Language of document : ECLI:EU:C:1998:173

SENTENZA DELLA CORTE

28 aprile 1998 (1)

«Concorrenza — Prodotti cosmetici di lusso — Sistema di distribuzione selettiva — Obbligo di esportazione in un paese terzo — Divieto di reimportazione e commercializzazione nella Comunità»

Nel procedimento C-306/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Versailles (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Javico International e Javico AG

e

Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de

Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro


cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

—    per la Javico International e la Javico AG, dall'avv. Franck Berthault, del foro di Parigi,

—    per la Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), dagli avvocati Dominique Voillemot e Antoine Choffel, del foro di Parigi,

—    per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico principale, e Guy Charrier, esperto nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Javico International e della Javico AG, rappresentate dall'avv. Franck Berthault, della Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), rappresentate dagli avvocati Dominique Voillemot e Antoine Choffel, del governo francese, rappresentato dalla signora Régine Loosli-Surrans, chargé de mission presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori Giuliano Marenco e Guy Charrier, all'udienza del 17 settembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con sentenza 18 settembre 1995, pervenuta nella cancelleria il 23 settembre 1996, la Cour d'appel di Versailles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, al fine di essere posta in grado di valutare la validità di un contratto comportante un obbligo di esportazione di prodotti cosmetici di lusso in un paese terzo, nonché un divieto di reimportazione e di commercializzazione di tali prodotti all'interno della Comunità.

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una azione intentata dalla Yves Saint Laurent Parfums SA (in prosieguo: la «YSLP») contro la Javico International e la Javico AG (in prosieguo: entrambe «Javico») per far accertare la violazione delle obbligazioni contrattuali di queste ultime, accogliere la domanda di risoluzione dei due contratti conclusi tra le parti nonché le sue domande di pagamento di una penalità prevista dal contratto e di risarcimento danni.

3.
    La YSLP gode di un'esenzione individuale per la distribuzione selettiva dei prodotti all'interno della Comunità [decisione della Commissione 16 dicembre 1991, 92/33/CEE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (GU 1992, L 12, pag. 24)], la cui legittimità, per quanto riguarda le principali disposizioni, è stata riconosciuta con sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1996, causa T-19/92, Leclerc/Commissione (Racc. pag. II-1851).

4.
    Il 5 febbraio e il 6 maggio 1992 la YSLP ha stipulato con la società tedesca Javico International, con sede sociale in Germania, ma non facente parte della rete di distribuzione selettiva della YSLP all'interno della Comunità, due contratti per la distribuzione selettiva dei suoi prodotti, in Russia ed in Ucraina, il primo, e in Slovenia, il secondo.

5.
    Il contratto per la distribuzione in Russia e in Ucraina dispone che:

«1.    I nostri prodotti sono destinati ad essere venduti esclusivamente nel territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina.

    Tali prodotti non potranno in nessun modo uscire dal territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina.

2.    La vostra società promette e garantisce che la destinazione finale dei prodotti sarà all'interno delle Repubbliche di Russia e di Ucraina e che essa venderà i prodotti solo in mercati situati nel territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina. Di conseguenza, la vostra società fornirà gli indirizzi dei punti di distribuzione dei prodotti nel territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina, nonché l'elenco dei prodotti per ogni punto di distribuzione».

6.
    Il contratto per la distribuzione in Slovenia stabilisce che:

«Per tutelare l'alta qualità della distribuzione dei prodotti negli altri paesi del mondo, il Distributore accetta di non vendere i prodotti al di fuori del territorio o sul territorio a rivenditori non autorizzati».

7.
    Poco tempo dopo la conclusione dei detti contratti, la YSLP ha riscontrato la presenza nel Regno Unito, in Belgio e nei Paesi Bassi dei prodotti venduti alla

Javico e che avrebbero dovuto essere distribuiti in Russia, in Ucraina e in Slovenia. La YSLP ha quindi chiesto la risoluzione del contratto ed ha adito il Tribunal de commerce di Nanterre che, con sentenza 21 ottobre 1994, ha accolto la domanda di risoluzione dei due contratti, nonché le relative domande di pagamento di una penalità prevista dal contratto e di risarcimento danni.

8.
    La Javico ha interposto appello avverso tale sentenza davanti alla Cour d'appel di Versailles, la quale ha ritenuto che la validità delle clausole dei contratti di distribuzione controversi dovesse essere valutata alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato, avendo le appellanti eccepito la nullità delle dette clausole in forza dell'art. 85, n. 2, del Trattato.

9.
    Tutto ciò considerato, la Cour d'appel ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

1)    Se, nell'ipotesi in cui un'impresa (il fornitore) situata in uno Stato membro dell'Unione europea affidi in forza di un contratto a un'altra impresa (il distributore), situata in un altro Stato membro, la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio posto al di fuori dell'Unione, l'art. 85, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea vada interpretato nel senso che esso vieti, nel detto contratto, le clausole che proibiscono al distributore di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, vale a dire qualsiasi vendita nell'Unione, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal territorio previsto dal contratto.

2)    Nel caso in cui il menzionato art. 85, n. 1, osti a tali clausole contrattuali, se esso debba essere interpretato nel senso che non vada applicato allorché il fornitore distribuisce peraltro i suoi prodotti nel territorio dell'Unione tramite una rete di distribuzione selettiva, che ha costituito l'oggetto di una decisione di esenzione ai sensi del n. 3 dello stesso articolo.

Sulla prima questione

10.
    Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 85, n. 1, del Trattato osti al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della Comunità, di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal territorio previsto dal contratto.

11.
    Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1966, causa C-56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261, e 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458), gli accordi

fra operatori che agiscono in stadi diversi del ciclo produttivo possono ricadere nel divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato.

12.
    Per stabilire se accordi come quelli stipulati tra la YSLP e la Javico rientrino nella sfera del divieto stabilito da tale disposizione, occorre valutare se il conseguente divieto di effettuare forniture abbia per scopo o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune e se possa pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri.

13.
    A tale proposito, occorre rilevare che, per quanto concerne accordi destinati ad essere applicati all'interno della Comunità, la Corte ha già avuto l'occasione di pronunciarsi nel senso che un accordo che ha lo scopo di privare il rivenditore della libertà commerciale di scegliersi i clienti imponendogli di rivendere ai soli clienti che si trovino nel territorio contrattuale è restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n.1, del Trattato (v., in questo senso, sentenze 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, punto 46, e 24 ottobre 1995, causa C-70/93, Bayerische Motorenwerke, Racc. pag. I-3439, punti 19 e 21).

14.
    Allo stesso modo, la Corte ha stabilito che un accordo che impone al rivenditore di non rivendere i prodotti oggetto del contratto al di fuori del territorio contrattuale ha lo scopo di escludere le importazioni parallele all'interno della Comunità e di restringere così la concorrenza nel mercato comune (v., in questo senso, sentenza 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, punto 22, Racc. pag. I-261, pubblicazione sommaria). Tali clausole, inserite in contratti di distribuzione all'interno della Comunità, costituiscono per loro stessa natura una restrizione della concorrenza (v. sentenza 1. febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 7).

15.
    Tuttavia, comportamenti anticoncorrenziali possono essere sanzionati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, solo se siano inoltre idonei a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

16.
    Ebbene, perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi sono atti ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza deve inoltre essere significativa (sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 5).

17.
    L'influenza che un accordo può esercitare sugli scambi tra gli Stati membri va valutata tenendo conto, in particolare, della posizione e dell'importanza delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi (sentenza 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancôme e Cosparfrance Nederland, Racc. pag. 2511, punto 24). Così, persino un accordo di esclusiva con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui

all'art. 85 del Trattato se incide sul mercato in modo irrilevante, in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi (sentenza 7 giugno, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./ Commissione, Racc. pag. 1825, punto 85).

18.
    Si tratta quindi di stabilire in quale misura le considerazioni che precedono siano ugualmente applicabili ad accordi, quali quelli controversi nella causa a qua, destinati ad essere applicati in un territorio situato al di fuori della Comunità.

19.
    A tale riguardo, è importante rilevare che nell'ambito di accordi di tale natura, pattuizioni del tipo di quelle menzionate nella questione pregiudiziale devono essere interpretate non nel senso che esse tendano ad escludere le importazioni parallele e la messa in commercio di prodotti oggetto del contratto nel territorio della Comunità, bensì come tese a garantire al produttore la penetrazione in un mercato situato all'esterno della Comunità per mezzo dello smercio in tale mercato di una quantità sufficiente di prodotti contrattuali. Tale interpretazione è avvalorata dalla circostanza che, negli accordi controversi nella causa a qua, il divieto di vendere al di fuori del territorio contrattuale riguarda altresì tutti gli altri paesi terzi.

20.
    Ne consegue che un accordo che comporti l'impegno assunto dal rivenditore nei confronti del produttore, di destinare la commercializzazione dei prodotti contrattuali ad un mercato che si trovi al di fuori del territorio della Comunità, non può essere considerato come un accordo che abbia per scopo di limitare in maniera considerevole la concorrenza all'interno del mercato comune e sia per sua stessa natura idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

21.
    Gli accordi di cui alla causa a qua, quindi, per quel che riguarda il divieto fatto alla rivenditrice Javico di vendere il prodotto contrattuale al di fuori del territoriocontrattuale che le è stato concesso, non costituiscono accordi per loro stessa natura vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato. Allo stesso modo le clausole degli accordi controversi nella causa a qua, per quel che concerne il divieto di vendita diretta all'interno della Comunità nonché la riesportazione del prodotto contrattuale nell'ambito della Comunità, non possono essere per loro stessa natura incompatibili con le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

22.
    Sebbene le controverse clausole dei detti accordi abbiano, per loro stessa natura, lo scopo di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'art. 85, n. 1, incombe tuttavia al giudice nazionale verificare se esse non comportino tale effetto. La valutazione degli effetti di tali accordi implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono (v. sentenza 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477, punto 37) e, in particolare, il fatto che la YSLP ha stabilito all'interno della Comunità un sistema di distribuzione selettiva che fruisce di un'esenzione.

23.
    A tale riguardo, va innanzi tutto verificato se il mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da una struttura oligopolistica, che lasci sussistere un esiguo livello di concorrenza all'interno della rete comunitaria di distribuzione di tali prodotti.

24.
    Occorre quindi verificare se esista un differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno. Tale differenziale non è tuttavia idoneo ad alterare il gioco della concorrenza quando sia eroso dal livello dei dazi doganali riscossi, nonché dai costi di trasporto e dagli altri costi scaturenti dall'esportazione del prodotto in un paese terzo, seguita dalla sua reimportazione nella Comunità.

25.
    Qualora da tale esame dovesse emergere che le clausole controverse abbiano come conseguenza di pregiudicare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, andrebbe inoltre verificato se, tenuto conto della rilevanza della posizione occupata dalla YSLP sul mercato comunitario, dell'ampiezza della sua produzione, delle vendite effettuate negli Stati membri, le clausole controverse intese ad impedire la vendita diretta nonché la riesportazione dei prodotti contrattuali nella Comunità comportino un rischio di influenza rilevante sul flusso degli scambi fra gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione degli obiettivi del mercato comune.

26.
    Al riguardo, il commercio intracomunitario non può essere compromesso in maniera rilevante ove i prodotti destinati ai mercati situati al di fuori della Comunità rappresentino una limitata percentuale del mercato del complesso di tali prodotti nel territorio del mercato comune.

27.
    Compete al giudice nazionale, in base al complesso degli elementi a sua disposizione, accertare se gli accordi di cui trattasi soddisfino, di fatto, le condizioni per rientrare nella sfera del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

28.
    Considerato quanto precede, va risposto alla prima questione che l'art. 85, n. 1, del Trattato osta al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della Comunità, di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal territorio previsto dal contratto, se tale divieto ha per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità e rischi di influenzare i flussi di scambio tra gli Stati membri. Ciò può verificarsi quando il mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da una struttura oligopolistica o da un differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno di essa e quando, tenuto conto della posizione occupata dal fornitore dei prodotti di cui trattasi e dell'ampiezza della produzione e delle vendite effettuate

negli Stati membri, il divieto comporti un rischio di influenza rilevante sul flusso degli scambi fra gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione degli obiettivi del mercato comune.

Sulla seconda questione

29.
    Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se clausole intese ad impedire ad un distributore di vendere direttamente nonché di riesportare all'interno della Comunità prodotti contrattuali che questi si è impegnato a vendere in paesi terzi, siano atte a evitare il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che il fornitore comunitario dei prodotti considerati distribuisca questi ultimi tramite una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85 , n. 3, del Trattato.

30.
    Va precisato, al riguardo, che l'esenzione individuale rilasciata dalla Commissione alla YSLP riguarda soltanto i contratti tipo di distribuzione selettiva che tale fornitore ha elaborato per la vendita al minuto dei suoi prodotti all'interno della Comunità. Poiché le clausole controverse concernono la distribuzione di tali prodotti al di fuori del territorio della Comunità, esse non possono essere interessate dall'esenzione di cui gode il sistema di distribuzione selettiva all'interno della Comunità.

31.
    Per la medesima ragione, tali contratti non possono godere di un'esenzione in forza del regolamento (CEE) della Commissione del 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1). Tale regolamento riguarda infatti, in conformità del suo art. 1, soltanto gli accordi nei quali «uno dei contraenti si impegna nei confronti dell'altro a fornire soltanto a lui determinati prodotti ai fini della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune»

32.
    Quanto alla questione se le clausole controverse siano tali da non incorrere divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che esista, all'interno della Comunità, un sistema di distribuzione selettiva che gode di un'esenzione che tali clausole tendono a garantire, va ricordato che, con l'adozione di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, la Commissione autorizza una deroga al divieto di cui all'art. 85, n. 1. Di conseguenza, le decisioni di esenzione devono essere interpretate restrittivamente, in modo tale da evitare di estenderne gli effetti ad accordi o a situazioni che esse non mirano a garantire (v., in questo senso, sentenza Bayerische Motorenwerke, citata, punto 28).

33.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, va risposto alla seconda questione che clausole intese ad impedire ad un distributore di vendere direttamente, nonché di riesportare all'interno della Comunità prodotti contrattuali che questi si è impegnato a vendere in paesi terzi non possono evitare il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che il fornitore comunitario interessato distribuisca

i propri prodotti all'interno della Comunità tramite una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del detto trattato.

Sulle spese

34.
    Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Versailles, con sentenza 8 settembre 1995, dichiara:

1)    L'art. 85, n. 1, del Trattato osta al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della Comunità, di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal territorio contrattuale, se tale divieto ha per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità e rischi di influenzare i flussi di scambio tra gli Stati membri. Ciò può verificarsi quando il mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da una struttura oligopolistica o da un differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno di essa e quando, tenuto conto della posizione occupata dal fornitore dei prodotti di cui trattasi e dell'ampiezza della produzione e delle vendite effettuate negli Stati membri, il divieto comporti un rischio di influenza rilevante sul flusso degli scambi fra gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione degli obiettivi del mercato comune.

2)    Clausole intese ad impedire ad un distributore di vendere direttamente, nonché di riesportare all'interno della Comunità prodotti contrattuali che questi si è impegnato a vendere in paesi terzi non possono evitare il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che il fornitore comunitario interessato distribuisca i propri prodotti all'interno della Comunità tramite

una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

Rodríguez Iglesias        Gulmann            Schintgen

Mancini     Moitinho de Almeida        Kapteyn     Edward

Puissochet        Hirsch        Jann            Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 1998.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il francese.