SENTENZA DELLA CORTE
28 aprile 1998 (1)
«Concorrenza Prodotti cosmetici di lusso Sistema di distribuzione selettiva
Obbligo di esportazione in un paese terzo Divieto di reimportazione e
commercializzazione nella Comunità»
Nel procedimento C-306/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Versailles (Francia),
nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Javico International e Javico AG
e
Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann e
R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de
Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e
L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Javico International e la Javico AG, dall'avv. Franck Berthault, del
foro di Parigi,
per la Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), dagli avvocati Dominique
Voillemot e Antoine Choffel, del foro di Parigi,
per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Giuliano Marenco,
consigliere giuridico principale, e Guy Charrier, esperto nazionale messo a
disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Javico International e della Javico AG,
rappresentate dall'avv. Franck Berthault, della Yves Saint Laurent Parfums SA
(YSLP), rappresentate dagli avvocati Dominique Voillemot e Antoine Choffel, del
governo francese, rappresentato dalla signora Régine Loosli-Surrans, chargé de
mission presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in
qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori Giuliano Marenco
e Guy Charrier, all'udienza del 17 settembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 18 settembre 1995, pervenuta nella cancelleria il 23 settembre 1996,
la Cour d'appel di Versailles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 85, n. 1,
del Trattato CE, al fine di essere posta in grado di valutare la validità di un
contratto comportante un obbligo di esportazione di prodotti cosmetici di lusso in
un paese terzo, nonché un divieto di reimportazione e di commercializzazione di
tali prodotti all'interno della Comunità.
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una azione intentata dalla Yves
Saint Laurent Parfums SA (in prosieguo: la «YSLP») contro la Javico International
e la Javico AG (in prosieguo: entrambe «Javico») per far accertare la violazione
delle obbligazioni contrattuali di queste ultime, accogliere la domanda di risoluzione
dei due contratti conclusi tra le parti nonché le sue domande di pagamento di una
penalità prevista dal contratto e di risarcimento danni.
- 3.
- La YSLP gode di un'esenzione individuale per la distribuzione selettiva dei prodotti
all'interno della Comunità [decisione della Commissione 16 dicembre 1991,
92/33/CEE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato
CEE (IV33.242 Yves Saint Laurent Parfums) (GU 1992, L 12, pag. 24)], la cui
legittimità, per quanto riguarda le principali disposizioni, è stata riconosciuta con
sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1996, causa T-19/92,
Leclerc/Commissione (Racc. pag. II-1851).
- 4.
- Il 5 febbraio e il 6 maggio 1992 la YSLP ha stipulato con la società tedesca Javico
International, con sede sociale in Germania, ma non facente parte della rete di
distribuzione selettiva della YSLP all'interno della Comunità, due contratti per la
distribuzione selettiva dei suoi prodotti, in Russia ed in Ucraina, il primo, e in
Slovenia, il secondo.
- 5.
- Il contratto per la distribuzione in Russia e in Ucraina dispone che:
«1. I nostri prodotti sono destinati ad essere venduti esclusivamente nel
territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina.
Tali prodotti non potranno in nessun modo uscire dal territorio delle
Repubbliche di Russia e di Ucraina.
2. La vostra società promette e garantisce che la destinazione finale dei
prodotti sarà all'interno delle Repubbliche di Russia e di Ucraina e che essa
venderà i prodotti solo in mercati situati nel territorio delle Repubbliche di
Russia e di Ucraina. Di conseguenza, la vostra società fornirà gli indirizzi
dei punti di distribuzione dei prodotti nel territorio delle Repubbliche di
Russia e di Ucraina, nonché l'elenco dei prodotti per ogni punto di
distribuzione».
- 6.
- Il contratto per la distribuzione in Slovenia stabilisce che:
«Per tutelare l'alta qualità della distribuzione dei prodotti negli altri paesi del
mondo, il Distributore accetta di non vendere i prodotti al di fuori del territorio o
sul territorio a rivenditori non autorizzati».
- 7.
- Poco tempo dopo la conclusione dei detti contratti, la YSLP ha riscontrato la
presenza nel Regno Unito, in Belgio e nei Paesi Bassi dei prodotti venduti alla
Javico e che avrebbero dovuto essere distribuiti in Russia, in Ucraina e in Slovenia.
La YSLP ha quindi chiesto la risoluzione del contratto ed ha adito il Tribunal de
commerce di Nanterre che, con sentenza 21 ottobre 1994, ha accolto la domanda
di risoluzione dei due contratti, nonché le relative domande di pagamento di una
penalità prevista dal contratto e di risarcimento danni.
- 8.
- La Javico ha interposto appello avverso tale sentenza davanti alla Cour d'appel di
Versailles, la quale ha ritenuto che la validità delle clausole dei contratti di
distribuzione controversi dovesse essere valutata alla luce dell'art. 85, n. 1, del
Trattato, avendo le appellanti eccepito la nullità delle dette clausole in forza
dell'art. 85, n. 2, del Trattato.
- 9.
- Tutto ciò considerato, la Cour d'appel ha disposto la sospensione del procedimento
e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
1) Se, nell'ipotesi in cui un'impresa (il fornitore) situata in uno Stato membro
dell'Unione europea affidi in forza di un contratto a un'altra impresa (il
distributore), situata in un altro Stato membro, la distribuzione dei suoi
prodotti in un territorio posto al di fuori dell'Unione, l'art. 85, n. 1, del
Trattato che istituisce la Comunità economica europea vada interpretato nel
senso che esso vieti, nel detto contratto, le clausole che proibiscono al
distributore di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da
quello previsto dal contratto, vale a dire qualsiasi vendita nell'Unione, sia
mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal
territorio previsto dal contratto.
2) Nel caso in cui il menzionato art. 85, n. 1, osti a tali clausole contrattuali,
se esso debba essere interpretato nel senso che non vada applicato allorché
il fornitore distribuisce peraltro i suoi prodotti nel territorio dell'Unione
tramite una rete di distribuzione selettiva, che ha costituito l'oggetto di una
decisione di esenzione ai sensi del n. 3 dello stesso articolo.
Sulla prima questione
- 10.
- Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 85, n. 1, del
Trattato osti al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un
distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei
suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della Comunità, di procedere a
qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi
compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia
mediante riesportazione dal territorio previsto dal contratto.
- 11.
- Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1966,
causa C-56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261, e 13 luglio 1966, cause
riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458), gli accordi
fra operatori che agiscono in stadi diversi del ciclo produttivo possono ricadere nel
divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 12.
- Per stabilire se accordi come quelli stipulati tra la YSLP e la Javico rientrino nella
sfera del divieto stabilito da tale disposizione, occorre valutare se il conseguente
divieto di effettuare forniture abbia per scopo o per effetto di restringere in modo
sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune e se possa pregiudicare gli
scambi tra gli Stati membri.
- 13.
- A tale proposito, occorre rilevare che, per quanto concerne accordi destinati ad
essere applicati all'interno della Comunità, la Corte ha già avuto l'occasione di
pronunciarsi nel senso che un accordo che ha lo scopo di privare il rivenditore della
libertà commerciale di scegliersi i clienti imponendogli di rivendere ai soli clienti
che si trovino nel territorio contrattuale è restrittivo della concorrenza ai sensi
dell'art. 85, n.1, del Trattato (v., in questo senso, sentenze 21 febbraio 1984, causa
86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, punto 46, e 24 ottobre 1995, causa
C-70/93, Bayerische Motorenwerke, Racc. pag. I-3439, punti 19 e 21).
- 14.
- Allo stesso modo, la Corte ha stabilito che un accordo che impone al rivenditore
di non rivendere i prodotti oggetto del contratto al di fuori del territorio
contrattuale ha lo scopo di escludere le importazioni parallele all'interno della
Comunità e di restringere così la concorrenza nel mercato comune (v., in questo
senso, sentenza 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, punto 22,
Racc. pag. I-261, pubblicazione sommaria). Tali clausole, inserite in contratti di
distribuzione all'interno della Comunità, costituiscono per loro stessa natura una
restrizione della concorrenza (v. sentenza 1. febbraio 1978, causa 19/77,
Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 7).
- 15.
- Tuttavia, comportamenti anticoncorrenziali possono essere sanzionati dalla
Commissione, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, solo se siano inoltre idonei a
pregiudicare il commercio fra Stati membri.
- 16.
- Ebbene, perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il
commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi
obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi sono atti ad esercitare
un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri,
in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un
mercato unico fra Stati membri. Tale influenza deve inoltre essere significativa
(sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 5).
- 17.
- L'influenza che un accordo può esercitare sugli scambi tra gli Stati membri va
valutata tenendo conto, in particolare, della posizione e dell'importanza delle parti
sul mercato dei prodotti di cui trattasi (sentenza 10 luglio 1980, causa 99/79,
Lancôme e Cosparfrance Nederland, Racc. pag. 2511, punto 24). Così, persino un
accordo di esclusiva con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui
all'art. 85 del Trattato se incide sul mercato in modo irrilevante, in ragione della
debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi (sentenza
7 giugno, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./
Commissione, Racc. pag. 1825, punto 85).
- 18.
- Si tratta quindi di stabilire in quale misura le considerazioni che precedono siano
ugualmente applicabili ad accordi, quali quelli controversi nella causa a qua,
destinati ad essere applicati in un territorio situato al di fuori della Comunità.
- 19.
- A tale riguardo, è importante rilevare che nell'ambito di accordi di tale natura,
pattuizioni del tipo di quelle menzionate nella questione pregiudiziale devono
essere interpretate non nel senso che esse tendano ad escludere le importazioni
parallele e la messa in commercio di prodotti oggetto del contratto nel territorio
della Comunità, bensì come tese a garantire al produttore la penetrazione in un
mercato situato all'esterno della Comunità per mezzo dello smercio in tale mercato
di una quantità sufficiente di prodotti contrattuali. Tale interpretazione è avvalorata
dalla circostanza che, negli accordi controversi nella causa a qua, il divieto di
vendere al di fuori del territorio contrattuale riguarda altresì tutti gli altri paesi
terzi.
- 20.
- Ne consegue che un accordo che comporti l'impegno assunto dal rivenditore nei
confronti del produttore, di destinare la commercializzazione dei prodotti
contrattuali ad un mercato che si trovi al di fuori del territorio della Comunità, non
può essere considerato come un accordo che abbia per scopo di limitare in maniera
considerevole la concorrenza all'interno del mercato comune e sia per sua stessa
natura idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
- 21.
- Gli accordi di cui alla causa a qua, quindi, per quel che riguarda il divieto fatto alla
rivenditrice Javico di vendere il prodotto contrattuale al di fuori del territoriocontrattuale che le è stato concesso, non costituiscono accordi per loro stessa
natura vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato. Allo stesso modo le clausole degli
accordi controversi nella causa a qua, per quel che concerne il divieto di vendita
diretta all'interno della Comunità nonché la riesportazione del prodotto
contrattuale nell'ambito della Comunità, non possono essere per loro stessa natura
incompatibili con le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 22.
- Sebbene le controverse clausole dei detti accordi abbiano, per loro stessa natura,
lo scopo di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del
mercato comune ai sensi dell'art. 85, n. 1, incombe tuttavia al giudice nazionale
verificare se esse non comportino tale effetto. La valutazione degli effetti di tali
accordi implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e
giuridico nel quale si inseriscono (v. sentenza 27 aprile 1994, causa C-393/92,
Almelo e a., Racc. pag. I-1477, punto 37) e, in particolare, il fatto che la YSLP ha
stabilito all'interno della Comunità un sistema di distribuzione selettiva che fruisce
di un'esenzione.
- 23.
- A tale riguardo, va innanzi tutto verificato se il mercato comunitario dei prodotti
di cui trattasi sia caratterizzato da una struttura oligopolistica, che lasci sussistere
un esiguo livello di concorrenza all'interno della rete comunitaria di distribuzione
di tali prodotti.
- 24.
- Occorre quindi verificare se esista un differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti
contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno. Tale
differenziale non è tuttavia idoneo ad alterare il gioco della concorrenza quando
sia eroso dal livello dei dazi doganali riscossi, nonché dai costi di trasporto e dagli
altri costi scaturenti dall'esportazione del prodotto in un paese terzo, seguita dalla
sua reimportazione nella Comunità.
- 25.
- Qualora da tale esame dovesse emergere che le clausole controverse abbiano come
conseguenza di pregiudicare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
Trattato, andrebbe inoltre verificato se, tenuto conto della rilevanza della posizione
occupata dalla YSLP sul mercato comunitario, dell'ampiezza della sua produzione,
delle vendite effettuate negli Stati membri, le clausole controverse intese ad
impedire la vendita diretta nonché la riesportazione dei prodotti contrattuali nella
Comunità comportino un rischio di influenza rilevante sul flusso degli scambi fra
gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione degli obiettivi del mercato
comune.
- 26.
- Al riguardo, il commercio intracomunitario non può essere compromesso in
maniera rilevante ove i prodotti destinati ai mercati situati al di fuori della
Comunità rappresentino una limitata percentuale del mercato del complesso di tali
prodotti nel territorio del mercato comune.
- 27.
- Compete al giudice nazionale, in base al complesso degli elementi a sua
disposizione, accertare se gli accordi di cui trattasi soddisfino, di fatto, le condizioni
per rientrare nella sfera del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 28.
- Considerato quanto precede, va risposto alla prima questione che l'art. 85, n. 1, del
Trattato osta al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un
distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei
suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della Comunità, di procedere a
qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi
compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia
mediante riesportazione dal territorio previsto dal contratto, se tale divieto ha per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della
Comunità e rischi di influenzare i flussi di scambio tra gli Stati membri. Ciò può
verificarsi quando il mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi sia
caratterizzato da una struttura oligopolistica o da un differenziale rilevante tra i
prezzi dei prodotti contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati
all'esterno di essa e quando, tenuto conto della posizione occupata dal fornitore dei
prodotti di cui trattasi e dell'ampiezza della produzione e delle vendite effettuate
negli Stati membri, il divieto comporti un rischio di influenza rilevante sul flusso
degli scambi fra gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione degli
obiettivi del mercato comune.
Sulla seconda questione
- 29.
- Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se clausole intese ad impedire
ad un distributore di vendere direttamente nonché di riesportare all'interno della
Comunità prodotti contrattuali che questi si è impegnato a vendere in paesi terzi,
siano atte a evitare il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che il
fornitore comunitario dei prodotti considerati distribuisca questi ultimi tramite una
rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione
ai sensi dell'art. 85 , n. 3, del Trattato.
- 30.
- Va precisato, al riguardo, che l'esenzione individuale rilasciata dalla Commissione
alla YSLP riguarda soltanto i contratti tipo di distribuzione selettiva che tale
fornitore ha elaborato per la vendita al minuto dei suoi prodotti all'interno della
Comunità. Poiché le clausole controverse concernono la distribuzione di tali
prodotti al di fuori del territorio della Comunità, esse non possono essere
interessate dall'esenzione di cui gode il sistema di distribuzione selettiva all'interno
della Comunità.
- 31.
- Per la medesima ragione, tali contratti non possono godere di un'esenzione in forza
del regolamento (CEE) della Commissione del 22 giugno 1983, n. 1983, relativo
all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi
di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1). Tale regolamento riguarda infatti, in
conformità del suo art. 1, soltanto gli accordi nei quali «uno dei contraenti si
impegna nei confronti dell'altro a fornire soltanto a lui determinati prodotti ai fini
della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato
comune»
- 32.
- Quanto alla questione se le clausole controverse siano tali da non incorrere divieto
di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che esista, all'interno della Comunità,
un sistema di distribuzione selettiva che gode di un'esenzione che tali clausole
tendono a garantire, va ricordato che, con l'adozione di una decisione di esenzione
ai sensi dell'art. 85, n. 3, la Commissione autorizza una deroga al divieto di cui
all'art. 85, n. 1. Di conseguenza, le decisioni di esenzione devono essere interpretate
restrittivamente, in modo tale da evitare di estenderne gli effetti ad accordi o a
situazioni che esse non mirano a garantire (v., in questo senso, sentenza Bayerische
Motorenwerke, citata, punto 28).
- 33.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, va risposto alla seconda questione
che clausole intese ad impedire ad un distributore di vendere direttamente, nonché
di riesportare all'interno della Comunità prodotti contrattuali che questi si è
impegnato a vendere in paesi terzi non possono evitare il divieto di cui all'art. 85,
n. 1, del Trattato, per il fatto che il fornitore comunitario interessato distribuisca
i propri prodotti all'interno della Comunità tramite una rete di distribuzione
selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85,
n. 3, del detto trattato.
Sulle spese
- 34.
- Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità
europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Versailles, con
sentenza 8 settembre 1995, dichiara:
1) L'art. 85, n. 1, del Trattato osta al divieto posto da un fornitore stabilito in
uno Stato membro ad un distributore, stabilito in un altro Stato membro,
al quale affidi la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio situato al
di fuori della Comunità, di procedere a qualsiasi vendita in un territorio
diverso da quello previsto dal contratto, ivi compreso il territorio della
Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante
riesportazione dal territorio contrattuale, se tale divieto ha per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della
Comunità e rischi di influenzare i flussi di scambio tra gli Stati membri.
Ciò può verificarsi quando il mercato comunitario dei prodotti di cui
trattasi sia caratterizzato da una struttura oligopolistica o da un
differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti contrattuali praticati
all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno di essa e quando,
tenuto conto della posizione occupata dal fornitore dei prodotti di cui
trattasi e dell'ampiezza della produzione e delle vendite effettuate negli
Stati membri, il divieto comporti un rischio di influenza rilevante sul flusso
degli scambi fra gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione
degli obiettivi del mercato comune.
2) Clausole intese ad impedire ad un distributore di vendere direttamente,
nonché di riesportare all'interno della Comunità prodotti contrattuali che
questi si è impegnato a vendere in paesi terzi non possono evitare il divieto
di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che il fornitore comunitario
interessato distribuisca i propri prodotti all'interno della Comunità tramite
una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione
di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
Rodríguez Iglesias Gulmann Schintgen
Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn Edward
Puissochet Hirsch Jann Sevón
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias