Language of document : ECLI:EU:C:2000:188

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 aprile 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado -

Ricorso di annullamento - Motivi - Violazione delle forme sostanziali - Mancata autenticazione di una decisione adottata dal collegio dei membri

della Commissione - Motivo rilevabile d'ufficio»

Nel procedimento C-286/95 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. Currall e B. J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 29 giugno 1995, nella causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901),

procedimento in cui l'altra parte è:

Imperial Chemical Industries plc (ICI), con sede in Londra (Regno Unito), con gli avv.ti D. Vaughan, QC, G. Barling, QC, e D. Anderson, barrister, per incarico dei signori V. O. White e R. J. Coles e della signora S. M. Turner, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Lambert H. Dupong, 14 A, rue des Bains,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. J. G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 ottobre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1995, la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata annullata la decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/300/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/33.133-D: Carbonato di sodio - ICI) (GU 1991, L 152, pag. 40; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.
    Quanto ai fatti all'origine del presente ricorso, dalla sentenza impugnata risulta che il collegio dei membri della Commissione, nella sua 1 040² riunione tenutasi il 17 e 19 dicembre 1990, ha adottato la decisione controversa, la quale, in sostanza, constatava che la Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») occupava una posizione dominante nel mercato della soda del Regno Unito e ne abusava, ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE (divenuto art. 82 CE), dal 1983 circa, sicché la Commissione le hainflitto un'ammenda di dieci milioni di ECU. La decisione controversa è stata notificata all'ICI con lettera raccomandata 1° marzo 1991.

3.
    Il Tribunale ha rilevato che il testo della decisione notificata non era stato previamente autenticato, con l'apposizione delle firme del presidente e del segretario esecutivo della Commissione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione 9 gennaio 1963, 63/41/CEE (GU 1963, n. 17, pag. 181), mantenuto provvisoriamente in vigore dall'art. 1 della decisione della Commissione 6 luglio 1967, 67/426/CEE (GU 1967, n. 147, pag. 1), da ultimo modificato dalla decisione della Commissione 8 gennaio 1986, 86/61/CEE, Euratom, CECA (GU L 72, pag. 34), in vigore all'epoca dei fatti (in prosieguo: il «regolamento interno»).

4.
    Dai punti 17-22 della sentenza impugnata risultano in particolare i seguenti fatti relativi al procedimento innanzi al Tribunale.

5.
    Il 14 maggio 1991 l'ICI ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione controversa e la condanna della Commissione alle spese.

6.
    L'ICI ha depositato, il 2 aprile 1992, un «complemento di replica» nel quale ha dedotto un motivo nuovo diretto ad ottenere una declaratoria di inesistenza della decisione controversa. Rinviando a due articoli comparsi nel Wall Street Journal del 28 febbraio 1992 e nel Financial Times del 2 marzo 1992, essa ha sostenuto, tra l'altro, che la Commissione aveva pubblicamente dichiarato che l'assenza di autenticazione degli atti adottati dal collegio dei commissari era una prassi seguita da anni e che, da 25 anni, nessuna decisione era stata oggetto di autenticazione. Tali dichiarazioni della Commissione si riferivano a ricorsi allora pendenti dinanzi al Tribunale contro una decisione della Commissione che aveva constatato l'esistenza di una intesa nel settore del policloruro di vinile (in prosieguo: la «decisione PVC») e sui quali il Tribunale ha statuito con sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315).

7.
    Nella controreplica la Commissione ha formulato osservazioni scritte sul complemento di replica.

8.
    In seguito alla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), con cui la Corte ha statuito sul ricorso proposto contro tale sentenza del Tribunale, quest'ultimo ha adottato misure di organizzazione del procedimento, invitando in particolare la Commissione a produrre, tra l'altro, il testo della decisione controversa nelle lingue facenti fede, come autenticata all'epoca dei fatti a mezzo delle firme del presidente e del segretario generale e allegata al processo verbale.

9.
    La Commissione ha risposto che a suo parere non era opportuno esaminare la fondatezza del motivo attinente alla mancata autenticazione della decisione controversa fintantoché il Tribunale non avesse statuito sulla ricevibilità dello stesso.

10.
    Con ordinanza 25 ottobre 1994 il Tribunale, ai sensi dell'art. 65 del suo regolamento di procedura, ha ingiunto alla Commissione di produrre il testo di cui sopra.

11.
    In seguito a tale ordinanza, l'11 novembre 1994 la Commissione ha prodotto, tra l'altro, il testo della decisione controversa in lingua inglese, la cui copertina è munita di una formula di autenticazione, senza data, firmata dal presidente e dal segretario esecutivo della Commissione.

12.
    Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ammesso la ricevibilità del motivo nuovo. Al punto 82 della sentenza impugnata ha statuito che le dichiarazioni fatte da rappresentanti della Commissione costituivano un elemento di fatto che poteva essere invocato dall'ICI in quanto, anche se tali dichiarazioni erano state rilasciate nel contesto specifico della citata causa BASF e a./Commissione, il loro contenuto abbracciava tutti i procedimenti a norma degli artt. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 81 CE) e 86 del Trattato svoltisi fino alla fine del 1991, ivi compreso il procedimento oggetto della lite pendente innanzi al Tribunale.

13.
    Al punto 84 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura non prescrive né termini né formalità specifiche per la deduzione di un motivo nuovo.

14.
    Al punto 85 ha peraltro dichiarato che, anche se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che un motivo nuovo è ricevibile solo se viene dedotto il più rapidamente possibile, nel caso in esame tale requisito sarebbe stato soddisfatto, in quanto il complemento di replica era stato depositato entro un lasso di tempo ragionevole dopo la pubblicazione degli articoli invocati come fatto nuovo.

15.
    Statuendo nel merito, il Tribunale ha anzitutto ricordato la formulazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, nella versione in vigore all'epoca dei fatti:

«Gli atti adottati dalla Commissione (...) sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del presidente e del segretario esecutivo.

I testi di tali atti sono allegati al verbale della Commissione in cui è fatta menzione della loro adozione.

Il presidente notifica, se del caso, gli atti adottati dalla Commissione».

16.
    Al punto 88 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la stessa economia di questa normativa comporta un iter di svolgimento seguendo il quale gli atti vengono in primo luogo adottati dal collegio dei commissari e poi autenticati, prima di essere,se del caso, notificati e, eventualmente, pubblicati. Ne ha dedotto che l'autenticazione di un atto deve necessariamente precedere la sua notificazione.

17.
    Al punto 89 ha osservato che questo iter, che emerge da un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione in esame, viene confermato dalla finalità di quest'ultima. A tale riguardo ha ricordato che nella citata sentenza Commissione/BASF e a. la Corte ha statuito, al punto 73, che la detta disposizione è la conseguenza dell'obbligo che incombe alla Commissione di adottare provvedimenti che le consentano di identificare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio e, al punto 75, che l'autenticazione mira pertanto a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio, affinché si possa controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo adottato e, quindi, la loro corrispondenza alla volontà dell'autore dell'atto.

18.
    Avendo rilevato che l'autenticazione della decisione controversa era avvenuta dopo la sua notifica, al punto 90 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che vi era stata violazione di una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE).

19.
    Al punto 91 ha precisato che la detta violazione è costituita unicamente dall'inosservanza della forma sostanziale di cui trattasi e che, pertanto, essa non dipende dalla questione se il testo adottato, quello notificato e quello pubblicato comportino discrepanze e, in caso affermativo, se queste ultime rivestano o meno carattere essenziale.

20.
    Al punto 92 ha aggiunto che, dopo il deposito dell'atto introduttivo del procedimento, un'istituzione non può eliminare, con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, un vizio sostanziale della decisione impugnata.

21.
    Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa e condannato la Commissione alle spese.

22.
    Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere il motivo di annullamento della decisione controversa fondato sulla mancanza di regolare autenticazione, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca sugli altri motivi di annullamento e di condannare l'ICI alle spese.

23.
    L'ICI chiede che il ricorso sia respinto e che la Commissione venga condannata alle spese. In subordine, chiede che la Corte pronunci una sentenza definitiva a suo favore ovvero rinvii la causa dinanzi al Tribunale perché questo statuisca sugli altri motivi di annullamento da essa invocati.

24.
    A sostegno del ricorso la Commissione deduce due motivi.

25.
    Il primo motivo è fondato su errori di diritto e di motivazione riguardanti la ricevibilità del motivo nuovo dell'ICI, l'organizzazione del procedimento e la raccolta degli elementi di prova.

26.
    Con la prima parte di tale motivo la Commissione fa valere che, statuendo, al punto 82 della sentenza impugnata, che le dichiarazioni della Commissione di cui trattasi possono costituire, in quanto tali, un elemento di fatto ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, questo ha commesso un errore di diritto.

27.
    Con la seconda parte di tale motivo la Commissione fa valere che, ritenendo, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che non esistevano limiti temporali alla deduzione di un motivo nuovo in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, questo ha commesso un errore di diritto.

28.
    Con la terza parte di tale motivo la Commissione sostiene che, ordinandole di produrre il testo della decisione controversa come autenticata all'epoca dei fatti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, consistente in una errata concezione del procedimento innanzi ad esso e delle norme relative alla raccolta degli elementi di prova, nonché in un difetto di motivazione dal momento che, tanto nella citata ordinanza 25 ottobre 1994 quanto nella sentenza impugnata, ha omesso di esporre i motivi che lo hanno indotto a ritenere necessario ingiungere alla Commissione di produrre il detto testo.

29.
    Il secondo motivo del ricorso si fonda su errori di diritto e di motivazione riguardanti la funzione dell'autenticazione e le conseguenze della mancata autenticazione della decisione controversa al momento della sua adozione.

30.
    Con la prima parte del secondo motivo la Commissione sostiene che, statuendo, al punto 91 in particolare, che l'autenticazione è una formalità che va rispettata a prescindere dalla presenza di elementi atti a pregiudicare l'autenticità del testo notificato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

31.
    Con la seconda parte di tale motivo la Commissione sostiene che, statuendo, ai punti 88-90 e 92 della sentenza impugnata, che l'autenticazione deve avvenire, pena la nullità, prima della notifica dell'atto al suo destinatario e che, nel caso di specie, l'autenticazione è stata irregolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

32.
    Con la terza parte del secondo motivo la Commissione sostiene che, omettendo di accertare se il presunto vizio fosse tale da danneggiare gli interessi del destinatario della decisione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, in subordine, è venuto meno all'obbligo di motivare la sua sentenza.

Sul secondo motivo

33.
    Occorre anzitutto esaminare il secondo motivo e trattarne congiuntamente la prima e la terza parte.

34.
    Secondo la Commissione, la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha ritenuto che la violazione di una forma sostanziale sia costituita dalla sola inosservanza della forma sostanziale in oggetto, indipendentemente dall'esistenza di altri vizi del testo notificato o di un pregiudizio agli interessi della parte che chiede l'annullamento dell'atto.

35.
    La Commissione sostiene che dalla citata sentenza Commissione/BASF e a. risulterebbe che l'assenza di autenticazione costituisce un'irregolarità procedurale solo in connessione con uno o più altri vizi del testo notificato. Infatti, il requisito dell'autenticazione non potrebbe essere disgiunto dalla necessità di potere individuare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio. Nella specie, non essendovi motivo di dubitare del contenuto esatto del testo adottato, non avrebbe alcun interesse accertare se la decisione controversa fosse stata autenticata.

36.
    La Commissione ritiene peraltro che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto ha omesso accertare se gli interessi dell'ICI abbiano potuto risentire dell'assenza di autenticazione all'epoca dei fatti. Essa si richiama alla citata sentenza Commissione/BASF e a., nella quale la Corte avrebbe controllato se le irregolarità della procedura decisionale avessero potuto incidere sul contenuto della decisione PVC e, conseguentemente, sui diritti dei suoi destinatari.

37.
    L'ICI risponde che, stando alla citata sentenza Commissione/BASF e a., l'autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la cui violazione può giustificare un ricorso d'annullamento. Ricorda la giurisprudenza della Corte in materia di forme sostanziali, da cui risulta che la forma sostanziale è così importante che il giudice comunitario può, o addirittura deve, verificare d'ufficio se sia stata osservata, che la violazione di una forma sostanziale non può essere regolarizzata e che l'inosservanza di una forma sostanziale comporta la nullità dell'atto indipendentemente dalle conseguenze in concreto della violazione. Essa sostiene infine che la salvaguardia della certezza del diritto richiede che la procedura di autenticazione sia osservata a prescindere dal fatto che l'atto abbia subito modifiche dopo la sua adozione.

38.
    A tal riguardo occorre ricordare che, poiché l'elemento intellettuale e l'elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell'atto è necessaria espressione della volontà dell'autorità che lo adotta (sentenza Commissione/BASF e a., citata, punto 70).

39.
    Con l'art. 12, primo comma, del regolamento interno vigente all'epoca dei fatti la Commissione ha determinato le misure che consentono di individuare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio.

40.
    La Corte ha già statuito che l'autenticazione degli atti prevista nel detto art. 12, primo comma, mira a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio (sentenza Commissione/BASF e a., citata, punto 75).

41.
    Essa ne ha dedotto che tale autenticazione è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la cui violazione può giustificare un ricorso d'annullamento (sentenza Commissione/BASF e a., citata, punto 76).

42.
    Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, va rilevato che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto, senza che sia inoltre necessario dimostrare che l'atto presenta un altro vizio o che l'assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere.

43.
    A tal riguardo, la citata sentenza Commissione/BASF e a. non può essere intesa nel senso proposto dalla Commissione.

44.
    Al punto 75 di tale sentenza la Corte ha precisato che l'autenticazione degli atti mira a garantire la certezza del diritto.

45.
    Il principio della certezza del diritto, che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario, richiede che qualunque atto dell'amministrazione che produce effetti giuridici sia certo, in particolare quanto al suo autore e al suo contenuto.

46.
    Il controllo del rispetto della formalità dell'autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell'atto precede qualsiasi altro controllo, come il controllo della competenza dell'autore dell'atto, quello del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell'osservanza dell'obbligo di motivazione.

47.
    Parimenti, solo dopo l'eventuale controllo della certezza dell'atto adottato dal suo autore si potrà controllare se vi sia perfetta corrispondenza tra il testo notificato o pubblicato e quello adottato dall'autore dell'atto.

48.
    Se è vero che, nella maggior parte dei procedimenti in cui è stata ordinata la produzione di un atto autenticato, una delle parti allegava anche un altro motivo di censura dell'atto, da ciò non può dedursi che siffatta allegazione sia necessario presupposto per ingiungere la produzione di un atto autenticato. Tanto meno è necessario fornire, attraverso un certo numero di indizi, un principio di prova dell'esistenza di un altro vizio dell'atto.

49.
    Spetta infatti al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un atto autenticato, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori.

50.
    Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la domanda di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può ordinare in qualsiasi fase del procedimento.

51.
    Se, nell'esaminare l'atto prodotto, il giudice comunitario accerta che quest'ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d'ufficio la violazione di una formasostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l'atto inficiato da tale vizio.

52.
    A tal riguardo poco importa che l'assenza di autenticazione non abbia causato nessun danno ad una delle parti in causa. Infatti, l'autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l'annullamento dell'atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un danno del genere.

53.
    Ne discende che, annullando la decisione controversa per violazione di una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, violazione consitente nell'autenticazione irregolare dell'atto adottato dalla Commissione, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto e ha motivato la sua sentenza.

54.
    Di conseguenza, la prima e la terza parte del secondo motivo vanno respinte.

55.
    Con la seconda parte del secondo motivo la Commissione sostiene che, statuendo, ai punti 88-90 e 92 della sentenza impugnata, che l'autenticazione deve avvenire, pena la nullità, prima della notifica dell'atto al suo destinatario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di motivazione.

56.
    Stando alla Commissione, l'adozione di una decisione è completa e perfetta quando il progetto di decisione è approvato dal collegio dei commissari. La posizione del Tribunale disconoscerebbe la giurisprudenza della Corte secondo cui irregolarità eventualmente commesse dopo l'adozione di una decisione non potrebbero inficiarne la validità.

57.
    Essa fa anche valere che per un certo numero di atti si richiederebbe la notifica immediata in ragione della loro urgenza e al fine di garantirne l'efficacia, senza che sia possibile attendere che il processo verbale della riunione della Commissione sia stato approvato e autenticato.

58.
    Secondo l'ICI, dalla procedura descritta nell'art. 12 del regolamento interno risulta che l'autenticazione deve precedere la notifica e la pubblicazione dell'atto. Tale principio potrebbe d'altronde essere desunto dal punto 75 della citata sentenza Commissione/BASF e a., stando alla quale l'autenticazione consente di verificare che i testi notificati o pubblicati corrispondano al testo autenticato.

59.
    Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 12 del regolamento interno prevede che gli atti adottati dalla Commissione sono autenticati dalle firme del presidente e del segretario esecutivo e, se del caso, sono notificati dal presidente.

60.
    Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata, che da un'interpretazione letterale e sistematica di tale disposizione emergeche l'autenticazione di un atto deve necessariamente precedere la sua notifica, il che viene confermato dalla finalità della disposizione relativa all'autenticazione.

61.
    Infatti, al fine di garantire la certezza del diritto, si deve fare in modo che i testi adottati dalla Commissione siano autenticati in tempi brevi, dopo che il presidente e il segretario esecutivo, ai quali incombe la responsabilità dell'autenticazione, si siano accertati che il testo che autenticano corrisponde a quello che è stato adottato.

62.
    E' quantomeno indispensabile che l'autenticazione preceda la notifica, senza di che vi sarebbe sempre il rischio che il testo notificato non sia identico a quello adottato dalla Commissione.

63.
    Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha statuito che vi è violazione di una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato quando l'autenticazione di una decisione avviene ad una data indeterminata, successiva alla notifica dell'atto e persino alla proposizione di un ricorso diretto all'annullamento di tale atto.

64.
    Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo non è fondata e deve essere respinta.

Sul primo motivo

65.
    Tale motivo è fondato su errori di diritto e di motivazione riguardanti la ricevibilità del motivo nuovo dell'ICI, l'organizzazione del procedimento e la raccolta degli elementi di prova.

66.
    Visto quanto è stato detto precedentemente, da una parte, in merito al diritto del Tribunale, in forza degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura, di ordinare la produzione di documenti in qualsiasi fase del procedimento e, d'altra parte, circa il suo obbligo di rilevare d'ufficio la violazione di una forma sostanziale quale la mancanza di regolare autenticazione di un atto, non è necessario esaminare oltre il primo motivo sollevato dalla Commissione, il quale va respinto in quanto manifestamente infondato.

67.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che i motivi dedotti dalla Commissione non sono fondati, sicché il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

68.
    A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alla spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Sevón
Kapteyn
Jann

Ragnemalm

Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

D. A. O. Edward


1: Lingua processuale: l'inglese.