 17 e il 19 luglio 2023 dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione e le osservazioni delle parti principali;

–        la memoria di adattamento dei ricorsi depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2024 e le osservazioni del Consiglio e della Commissione,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel) nella causa T-530/22, International Association of Judges (IAJ) nella causa T-531/22, Association of European Administrative Judges (AEAJ) nella causa T-532/22 e Stichting Rechters voor Rechters nella causa T‑533/22, chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Repubblica di Polonia (in prosieguo: la «decisione iniziale»), come modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti e decisione impugnata

2        Nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (in prosieguo: il «dispositivo»), istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021, L 57, pag. 17), possono essere concessi fondi agli Stati membri, sotto forma di un contributo finanziario che consiste, conformemente all’articolo 2, punto 2, di detto regolamento, in un sostegno finanziario non rimborsabile o sotto forma di prestito.

3        Il 17 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione iniziale. L’adozione di tale decisione è stata resa pubblica con un comunicato stampa del Consiglio emesso lo stesso giorno.

4        Il 31 agosto 2023 la Repubblica di Polonia ha presentato alla Commissione una versione modificata del suo piano per la ripresa e la resilienza.

5        L’8 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione di modifica della decisione iniziale. Tale decisione modifica la decisione iniziale, in particolare includendovi il capitolo «REPowerEU» e adeguando l’importo disponibile per il contributo finanziario e il prestito. Per contro, i traguardi F1G, F2G e F3G, che figurano nell’allegato della decisione impugnata, relativi alla riforma del sistema giudiziario polacco, sono rimasti invariati.

6        La decisione impugnata è indirizzata, conformemente al suo articolo 4, alla Repubblica di Polonia.

7        Con la decisione impugnata, il Consiglio ha approvato, conformemente al suo articolo 1, prima frase, la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Repubblica di Polonia.

8        Conformemente all’articolo 1, seconda frase, della decisione impugnata, i traguardi e gli obiettivi che la Repubblica di Polonia deve conseguire sono specificati nell’allegato di tale decisione.

9        In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata, l’importo del contributo finanziario disponibile è fissato, in linea di principio, in EUR 25 276 853 716.

10      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata, la Commissione mette a disposizione della Repubblica di Polonia il contributo finanziario sotto forma di più versamenti, conformemente all’allegato di tale decisione. I versamenti possono essere effettuati dalla Commissione in più rate.

11      Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione impugnata, l’erogazione dei versamenti presuppone, in particolare, che la Commissione abbia adottato una decisione, a norma dell’articolo 24 del regolamento 2021/241, che riconosca che la Repubblica di Polonia ha conseguito in misura soddisfacente i traguardi e gli obiettivi individuati nell’allegato di tale decisione.

12      Infine, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione impugnata, l’importo del prestito disponibile è stabilito, in linea di principio, in EUR 34 541 303 518.

13      L’allegato della decisione impugnata consta di tre sezioni.

14      La sezione 1 è dedicata alle riforme e agli investimenti previsti dal piano per la ripresa e la resilienza. Le riforme e gli investimenti previsti sono programmati per essere effettuati dalla Repubblica di Polonia nel periodo compreso tra l’ultimo trimestre del 2021 e il secondo trimestre del 2026.

15      Le misure relative alla riforma giudiziaria in Polonia sono precisate all’interno dei traguardi F1G, F2G e F3G.

16      In linea con il traguardo F1G, devono essere adottate diverse misure per rafforzare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici polacchi. Secondo il calendario indicativo, questa parte della riforma doveva essere attuata, mediante l’adozione di misure legislative, nel secondo trimestre del 2022.

17      Conformemente al traguardo F2G, devono essere adottate misure per garantire che i giudici interessati da decisioni dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare») abbiano accesso a un procedimento che consenta un riesame delle decisioni di detta sezione che li riguardano. Secondo il calendario indicativo, anche questa parte della riforma doveva essere attuata, mediante l’adozione di misure legislative, nel secondo trimestre del 2022.

18      Il traguardo F2G è così formulato:

«Entrata in vigore di una riforma volta a garantire che i giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare della Corte suprema abbiano accesso ai procedimenti di riesame dei loro casi. Tali cause già decise dalla Sezione disciplinare sono esaminate da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, conformemente alle norme da adottare sulla base del traguardo F1G di cui sopra. L’atto legislativo stabilisce che la prima udienza dell’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi su tali cause ha luogo nel termine di tre mesi dalla ricezione della domanda di riesame del giudice e che le cause sono giudicate nel termine di dodici mesi dal ricevimento di tale domanda. Le cause ancora pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare devono essere rinviate ai fini di un esame all’organo giurisdizionale e secondo le regole stabilite nell’ambito del procedimento summenzionato».

19      In linea con il traguardo F3G, i procedimenti di riesame menzionati al traguardo F2G dovevano, in linea di principio, essere conclusi, secondo il calendario indicativo, nel corso del quarto trimestre del 2023.

20      Inoltre, dal considerando 45 della decisione impugnata risulta che i traguardi F1G e F2G devono essere raggiunti prima che la Repubblica di Polonia possa presentare la prima richiesta di pagamento e che nessun pagamento può essere effettuato prima del conseguimento di tali traguardi. Così, conformemente alla sezione 2, punto 2.1, dell’allegato della decisione impugnata, un pagamento in forza della prima rata del contributo finanziario, di importo pari a EUR 2 758 738 902, è subordinato, segnatamente, alla condizione che la Repubblica di Polonia abbia raggiunto i traguardi F1G e F2G.

21      Per contro, il traguardo F3G, secondo il quale, in linea di principio, ogni procedimento avviato a titolo del traguardo F2G (in prosieguo: il «procedimento di riesame») deve essere concluso nel quarto trimestre del 2023, non prevede una condizione per il versamento di un finanziamento in forza del dispositivo.

22      Inoltre, dal considerando 45 della decisione impugnata risulta altresì che i traguardi F1G, F2G e F3G non pregiudicano l’obbligo della Repubblica di Polonia di rispettare in ogni momento il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

23      Infine, risulta segnatamente dal considerando 50 della decisione impugnata che i traguardi relativi alla riforma del sistema giudiziario in Polonia, vale a dire i traguardi F1G, F2G e F3G, lasciano impregiudicate le procedure di infrazione in corso o future e, più in generale, l’obbligo della Repubblica di Polonia di rispettare il diritto dell'Unione nonché, in particolare, le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 Conclusioni delle parti

24      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare il Consiglio alle spese.

25      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi in quanto irricevibili o, in subordine, in quanto infondati;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

26      L’Ungheria chiede il rigetto dei ricorsi in quanto irricevibili.

27      La Repubblica di Polonia chiede il rigetto dei ricorsi in quanto irricevibili o, in subordine, in quanto infondati.

28      La Commissione chiede il rigetto dei ricorsi in quanto irricevibili o, in subordine, in quanto infondati, nonché la condanna delle ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto della controversia

29      Le ricorrenti contestano la decisione impugnata affermando che i traguardi F1G, F2G e F3G, indicati nel suo unico allegato, non sono compatibili con il diritto dell’Unione.

30      Il Consiglio sostiene che i ricorsi delle ricorrenti sono diretti, in realtà, unicamente avverso tali traguardi, isolandoli artificiosamente dal dispositivo della decisione impugnata.

31      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, l’oggetto dei ricorsi non può essere inteso come diretto ad ottenere unicamente l’annullamento dei traguardi F1G, F2G e F3G, relativi alla riforma del sistema giudiziario in Polonia, indipendentemente dal dispositivo della decisione impugnata.

32      Infatti, tali traguardi, in particolare i traguardi F1G e F2G, sono parte integrante ed essenziale della decisione impugnata, in quanto, da un lato, sono incorporati nell’articolo 1 di tale decisione e, dall’altro, nessun pagamento ai sensi degli articoli 2 e 3 di detta decisione può essere effettuato fintantoché la Repubblica di Polonia non abbia raggiunto tali traguardi in misura soddisfacente.

33      Pertanto, i ricorsi devono essere intesi come diretti ad ottenere l’annullamento integrale della decisione impugnata.

 Sulla possibilità di statuire con ordinanza

34      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il convenuto può chiedere al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. In applicazione dell’articolo 130, paragrafo 7, di tale regolamento, il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda.

35      Il Tribunale ha deciso, con ordinanza del 31 marzo 2023, di riunire al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

36      Tuttavia, alla luce delle memorie delle parti e tenuto conto delle risposte fornite da queste ultime ai diversi quesiti posti dal Tribunale, esso ritiene di poter statuire con ordinanza adottata in base all’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, sull’eccezione di irricevibilità del Consiglio, senza che sia necessario avviare la fase orale del procedimento.

37      In tali circostanze, il Tribunale ritiene che l’ordinanza del 31 marzo 2023, che ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, non osti, nel caso di specie, alla possibilità di statuire su quest’ultima con ordinanza.

 Sull’eccezione di irricevibilità

38      A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, da un lato, il Consiglio asserisce che le ricorrenti non sono legittimate ad agire in nome proprio. Dall’altro, il Consiglio ritiene che le ricorrenti non possano neppure basarsi sulla situazione dei giudici di cui difendono gli interessi, dato che questi ultimi non hanno, essi stessi, né legittimazione ad agire né interesse ad agire.

39      Le ricorrenti contestano tali affermazioni. Esse sostengono inoltre, per quanto riguarda la ricevibilità dei loro ricorsi sia in nome proprio sia in nome dei giudici dei quali difendono gli interessi, che occorrerebbe attenuare, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, i requisiti di ricevibilità, quali risultanti dall’attuale giurisprudenza.

40      Conformemente ad una giurisprudenza costante, i ricorsi di annullamento proposti da associazioni sono giudicati ricevibili in tre tipi di situazioni: in primo luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale; in secondo luogo, quando l’associazione rappresenti gli interessi dei suoi membri che, a loro volta, siano legittimati ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (v. ordinanza dell’8 maggio 2019, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio, T-330/18, non pubblicata, EU:T:2019:324, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla ricevibilità dei ricorsi delle ricorrenti che agiscono in nome proprio

41      Le ricorrenti asseriscono di essere organismi che hanno il compito di difendere il valore dello Stato di diritto e l’indipendenza del potere giudiziario. Esse interverrebbero regolarmente come interlocutrici delle istituzioni dell’Unione su questioni relative allo Stato di diritto e disporrebbero, esse stesse, di un interesse istituzionale a difendere l’indipendenza giudiziaria e il valore dello Stato di diritto. Oltre ad aver inviato lettere a numerose istituzioni dell’Unione, esse avrebbero pubblicato diverse dichiarazioni, in particolare nell’interesse della difesa dei diritti dei giudici polacchi. Inoltre, esse sarebbero organi rappresentativi dei giudici e quindi di uno dei poteri dello Stato e non potrebbero, pertanto, essere assimilate ad altre associazioni per quanto riguarda la ricevibilità dei loro ricorsi di annullamento.

42      Con riferimento al primo tipo di situazione menzionato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 40, le ricorrenti non invocano l’esistenza di disposizioni di legge che riconoscano loro espressamente facoltà di carattere procedurale e nessun elemento versato agli atti consente di concludere per l’esistenza di tali disposizioni.

43      Inoltre, nei limiti in cui l’argomento delle ricorrenti, richiamato al precedente punto 41, deve essere interpretato nel senso che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del potere giudiziario, in particolare alla luce del valore dello Stato di diritto, sancito all’articolo 2 TUE, occorrerebbe riconoscere loro talune prerogative procedurali, si deve constatare che nessuna disposizione di legge ha attribuito alle ricorrenti prerogative al fine di garantire una siffatta tutela nel contesto del dispositivo.

44      Pertanto, le ricorrenti, in quanto organi rappresentativi di giudici, non possono beneficiare di un trattamento procedurale diverso da quello riservato a qualsiasi altra associazione.

45      In tali circostanze, la ricevibilità dei ricorsi non può essere dimostrata con riferimento al primo tipo di situazione di cui al precedente punto 40.

46      Per quanto riguarda il terzo tipo di situazione menzionata dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 40, relativo all’incidenza sugli interessi propri delle associazioni, in particolare in quanto negoziatrici, occorre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato, nel loro caso, una siffatta incidenza.

47      Infatti, la circostanza che le ricorrenti siano state «interlocutrici» delle istituzioni dell’Unione, come esse affermano, nel contesto generale delle questioni relative allo Stato di diritto non è sufficiente per riconoscere loro la qualità di negoziatrici, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 40, nel contesto specifico dell’adozione della decisione impugnata.

48      Ciò vale anche per il fatto, invocato dalle ricorrenti nelle cause T-530/22, T-531/22 e T-532/22, secondo cui esse dispongono di uno status di osservatore in diversi organi del Consiglio d’Europa, come la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) presso il Consiglio d’Europa e presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE).

49      Per la stessa ragione, è irrilevante il fatto, invocato dalla ricorrente nella causa T-533/22, che essa sia intervenuta, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in cause proposte da giudici polacchi per quanto riguarda la crisi dello Stato di diritto in Polonia.

50      Neppure l’argomento della ricorrente nella causa T-530/22 [riservato] (1) può dimostrare che essa sia pregiudicata nei propri interessi. Infatti, la mera invocazione di tale argomento [riservato] non consente di dimostrare un’incidenza diretta nei confronti di detta ricorrente .

51      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le ricorrenti non soddisfano le condizioni relative al primo e al terzo tipo di situazione, ricordate al precedente punto 40, e non sono quindi legittimate, nel caso di specie, ad agire in nome proprio.

 Sulla ricevibilità dei ricorsi delle ricorrenti che agiscono in nome dei loro membri di cui difendono gli interessi

52      Conformemente al secondo tipo di situazione menzionata dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 40, le associazioni sono legittimate ad agire quando rappresentano gli interessi dei loro membri i quali sono, a loro volta, legittimati ad agire.

53      Il Consiglio contesta, in particolare, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la loro legittimazione ad agire deriva dal fatto che esse rappresentano gli interessi di giudici che sarebbero essi stessi legittimati ad agire.

54      In via preliminare, occorre anzitutto rilevare che, in risposta a un quesito del Tribunale, le ricorrenti nelle cause T-530/22, T-531/22 e T-532/22 hanno precisato di essere associazioni rappresentative di giudici a livello internazionale i cui membri erano, di norma, associazioni professionali nazionali, ivi comprese associazioni polacche di giudici.

55      A tal riguardo, le ricorrenti in queste tre cause sostengono che la giurisprudenza richiamata al precedente punto 40, relativa alla legittimazione ad agire delle associazioni che agiscono in nome dei loro membri, deve essere applicata anche a quest’ultima ipotesi. In tale contesto, esse fanno riferimento in particolare alla sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T-254/00, T-270/00 e T-277/00, EU:T:2008:537), che avrebbe ammesso la ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione che rappresenta gli interessi dei suoi membri, costituiti da associazioni rappresentative di persone fisiche o giuridiche che sarebbero state esse stesse legittimate ad agire.

56      In secondo luogo, occorre altresì rilevare che, nella causa T-533/22, poiché la ricorrente è una fondazione e non dispone, pertanto, di membri, essa non si è avvalsa, nel suo ricorso, di una legittimazione ad agire derivante dall’incidenza sugli interessi dei giudici di cui difende gli interessi. Orbene, nella sua risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, la ricorrente in tale causa ha sostenuto che non occorreva sapere se un organismo agisse a nome dei suoi membri, non essendo indispensabile un legame di affiliazione, ma che fosse sufficiente che agisse in nome di coloro di cui difendeva gli interessi.

57      La giurisprudenza ricordata al punto 40 può essere applicata alle situazioni specifiche menzionate ai precedenti punti 54 e 56 nell’ipotesi in cui i membri delle associazioni che sono a loro volta membri delle ricorrenti siano essi stessi legittimati ad agire. Nel caso di specie, occorre esaminare la legittimazione ad agire dei giudici membri delle associazioni a loro volta membri delle ricorrenti.

58      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

59      Poiché la decisione impugnata è indirizzata alla Repubblica di Polonia, la ricevibilità dei ricorsi deve essere esaminata alla luce della seconda e della terza parte di frase del quarto comma dell’articolo 263 TFUE, nelle quali è richiesto il requisito dell’incidenza diretta.

60      A tal riguardo, le ricorrenti deducono il fatto che i giudici di cui difendono gli interessi sono direttamente interessati, differenziando tre gruppi di giudici, vale a dire, in primo luogo, i giudici polacchi interessati da decisioni della Sezione disciplinare che sarebbero direttamente interessati dal procedimento di riesame previsto ai traguardi F2G e F3G, in secondo luogo, tutti i giudici polacchi che sarebbero direttamente interessati da tale procedimento di riesame nonché dal traguardo F1G e, in terzo luogo, tutti gli altri giudici europei che sarebbero anch’essi direttamente interessati da tali traguardi.

–       Sull’incidenza diretta nei confronti dei giudici polacchi interessati da decisioni della Sezione disciplinare

61      Occorre esaminare se le ricorrenti, al fine di dimostrare la ricevibilità dei loro ricorsi, siano legittimate a basarsi sulla situazione dei giudici polacchi che sarebbero direttamente interessati dall’avvio di un procedimento di riesame quale previsto ai traguardi F2G e F3G.

62      Secondo una giurisprudenza costante, affinché una persona fisica o giuridica sia direttamente interessata dall’atto oggetto del suo ricorso, è richiesta la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

63      La Corte ha ricordato, per quanto riguarda la prima condizione, che qualsiasi atto, sia esso di natura regolamentare o di altro tipo, può, in linea di principio, interessare direttamente un privato, e quindi produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dello stesso, indipendentemente dal fatto che comporti misure di attuazione (sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 74).

64      Inoltre, al fine di esaminare l’idoneità della decisione impugnata a produrre effetti diretti sulla situazione giuridica dei giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare, occorre riferirsi alla sostanza dell’atto in questione e valutare tali effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione da cui esso promana (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punti 63 e 75).

65      In primo luogo, per quanto riguarda la sostanza della decisione impugnata, valutata alla luce del suo contenuto nonché del suo contesto, occorre ricordare che il regolamento 2021/241 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 175, terzo comma, TFUE, articolo relativo al coordinamento da parte degli Stati membri delle loro politiche economiche per conseguire gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174 TFUE.

66      L’articolo 1 del regolamento 2021/241, relativo all’oggetto dello stesso, prevede che tale regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento. Il considerando 8 del regolamento 2021/241 precisa che il dispositivo è uno strumento innovativo che consente di fornire un sostegno finanziario diretto agli Stati membri.

67      Dall’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che l’obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, in particolare migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi e la capacità di aggiustamento degli Stati membri. In tal modo, il dispositivo dovrebbe contribuire, in particolare, alla convergenza economica e sociale verso l’alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l’integrazione delle economie dell’Unione.

68      A tal fine, gli Stati membri elaborano piani per la ripresa e la resilienza che sono valutati dalla Commissione. La valutazione è successivamente approvata da una decisione di esecuzione del Consiglio. Una siffatta decisione subordina il versamento di un contributo finanziario al rispetto di condizioni, vale a dire l’attuazione di detti piani, compresa la realizzazione di traguardi e obiettivi, i quali, conformemente all’articolo 2, punto 4, del regolamento 2021/241, sono le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

69      L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2021/241 prevede che, se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato.

70      Analogamente, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 2021/241 prevede che, una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario.

71      A norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento 2021/241, in assenza di progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, e disimpegna l’importo del contributo finanziario.

72      Pertanto, nel contesto della decisione impugnata, i traguardi hanno la funzione di stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte dalla Repubblica di Polonia ed esaminate, in seguito, dalla Commissione al fine di decidere se fondi erogabili a titolo del dispositivo possano essere concessi a tale Stato membro. Di conseguenza, la pertinenza di detti traguardi è circoscritta al processo di erogazione dei fondi nell’ambito del dispositivo, in quanto la loro realizzazione soddisfacente condiziona il versamento di detti fondi.

73      A tal riguardo, occorre ricordare che la decisione impugnata ha fissato un insieme di traguardi e di obiettivi che devono essere conseguiti dalla Repubblica di Polonia. A titolo di esempio, per la sola erogazione di un finanziamento nell’ambito della prima rata del dispositivo, incombeva alla Repubblica di Polonia realizzare, oltre ai traguardi F1G e F2G, altri 26 traguardi, come risulta dalla sezione 2, punto 2.1.1, dell’allegato della decisione impugnata.

74      Ne consegue che i traguardi, compresi i traguardi F1G, F2G e F3G, hanno carattere di condizionalità di bilancio in quanto la loro realizzazione condiziona il finanziamento nell’ambito del dispositivo.

75      Pertanto, nel contesto della decisione impugnata, i traguardi F1G, F2G e F3G hanno la funzione di garantire il rispetto, da un lato, dei criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettere b) e j), del regolamento 2021/241 e, dall’altro, degli obblighi previsti dall’articolo 22 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 5, lettera e), di tale regolamento, al fine di garantire una risposta efficace alle sfide individuate nell’ambito del semestre europeo e che le carenze del sistema giudiziario polacco non ledano gli interessi finanziari dell’Unione.

76      È vero che il Consiglio, al momento dell’adozione della decisione impugnata, era vincolato dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dal valore dello Stato di diritto, conformemente all’articolo 2 TUE, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ad esso relativa.

77      Parimenti, i traguardi F1G, F2G e F3G riflettono il nesso tra il rispetto del valore dello Stato di diritto, da un lato, e l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione, in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dall’altro (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C-157/21, EU:C:2022:98, punto 148).

78      Tuttavia, contrariamente a quanto sembrano suggerire le ricorrenti, il Consiglio, con l’adozione della decisione impugnata e quindi con la fissazione dei traguardi F1G, F2G e F3G, non cercava di sostituire le norme relative al valore dello Stato di diritto o alla tutela giurisdizionale effettiva, come chiarite dalla giurisprudenza della Corte.

79      Ciò è peraltro corroborato dal punto 45 della decisione impugnata, secondo il quale i traguardi F1G, F2G e F3G non pregiudicano l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia di rispettare in ogni momento il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, e dal punto 50 della decisione impugnata, secondo il quale tali traguardi lasciano impregiudicate le procedure di infrazione in corso o future e, più in generale, l’obbligo della Repubblica di Polonia di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

80      Ne consegue che, specificando, nell’allegato della decisione impugnata, i traguardi F1G, F2G e F3G che la Repubblica di Polonia doveva raggiungere affinché essa potesse accedere a un finanziamento nell’ambito del dispositivo, il Consiglio non mirava ad autorizzare tale Stato membro a non conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che constatavano l’inosservanza, da parte di quest’ultimo, del valore dello Stato di diritto o del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

81      È alla luce delle valutazioni che precedono che deve essere esaminata, in secondo luogo, la questione se la decisione impugnata, tenuto conto del suo contenuto, riguardi direttamente i giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare alla luce del traguardo F2G di cui all’allegato di detta decisione.

82      A tal proposito, occorre rilevare che le ricorrenti si basano, al contempo, sul traguardo F2G e sul traguardo F3G per sostenere che l’avvio di un procedimento di riesame riguarda i giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare. Orbene, dato che il traguardo F3G impone solo un termine limite durante il quale i procedimenti di riesame devono essere attuati e che l’introduzione del procedimento di riesame, di per sé, è prevista dal traguardo F2G, l’incidenza diretta nei confronti di tali giudici deve essere esaminata alla luce del solo traguardo F2G, come stabilito nell’allegato della decisione impugnata.

83      La decisione impugnata si rivolge alla Repubblica di Polonia che deve conseguire il traguardo F2G, contenuto nel suo allegato, per poter beneficiare di un finanziamento nell’ambito del dispositivo.

84      È vero che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 63, il fatto che l’atto controverso comporti misure di esecuzione non implica, di per sé, che un atto del genere non possa produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica di un singolo.

85      Tuttavia, deve esistere un nesso diretto tra l’atto in questione e i suoi effetti sul ricorrente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punti 74 e 76).

86      Ad esempio, al punto 75 della sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio (C-348/20 P, EU:C:2022:548), la Corte ha potuto concludere per l’esistenza di un nesso diretto tra l’atto impugnato, che era una direttiva, e i suoi effetti, poiché le disposizioni in questione avevano reso applicabili alla ricorrente obblighi specifici.

87      Nel caso di specie, per contro, indipendentemente dall’eventuale margine di discrezionalità di cui disporrebbe la Repubblica di Polonia per realizzare il traguardo F2G, è giocoforza ricordare che quest’ultimo si limitava a porre una condizione che lo Stato membro in questione doveva soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento, come constatato al precedente punto 74. Non si può quindi concludere che la decisione impugnata, prevedendo il traguardo F2G, abbia imposto a tale Stato membro, in modo definitivo, obblighi specifici nei suoi rapporti con i giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare.

88      In particolare, la decisione impugnata non ha avuto l’effetto di sottoporre i giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare alle condizioni da essa previste, né ha reso direttamente applicabile una norma specifica nei loro confronti. Pertanto, manca l’esistenza di un nesso diretto tra detta decisione, nella parte in cui ha specificato il traguardo F2G, e la situazione giuridica dei giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare.

89      Di conseguenza, anche dopo l’adozione della decisione impugnata, la situazione dei giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare è rimasta disciplinata dalle pertinenti disposizioni del diritto polacco applicabili a detta situazione nonché dalle disposizioni del diritto dell’Unione e dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza che il traguardo F2G specificato in tale decisione intervenga modificando direttamente la situazione giuridica di tali giudici, nel senso richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

90      Peraltro, non si può ritenere, come affermano le ricorrenti, che il traguardo F2G avesse l’effetto di «consentire, se non [di] richiedere», l’avvio di un procedimento di riesame di diritto polacco e che la Commissione, avendo collaborato all’adozione della decisione impugnata e, quindi, alla specificazione dei traguardi F1G, F2G e F3G, sia per tale motivo impossibilitata a far valere, in particolare nell’ambito di procedure di infrazione, l’incompatibilità del procedimento di riesame con il diritto dell’Unione.

91      Infatti, in primo luogo, la decisione impugnata si limita ad approvare una serie di condizioni di finanziamento, tra cui il traguardo F2G, senza modificare direttamente la situazione dei giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare, in quanto essa è modificata solo dal provvedimento adottato successivamente dalla Repubblica di Polonia al fine di realizzare detto traguardo. Inoltre, alla luce della conclusione tratta al precedente punto 80, la Repubblica di Polonia non può essere autorizzata, in forza del traguardo F2G figurante nell’allegato della decisione impugnata, a sottrarsi al rispetto dei suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, e in particolare dalle sentenze e dalle ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea.

92      In secondo luogo, anche supponendo che, come affermano le ricorrenti, i diritti procedurali della Commissione siano limitati a causa del suo ruolo nella procedura che ha condotto alla specificazione dei traguardi, ciò non comporterebbe, nel caso di specie, l’incidenza diretta della decisione impugnata nei confronti dei giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare.

93      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la decisione impugnata, che condiziona l’accesso della Repubblica di Polonia al finanziamento nell’ambito del dispositivo, non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei giudici interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare, cosicché la prima condizione per concludere nel senso dell’incidenza diretta nei loro confronti non è soddisfatta.

–       Sull’incidenza diretta nei confronti di tutti i giudici polacchi e dei giudici degli altri Stati membri e dello Spazio economico europeo (SEE)

94      Secondo le ricorrenti, tutti i giudici polacchi nonché i giudici degli altri Stati membri e del SEE sono direttamente interessati dalla decisione impugnata.

95      Anzitutto, per quanto riguarda l’incidenza nei confronti dei giudici polacchi a causa del procedimento di riesame previsto ai traguardi F2G e F3G, le ricorrenti sostengono che anche i giudici non interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare «subiscono un effetto dissuasivo nell’esercizio della loro professione» fintanto che la situazione dei loro pari interessati da tali decisioni non sia stata chiarita, nonché un carico di lavoro più elevato fintanto che i loro colleghi rimangono sospesi. La proroga della sospensione dei giudici oggetto di sanzioni illegittime potrebbe «minare la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e [in] uno Stato di diritto». Essa inciderebbe direttamente sulla capacità di tutti i magistrati di svolgere correttamente il loro compito nell’ambito delle loro funzioni.

96      A tal riguardo, occorre rilevare che, poiché i traguardi F2G e F3G non producono direttamente effetti sulla situazione dei giudici polacchi interessati dalle decisioni della Sezione disciplinare, come constatato ai precedenti punti da 82 a 93, lo stesso vale, a fortiori, per i giudici polacchi non interessati da tali decisioni.

97      Inoltre, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato a tutti i giudici polacchi a causa del traguardo F1G, le ricorrenti asseriscono che il traguardo F1G, quale approvato dalla decisione impugnata, produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di tutti i giudici polacchi, in quanto non è sufficiente per ristabilire una tutela giurisdizionale effettiva. I giudici polacchi sarebbero quindi costretti a pronunciarsi su cause, ivi incluse quelle riguardanti un finanziamento nell’ambito del dispositivo, «in circostanze professionali inammissibili, poiché continuerebbero a subire pressioni illecite e attacchi alla loro indipendenza e imparzialità». «I giudici polacchi sarebbero costretti a svolgere le loro funzioni in condizioni che mettono in dubbio», segnatamente, la loro capacità di adire la Corte, di applicare il diritto dell’Unione nella sua integralità e di prendere decisioni contrarie agli interessi del governo o del partito politico al potere in Polonia.

98      A tal riguardo, è giocoforza constatare che le ricorrenti non dimostrano l’esistenza di un nesso sufficientemente stretto tra la situazione di tutti i giudici polacchi e il traguardo F1G che consenta di concludere che detto traguardo produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di tali giudici.

99      Infatti, le ricorrenti criticano, in particolare, il traguardo F1G, per il motivo che esso sarebbe insufficiente per ripristinare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici polacchi e, più in generale, un sistema giudiziario polacco rispettoso dei requisiti minimi imposti dal rispetto dello Stato di diritto.

100    Pertanto, le ricorrenti si limitano ad affermazioni di natura generale, relative a ciò che, a loro avviso, il traguardo F1G avrebbe dovuto contenere. Tuttavia, le ricorrenti non individuano, nel testo stesso di tale traguardo, elementi concreti che arrecherebbero direttamente pregiudizio ai giudici polacchi.

101    Tuttavia, l’assenza, nella decisione impugnata, di norme considerate necessarie dalle ricorrenti non può costituire un’ingerenza diretta nei diritti dei giudici polacchi risultanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE che incida direttamente sulla loro situazione giuridica.

102    Infine, le ricorrenti concludono che i traguardi F1G, F2G e F3G, come approvati dalla decisione impugnata, riguardano direttamente i giudici degli altri Stati membri e del SEE, a causa degli stretti legami che uniscono gli ordinamenti giuridici di tali Stati a quello dell’Unione.

103    Da un lato, esse asseriscono che tali giudici sono, ad esempio, tenuti a riconoscere ed eseguire le sentenze o a definire la competenza locale nei procedimenti di asilo o ancora ad esaminare le domande di estradizione di una persona sulla base di un mandato d’arresto europeo. Il fatto che lo Stato di diritto sia compromesso in uno Stato membro potrebbe avere effetti diretti sulla capacità dei giudici degli altri Stati di svolgere correttamente le loro funzioni.

104    A tal riguardo, anche se carenze nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro possono avere ripercussioni sull’esercizio del potere giudiziario in altri Stati e, supponendo che tali carenze possano incidere sul lavoro quotidiano dei giudici di tali Stati, siffatte ripercussioni non implicano che la decisione impugnata sia idonea a produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica di tali giudici.

105    Dall’altro lato, le ricorrenti sostengono che esiste un rischio di «effetto di ricaduta» tra gli Stati membri, in quanto, all’atto di prevedere riforme legislative, ivi comprese riforme riguardanti l’organizzazione del proprio sistema giudiziario, il legislatore di uno Stato membro si ispira agli sviluppi intervenuti negli altri Stati membri.

106    Orbene, occorre rilevare che le considerazioni delle ricorrenti relative a un possibile effetto di ricaduta, sebbene possano essere importanti sul piano politico, non sono tali da dimostrare che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla situazione dei giudici degli altri Stati membri o del SEE.

107    Di conseguenza, né i giudici polacchi, siano essi interessati o meno da una decisione della Sezione disciplinare, né i giudici degli altri Stati membri o del SEE sono direttamente interessati dalla decisione impugnata. Pertanto, le ricorrenti non possono basarsi sulla situazione di tali giudici per dimostrare la ricevibilità dei loro ricorsi.

108    Le ricorrenti non possono neppure basarsi sulla terza parte di frase del quarto comma dell’articolo 263 TFUE, relativa agli atti regolamentari, per il motivo che i giudici di cui difendono gli interessi, attraverso quelli dei loro membri, sarebbero legittimati ad agire sulla base di tale terza parte di frase. Infatti, il requisito secondo cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dall’atto impugnato riveste lo stesso significato sia nella seconda parte di frase del quarto comma dell’articolo 263 TFUE che nella terza parte di frase di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 73). In tali circostanze, in assenza di un’incidenza diretta da parte della decisione impugnata, non occorre esaminare se quest’ultima costituisca un atto regolamentare ai sensi della terza parte di frase del quarto comma dell’articolo 263 TFUE.

109    Alla luce di quanto precede, e dato che i giudici di cui le ricorrenti difendono gli interessi non sarebbero, essi stessi, legittimati ad agire, le ricorrenti non soddisfano neppure le condizioni affinché i loro ricorsi siano ricevibili in base al secondo tipo di situazione, oggetto della giurisprudenza richiamata al precedente punto 40.

 Sull’attenuazione delle condizioni di ricevibilità

110    Secondo le ricorrenti, nel caso di specie occorrerebbe attenuare le condizioni di ricevibilità dei ricorsi.

111    In sostanza, le ricorrenti ritengono che le condizioni di ricevibilità debbano essere applicate con una certa elasticità, in particolare in ragione degli imperativi concernenti la tutela giurisdizionale effettiva e lo Stato di diritto, valore fondante dell’Unione facente parte della sua stessa identità. A parere delle ricorrenti, il sistema completo di mezzi di ricorso è implicitamente fondato sulla premessa secondo cui gli Stati membri rispettano il valore dello Stato di diritto. Orbene, tale premessa non sarebbe più scontata in Polonia, in quanto la situazione è caratterizzata da carenze sistemiche risultanti dalla scelta deliberata di non rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal riguardo, le ricorrenti sostengono che il rinvio pregiudiziale non costituisce più un mezzo di ricorso esperibile dalle ricorrenti stesse o dai giudici di cui esse difendono gli interessi.

112    Il Consiglio, sostenuto dall’Ungheria, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

113    A tal proposito, è importante rilevare che, seppure i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE debbano essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, tale interpretazione non deve giungere ad escludere l’applicazione dei requisiti espressamente stabiliti dal suddetto Trattato (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

114    In particolare, la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ha ad oggetto la modifica del sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

115    Segnatamente, la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non esige che un singolo possa, in modo incondizionato, proporre un ricorso di annullamento contro atti dell’Unione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 28 ottobre 2020, Associazione GranoSalus/Commissione, C-313/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:869, punto 62).

116    Nel caso di specie, le ricorrenti non possono sostenere di essere direttamente interessate dalla decisione impugnata, come è stato constatato al precedente punto 109.

117    In tali circostanze, un’attenuazione delle condizioni di ricevibilità, come richiesto dalle ricorrenti, implicherebbe, di fatto, l’esclusione del requisito dell’incidenza diretta che è espressamente enunciato all’articolo 263, quarto comma, TFUE, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 113. Pertanto, le carenze sistemiche del sistema giudiziario in Polonia, dedotte dalle ricorrenti, non possono giustificare, in ogni caso, che il Tribunale deroghi al requisito dell’incidenza diretta che si applica ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

118    Ciò non pregiudica l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 266 TFUE, di porre rimedio nel più breve tempo possibile alle carenze riscontrate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione alla crisi dello Stato di diritto. Peraltro, l’articolo 263 TFUE consente, conformemente al suo primo comma, in particolare agli Stati membri e alle istituzioni, di proporre un ricorso contro tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione, e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti, senza dover dimostrare un interesse ad agire (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, EU:C:2011:656, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, spetta alla Commissione, conformemente al suo ruolo di custode dei trattati, quale risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701, punto 59), e alla luce del fatto che i valori contenuti nell’articolo 2 TUE, tra cui il valore dello Stato di diritto, definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C-157/21, EU:C:2022:98, punto 145), agire, anche nell’ambito della sua valutazione prevista dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 2021/241, al fine di contribuire a garantire il rispetto, da parte della Repubblica di Polonia, dei requisiti risultanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

119    Alla luce di tutto quanto precede, i ricorsi devono essere respinti in quanto irricevibili.

 Sulle spese

120    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio.

121    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. La Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Commissione si faranno quindi carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Grande Sezione)

così provvede:

1)      I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.

2)      La Magistratseuropéenspour la démocratie et les libertés (Medel), l’International Association of Judges, l’Association of European Administrative Judges e la Stichting Rechters voor Rechters sono condannate alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 4 giugno 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’inglese.


1 Dati riservati omessi.