SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
30 aprile 1998 (1)
«Concorrenza Distribuzione di autoveicoli Validità del contratto di
concessione esclusiva Artt. 85, nn. 1 e 3, del Trattato CE Regolamento
(CEE) n. 123/85 Regolamento (CE) n. 1475/95»
Nel procedimento C-230/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla cour d'appel di Douai (Francia), nella
causa dinanzi ad essa pendente tra
Cabour SA et Nord Distribution Automobile SA
e
Arnor «SOCO» SARL,
intervenienti: Automobiles Peugeot SA et Automobiles Citröen SA ,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, nonché di
talune disposizioni dei regolamenti (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984,
n. 123/85, relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE
a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza
alla clientela (GU L 15, pag. 16), e (CE) della Commissione 28 giugno 1995,
n. 1475 (GU L 145, pag. 25),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore),
G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per l'Arnor «SOCO» SARL, dagli avvocati Henri-Patrick Bednarski, del
foro di Lille, Pierre Demolin e Yves Brulard, dei fori di Mons e di Parigi,
e Miguel Troncoso Ferrer, dei fori di Bruxelles e Pamplona,
per l'Automobiles Peugeot SA e l'Automobiles Citroën SA, dagli avvocati
Xavier de Roux e Marie-Pia Hutin, del foro di Parigi, e Jacques Loesch, del
foro di Lussemburgo,
per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore
presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e
Régine Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in
qualità di agenti,
per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Francisco Enrique
González Diaz, membro del servizio giuridico, e Guy Charrier, funzionario
nazionale comandato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Arnor «SOCO» SARL, dell'Automobiles Peugeot
SA e dell'Automobiles Citroën SA, del governo francese e della Commissione,
all'udienza del 25 settembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 20 giugno 1996, pervenuta in cancelleria l'8 luglio successivo, la cour
d'appel di Douai ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre
questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE,
nonché di talune disposizioni dei regolamenti (CEE) della Commissione 12
dicembre 1984, n. 123/85, relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del
Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio
di assistenza alla clientela (GU L 15, pag. 16), e (CE) della Commissione 28 giugno
1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25).
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un'azione intentata per
concorrenza sleale dalla Cabour SA (in prosieguo: la «Cabour») e dalla Nord
Distribution Automobile SA (in prosieguo: la «Nord Distribution Automobile»),
sostenute dall'Automobiles Peugeot SA (in prosieguo: la «Peugeot») e
dall'Automobiles Citroën SA (in prosieguo: la «Citröen»), contro l'Arnor «SOCO»
SARL (in prosieguo: l'«Arnor»).
La controversia nella causa principale
- 3.
- La Cabour e la Nord Distribution Automobile sono rispettivamente concessionarie
esclusive delle marche automobilistiche Citroën e Peugeot a Douai. Ritenendo che
l'Arnor, la quale non fa parte di alcuna rete di distribuzione di costruttori di
autoveicoli, si fosse resa colpevole di atti di concorrenza sleale e di pubblicità
illegittima e menzognera vendendo anche veicoli nuovi di tali marche, la Cabour
e la Nord Distribution Automobile hanno adito il tribunal de commerce di Douai
al fine di ottenere la condanna dell'Arnor al pagamento a loro favore del
risarcimento dei danni nonché al divieto di continuare la sua attività.
- 4.
- Con sentenza 16 giugno 1994, il tribunal de commerce di Douai ha respinto le
domande delle ricorrenti nella causa principale per il motivo che i contratti di
concessione esclusiva Peugeot e Citroën erano incompatibili col regolamento
n. 123/85, di modo che non erano opponibili all'Arnor.
- 5.
- La Cabour e la Nord Distribution Automobile hanno proposto appello contro detta
sentenza, sostenendo che gli atti di concorrenza sleale assertivamente commessi
dall'Arnor potevano essere puniti in base al diritto nazionale.
- 6.
- L'Arnor ha ribattuto che l'azione di concorrenza sleale doveva essere respinta in
quanto le società concessionarie non avevano provato la liceità della loro rete di
distribuzione con riguardo al diritto comunitario.
- 7.
- Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investita dipendesse
dall'interpretazione del diritto comunitario, la cour d'appel di Douai ha deciso di
sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 12 dicembre
1984, n. 123/85, emanato in applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE,
possa essere interpretato nel senso che un contratto di concessione esclusiva
tra un costruttore di autoveicoli e un concessionario fruisce di un'esenzione
ai sensi dell'art. 1 del regolamento quando:
a) non fissa in dettaglio i giustificati motivi di cui all'art. 5, n. 2, punto
1, lett. a) e b), e n. 3, del detto regolamento;
b) esclude, salvo dimostrazione di motivi oggettivi non esistenti al
momento della conclusione del contratto, qualsiasi possibilità per il
concessionario di vendere autoveicoli nuovi offerti da persone diverse
dal costruttore, anche in locali commerciali diversi da quelli ove
vengono proposti prodotti contrattuali, e ciò con riferimento
all'interpretazione degli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento;
c) prevede un obbiettivo di vendita secondo il quale il concessionario si
impegna a fare tutto il possibile per vendere nel corso di ogni periodo
annuale un quantitativo di autoveicoli contrattuali che non è precisato
tra le parti, ma fissato dal costruttore a partire dalle proprie stime
previsionali o in base a criteri di sua scelta, e precisa che, se al 31
agosto del periodo annuale in corso non viene raggiunto il 90% dei
7/11 dell'obbiettivo di vendita e se il coefficiente globale di
penetrazione degli autoveicoli contrattuali è inferiore in misura dal
15% al 45%, secondo la localizzazione del territorio, al coefficiente
nazionale di penetrazione degli stessi autoveicoli, il costruttore, con un
preavviso di tre o sei mesi, può modificare il territorio concesso e/o
revocare l'esclusiva al concessionario, o recedere dal contratto di
concessione, ciò con riferimento all'interpretazione dell'art. 4, n. 1,
punto 3, e dell'art. 5, n. 2, punti 2 e 3, del regolamento.
2) Se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 28 giugno
1995, n. 1475, che sostituisce il citato regolamento n. 123/85, possa essere
interpretato nel senso che fruisce della esenzione prevista dal suo art. 1 un
contratto di concessione esclusiva contenente clausole come quelle di cui
sopra alle lettere b) e c) della prima questione, con riferimento all'art. 3,
punto 3, e all'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1475/95, combinati
con l'art. 5, n. 2, punti 2 e 3, e n. 3.
3) Qualora i regolamenti nn. 123/85 e 1475/95 non possano essere interpretati
nel senso di far fruire dell'esenzione ivi disposta contratti di concessione
come quelli indicati sopra nella prima e nella seconda questione, se l'art. 85,
n. 1, del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che ricadrebbe
nel divieto da esso enunciato una rete di distribuzione esclusiva di un
costruttore di autoveicoli che si fondasse per tutto il territorio di uno Stato
membro su contratti di questo tipo».
Il contesto normativo
- 8.
- L'art. 1 del regolamento n. 123/85, nonché l'art. 1 del regolamento n. 1475/95, che
ha sostituito il regolamento n. 123/85 a partire dal 1° ottobre 1995, esentano dal
divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato gli accordi con i quali il fornitore incarica
il rivenditore autorizzato di promuovere la distribuzione dei prodotti contrattuali
in un territorio determinato e si impegna a riservargli, nell'ambito di tale territorio,
la fornitura degli autoveicoli e dei pezzi di ricambio.
- 9.
- Conformemente all'art. 3, punto 3, del regolamento n. 123/85, l'esenzione accordata
ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato si applica anche quando l'impegno di cui
all'art. 1 è collegato a quello con cui il distributore si obbliga «a non vendere
autoveicoli nuovi concorrenti dei prodotti contrattuali e a non vendere, in locali
commerciali nei quali sono venduti prodotti contrattuali, autoveicoli nuovi offerti
da persone diverse dal costruttore».
- 10.
- L'art. 4, n. 1, punto 3, del medesimo regolamento prevede che l'esenzione si
applica anche all'impegno con cui il distributore si obbliga a «cercare di vendere
nel territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero minimo di
prodotti contrattuali deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite
del distributore qualora le parti non si siano accordate in merito».
- 11.
- L'art. 5, nn. 2, 3 e 4, del regolamento n. 123/85 recita come segue:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo
1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza, l'esenzione
dell'articolo 3, punti 3 e 5, si applica agli impegni di non vendere autoveicoli nuovi
diversi da quelli della gamma contrattuale e di non concludere per essi accordi di
distribuzione e di assistenza alla clientela, a condizione
1) che le parti:
a) si accordino che il fornitore consenta di esonerare il distributore dagli
obblighi di cui all'articolo 3, punti 3 e 5, se il distributore dimostra
l'esistenza di giustificati motivi;
b) ammettano a vantaggio del fornitore la possibilità di concludere
accordi per la distribuzione e l'assistenza dei prodotti contrattuali con
altre imprese determinate operanti nel territorio contrattuale, o di
modificare il territorio contrattuale solamente nel caso in cui il
fornitore dimostri l'esistenza di giustificati motivi;
2) che la durata dell'accordo sia di almeno quattro anni o che il preavviso per
la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato sia di
almeno un anno per entrambe le parti, a meno che
il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione
particolare, a pagare una congrua indennità in caso di cessazione
dell'accordo,
o
si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione o
della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di
risoluzione ordinaria;
3) che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte almeno sei
mesi prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un
accordo concluso a tempo determinato.
3. Una parte può far valere motivi oggettivi determinati ai sensi del presente
articolo, che saranno stati fissati in dettaglio alla conclusione dell'accordo,
unicamente se essi sono applicati senza discriminazioni in casi simili a imprese della
rete di distribuzione.
4. I requisiti per l'esenzione previsti nel presente articolo lasciano impregiudicato
il diritto di un contraente ad esercitare il recesso straordinario dall'accordo».
- 12.
- Il testo dei corrispondenti articoli del regolamento n. 1475/95 si discosta da quello
del regolamento n. 123/85.
- 13.
- Così, in forza dell'art. 3, punto 3), del regolamento n. 1475/95, l'esenzione continua
ad essere prevista relativamente all'obbligo di non vendere autoveicoli nuovi forniti
da soggetti diversi dal costruttore negli stessi locali commerciali, ma è precisato che
la vendita di autoveicoli nuovi di altra marca è consentita se effettuata «in locali
di vendita separati, sottoposti ad una questione separata, con personalità giuridica
distinta e in modo tale da escludere la confusione fra marche».
- 14.
- L'art. 4, n. 1, punto 3, del medesimo regolamento prevede che non osta
all'esenzione l'obbligo del distributore: «di cercare di vendere nel territorio
contrattuale, durante un periodo determinato, un numero minimo di prodotti
contrattuali, fissato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo sul
numero minimo di prodotti contrattuali da smerciare annualmente, da un esperto
estraneo alle due parti, tenendo conto in particolare delle vendite precedentemente
realizzate in tale territorio nonché delle stime previsionali delle vendite in tale
territorio e a livello nazionale».
- 15.
- L'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95 dispone:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 4,paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di
assistenza alla clientela, l'esenzione si applica a condizione:
(...)
2) che la durata dell'accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di
preavviso per il recesso ordinario da un accordo concluso a tempo
indeterminato sia di almeno due anni per entrambe le parti; tale termine è
ridotto ad un anno almeno:
qualora il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione
particolare, a pagare una congrua indennità in caso di recesso
dall'accordo,
o
qualora si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di
distribuzione e della prima durata convenuta dell'accordo o della
prima possibilità di recesso ordinario;
3) che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte, almeno sei
mesi prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un
accordo concluso a tempo determinato.
3. Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
il diritto del fornitore di recedere dall'accordo con un preavviso di almeno
un anno in caso di necessità di riorganizzare l'insieme o una parte
sostanziale della rete,
il diritto di un contraente di recedere in via straordinaria dall'accordo per
l'inadempimento, da parte dell'altro contraente, di uno degli obblighi
essenziali.
In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di rapida
risoluzione della controversia, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti
oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di adire il giudice competente
in base alle disposizioni del diritto nazionale applicabile».
Sulla ricevibilità
- 16.
- Il governo francese, la Commissione, nonché la Peugeot e la Citroën hanno messo
in dubbio la pertinenza delle questioni per la soluzione della causa principale con
riguardo alle sentenze 15 febbraio 1996, causa C-226/94, Grand garage albigeois e
a. (Racc. pag. I-651), e causa C-309/94, Nissan France e a. (Racc. pag. I-677), da
cui risulta che il regolamento n. 123/85, se riguarda i rapporti contrattuali tra i
fornitori ed i loro distributori autorizzati, non ha invece la funzione di disciplinare
l'attività dei terzi che possono intervenire sul mercato al di fuori del circuito degli
accordi di distribuzione.
- 17.
- Questa stessa considerazione varrebbe nella specie, poiché la causa a qua riguarda
non una controversia tra un fornitore ed il suo distributore, ma un'azione intentata
da concessionari autorizzati contro un rivenditore indipendente dalle reti ufficiali.
- 18.
- Il governo francese aggiunge che, in ogni caso, non occorre risolvere la seconda
questione, relativa all'interpretazione del regolamento n. 1475/95, dato che i fatti
all'origine della sentenza di rinvio si sono verificati quando vigeva esclusivamente
il regolamento n. 123/85.
- 19.
- Quanto all'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 123/85, la cour
d'appel di Douai rileva che la compatibilità con tale regolamento delle clausole
criticate dalla convenuta nella causa principale condiziona l'esito della controversia
sottoposta al suo giudizio. In primo luogo la sentenza impugnata avrebbe esaminato
tale problema per giungere ad una declaratoria di incompatibilità delle clausole col
regolamento. In secondo luogo, la questione se la situazione dei concessionari sia
giuridicamente tutelata nei confronti dei rivenditori non autorizzati potrebbe essere
determinante per quanto attiene all'opponibilità ai terzi dei contratti di concessione
esclusiva. In assenza di siffatta tutela, un'azione di concorrenza sleale solo
difficilmente potrebbe aver successo.
- 20.
- Circa le disposizioni del regolamento n. 1475/95, la cour d'appel di Douai ritiene
necessaria l'interpretazione di quest'ultimo poiché l'azione di concorrenza sleale è
diretta non soltanto al risarcimento del danno subito quando era applicabile il
regolamento n. 123/85, ma anche alla fissazione del divieto dell'attività svolta dal
rivenditore indipendente per il periodo successivo all'entrata in vigore del
regolamento n. 1475/95.
- 21.
- Al fine di statuire sulla ricevibilità delle questioni, si deve ricordare che, secondo
costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali, che debbono
assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle
peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per
essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni
sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale
è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto
comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o
l'oggetto della controversia nella causa principale (v. segnatamente, sentenza 26
ottobre 1995, causa C-143/94, Furlanis, Racc. pag. I-3633, punto 12). Ma tale
ipotesi non ricorre nella fattispecie di cui alla causa principale.
- 22.
- In effetti, da un lato, il giudice nazionale ha sufficientemente chiarito che, anche
se i contratti di concessione esclusiva di autoveicoli non sono opponibili ai terzi per
effetto delle citate sentenze Grand garage albigeois e a. e Nissan France e a., l'esito
di un'azione di concorrenza sleale in base al proprio diritto nazionale può
dipendere dalla validità dei detti contratti con riguardo al regolamento n. 123/85.
- 23.
- Dall'altro lato, la necessità di ingiungere eventualmente alla convenuta nella causa
principale la cessazione della sua attività per l'avvenire è sufficiente per giustificare
l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1475/95 (v., in tal
senso, sentenza 11 novembre 1997, causa C-408/95, Eurotunnel e a., non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 24).
- 24.
- Alla luce di quanto precede, si devono risolvere le questioni sollevate dal giudice
nazionale.
Sulla prima questione
- 25.
- Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento
n. 123/85 vada interpretato nel senso che l'esenzione da esso accordata si applica
ad un contratto che, anzitutto, non precisa i giustificati motivi che consentono alle
parti contraenti di esimersi dall'obbligo di non concorrenza e, in secondo luogo,
vieta al distributore di vendere autoveicoli nuovi di qualsiasi altra marca, anche in
locali commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali e, infine,
impone al distributore un determinato obiettivo di vendita fissato dal costruttore,
obiettivo che è sanzionato, qualora non sia raggiunto, da una modifica del territorio
concesso, dalla revoca dell'esclusiva o dalla risoluzione del contratto di concessione.
- 26.
- Per quanto riguarda la prima parte di tale questione, va ricordato che, a tenore
dell'art. 5, n. 2, punto 1, lett. a) e b), del regolamento n. 123/85, l'esenzione
dall'impegno di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma
contrattuale e di non concludere per essi accordi di distribuzione e di assistenza alla
clientela è subordinata alla condizione che le parti prevedano la possibilità di
sottrarsi ai loro obblighi rispettivi dimostrando l'esistenza di giustificati motivi.
- 27.
- Come giustamente ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue
conclusioni, le disposizioni in questione si limitano a porre il principio in base al
quale le parti devono prevedere nei relativi contratti la possibilità di superare
l'obbligo di non concorrenza dimostrando l'esistenza di siffatti motivi oggettivi,
senza per questo esigere che il contratto contenga un elenco esaustivo delle
giustificazioni possibili.
- 28.
- L'art. 5, n. 2, punto 1, lett. a) e b ), del regolamento n. 123/85 va quindi
interpretato nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica alla
clausola di un contratto di concessione esclusiva la quale si limita a prevedere che
le parti possono invocare, per esimersi dai rispettivi obblighi di non concorrenza,
giustificati motivi, senza precisare in che cosa questi ultimi possano consistere.
- 29.
- Quanto alla seconda parte della prima questione, si deve ricordare che l'art. 3,
punto 3, del regolamento n. 123/85 riserva al costruttore la possibilità di imporre
al distributore di non vendere autoveicoli nuovi concorrenti dei prodotti contrattuali
e di non vendere autoveicoli nuovi offerti da persone diverse dal costruttore in
locali commerciali nei quali sono offerti prodotti contrattuali.
- 30.
- Orbene, tenuto conto del principio generale di divieto delle intese
anticoncorrenziali di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, le disposizioni a carattere
derogatorio contenute in un regolamento di esenzione per categoria non possono
essere oggetto di un'interpretazione estensiva e non possono essere interpretate in
modo tale da estenderne gli effetti al di là di quanto è necessario per la tutela degli
interessi che esse mirano a garantire (sentenza 24 ottobre 1995, causa C-70/93,
Bayerische Motorenwerke, Racc. pag. I-3439, punto 28).
- 31.
- La deroga di cui all'art. 3, punto 3, del regolamento non riguarda quindi l'obbligo
eventualmente imposto al concessionario di non vendere autoveicoli nuovi offerti
da persone diverse dal costruttore in locali commerciali diversi da quelli nei quali
sono offerti prodotti contrattuali.
- 32.
- Siffatta interpretazione è d'obbligo anche quando il distributore possa invocare
giustificati motivi, previsti dall'art. 5, n. 2. Infatti, come a buon diritto ha
sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, la possibilità
accordata al distributore di invocare giustificati motivi consente ai distributori, in
presenza di motivi giustificati, soltanto di vendere autoveicoli di un'altra marca, ma
non concorrenti, anche nei locali in cui sono venduti i prodotti contrattuali. Al
contrario essa non può essere interpretata nel senso che occorre dimostrare
l'esistenza di giustificati motivi per poter vendere veicoli forniti da persone diverse
dal costruttore in locali commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti
contrattuali.
- 33.
- Gli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 vanno pertanto interpretati
nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una clausola
contrattuale che vieta al distributore, salvo l'esistenza di giustificati motivi, di
vendere autoveicoli nuovi di qualsiasi altra marca, anche in locali commerciali
diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
- 34.
- Per quel che riguarda la terza parte della prima questione, occorre ricordare che
l'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 123/85 consente ai costruttori di imporre
ai distributori di cercare di vendere nel territorio di cui trattasi un numero minimo
di prodotti contrattuali.
- 35.
- Ne risulta, da una parte, che la possibilità di fissare obiettivi di vendita è prevista
espressamente dal regolamento n. 123/85 e, dall'altra, che l'obbligo imposto al
concessionario di conseguire un obiettivo siffatto deve consistere in un mero
obbligo di mezzi.
- 36.
- Va ancora ricordato che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 disciplina i termini
per la risoluzione del contratto e che il n. 4 dello stesso articolo consente alle parti
di esercitare il recesso straordinario dall'accordo.
- 37.
- Ne consegue che il regolamento n. 123/85 non vieta di prevedere, nell'ipotesi in cui
il concessionario non raggiunga l'obiettivo di vendita assegnato a causa della
violazione del suo obbligo di mezzi, sanzioni che possono comportare anche la
risoluzione dell'accordo.
- 38.
- Gli artt. 4, n. 1, punto 3, e 5, n. 2, punti 2 e 3, del regolamento n. 123/85 vanno
quindi interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica
ad una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo
di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del
contratto nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione però
che la fissazione dell'obiettivo di vendita costituisca l'espressione di un mero
obbligo di mezzi.
Sulla seconda questione
- 39.
- Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se le soluzioni
delle parti seconda e terza della prima questione siano parimenti valide per le
corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1475/95.
- 40.
- Quando alla prima parte di tale questione, è sufficiente ricordare che l'art. 3, punto
3, del regolamento n. 1475/95 prevede espressamente che l'esenzione si applica
all'obbligo di non vendere autoveicoli nuovi recanti un altro marchio, se non in
locali di vendita separati, sottoposti ad una gestione separata, con personalità
giuridica distinta e in modo tale da escludere la confusione fra marche.
- 41.
- Gli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento n. 1475/95 vanno pertanto
interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad
una clausola contrattuale che vieta al distributore, salvo l'esistenza di giustificati
motivi, di vendere autoveicoli nuovi di altre marche, anche in locali commerciali
diversi da quelli ove sono offerti prodotti contrattuali.
- 42.
- Relativamente alla seconda parte della seconda questione, va rilevato innanzi tutto
che, se l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 prevede, alla stregua dell'art. 5,
n. 4, del regolamento n. 123/85, il diritto di un contraente di recedere in via
straordinaria dall'accordo, l'articolo del nuovo regolamento precisa espressamenteche tale diritto sorge per l'inadempimento, da parte dell'altro contraente, di uno
dei suoi obblighi essenziali.
- 43.
- Va ricordato in secondo luogo che l'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1475/95
impone una condizione supplementare rispetto al medesimo punto del regolamento
n. 123/85. In effetti, per rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione
controversa, la fissazione degli obiettivi di vendita deve non soltanto costituire
l'espressione di un mero obbligo di mezzi, ma deve aver luogo, inoltre, di comune
accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, ad opera di un esperto estraneo alle
due parti.
- 44.
- Ne risulta che, nel contesto del regolamento n. 1475/95, la fissazione degli obiettivi
di vendita non può essere effettuata unilateralmente da parte del costruttore.
- 45.
- Gli artt. 4, n. 1, punto 3, e 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95 vanno quindi
interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica ad una
clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo di vendita
e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del contratto
nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione però che la
fissazione dell'obiettivo di vendita costituisca l'espressione di un mero obbligo di
mezzi e che tale fissazione abbia avuto luogo di comune accordo tra le parti o, in
caso di disaccordo, ad opera di un esperto estraneo alle due parti.
Sulla terza questione
- 46.
- Con la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se il divieto posto
dall'art. 85, n. 1, del Trattato si applichi ad un contratto di concessione di
autoveicoli nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fruisca dell'esenzione per categoria.
- 47.
- Occorre rammentare in proposito che il regolamento n. 123/85, al pari del
regolamento n. 1475/95, in quanto regolamenti di attuazione dell'art. 85, n. 3, del
Trattato, si limita a fornire agli operatori economici del settore degli autoveicoli
alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla
clientela nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative
della concorrenza al divieto stabilito dall'art. 85, n. 1. Tuttavia, i regolamenti
considerati non impongono agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità.
Né hanno l'effetto di modificare il contenuto dellaccordo o di renderlo nullo
qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni da essi stabilite (v. sentenza 18
dicembre 1986, causa 10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punto 12).
- 48.
- Un accordo, quando non soddisfa tutte le condizioni previste da un regolamento
di esenzione, rientra nel divieto dell'art. 85, n. 1, solo se ha per oggetto o per
effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato
comune e può esercitare un influsso sulle correnti di scambi tra Stati membri (v.
sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, La Technique minière, Racc. pag. 261, e 13
luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc.
pag. 457).
- 49.
- Spetta al giudice a quo stabilire, in base al complesso dei dati di cui dispone e
tenendo conto del contesto economico e giuridico nel cui ambito l'accordo è
inserito se, nella causa sottoposta al suo esame, le suddette condizioni siano
soddisfatte.
- 50.
- Va in proposito ricordato che un accordo non può essere isolato dalle circostanze
di fatto o di diritto che fanno sì che l'atto impedisca, restringa o falsi il gioco della
concorrenza. In tale contesto l'esistenza di contratti analoghi è una circostanza che,
insieme ad altre, può costituire il contesto economico e giuridico nel quale il
contratto dev'essere valutato (v. sentenza 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie
de Haecht, Racc. pag. 479).
- 51.
- Nell'ipotesi in cui il giudice a quo dichiari la nullità di una o più clausole
contrattuali, occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte (v.
sentenza VAG France, già citata, punto 14), esulano dal diritto comunitario le
conseguenze della nullità ipso iure delle clausole contrattuali incompatibili con l'art.
85, n. 1, per tutti gli altri elementi dell'accordo o per le altre obbligazioni che ne
derivano. Spetta dunque del pari al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto
nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l'insieme dei rapporti
contrattuali, dell'eventuale nullità di talune clausole contrattuali ai sensi dell'art. 85,
n. 2.
- 52.
- La terza questione dev'essere pertanto risolta nel senso che il divieto posto dall'art.
85, n. 1, del Trattato si applica a clausole contenute in un contratto di concessione
di autoveicoli nell'ipotesi in cui queste ultime non fruiscano dell'esenzione per
categoria se, tenuto conto del contesto economico e giuridico, tali clausole hanno
per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno
del mercato comune e se esse sono tali da pregiudicare il commercio tra gli Stati
membri.
Sulle spese
- 53.
- Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità
europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla cour d'appel di Douai, con
sentenza 20 giugno 1996, dichiara:
1) L'art. 5, n. 2, punto 1, lett. a) e b), del regolamento (CEE) della
Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all' applicazione
dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la
distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela,
dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento
si applica alla clausola di un contratto di concessione esclusiva la quale si
limita a prevedere che le parti possono invocare, per esimersi dai rispettivi
obblighi di non concorrenza, giustificati motivi, senza precisare in che cosa
questi ultimi possano consistere.
Gli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 vanno interpretati
nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una
clausola contrattuale che vieta al distributore, salvo l'esistenza di
giustificati motivi, di vendere autoveicoli nuovi di qualsiasi altra marca,
anche in locali commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti
contrattuali.
Gli artt. 4, n. 1, punto 3, e 5, n. 2, punti 2 e 3, del regolamento n. 123/85
vanno quindi interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal
regolamento si applica ad una clausola contrattuale che impone al
distributore un determinato obiettivo di vendita e prevede sanzioni che
possono comportare anche la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui
tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione però che la fissazione
dell'obiettivo di vendita costituisca l'espressione di un mero obbligo di
mezzi.
2) Gli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 28
giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del
Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
relativo servizio di assistenza alla clientela, devono essere interpretati nel
senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una
clausola contrattuale che vieta al distributore, salvo l'esistenza di
giustificati motivi, di vendere autoveicoli nuovi di altre marche, anche in
locali commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
Gli artt. 4, n. 1, punto 3, e 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95 vanno
interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica
ad una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato
obiettivo di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la
risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga
raggiunto, a condizione però che la fissazione dell'obiettivo di vendita
costituisca l'espressione di un mero obbligo di mezzi e che tale fissazione
abbia avuto luogo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo,
ad opera di un esperto estraneo alle due parti.
3) Il divieto posto dall'art. 85, n. 1, del Trattato si applica a clausole contenute
in un contratto di concessione di autoveicoli nell'ipotesi in cui queste ultime
non fruiscano dell'esenzione per categoria se, tenuto conto del contesto
economico e giuridico, tali clausole hanno per oggetto o per effetto di
restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune
e se esse sono tali da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
RagnemalmSchintgen
Mancini
Kapteyn Hirsch
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 1998.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
H. Ragnemalm