Language of document : ECLI:EU:C:2000:189

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 aprile 2000 (1)

«Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado -

Ricorso di annullamento - Motivi - Violazione delle forme sostanziali - Mancata autenticazione di decisioni adottate dal collegio dei membri

della Commissione - Motivo rilevabile d'ufficio»

Nei procedimenti riuniti C-287/95 P e C-288/95 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. Currall e B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

avente ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 29 giugno 1995, nelle cause T-31/91 e T-32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1821 e II-1825),

procedimento in cui l'altra parte è:

Solvay SA, società con sede in Bruxelles (Belgio), con gli avv.ti L. Simont, patrocinante dinanzi alla Cour de cassation del Belgio, P.A. Foriers e G. Block, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Loesch, 11, rue Goethe,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P.J.G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 ottobre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con due ricorsi depositati nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1995, la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, le sentenze del Tribunale di primo grado 29 giugno 1995, cause T-31/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1821; in prosieguo: la «sentenza Solvay I»), e T-32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1825; in prosieguo: la «sentenza Solvay II») (in prosieguo: congiuntamente, le «sentenze impugnate»), con cui sono state annullate, da un canto, la decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio - Solvay, CFK) (GU 1991, L 152, pag. 16), e, d'altro canto, la decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/299/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/33.133-C: Carbonato di sodio - Solvay) (GU 1991, L 152, pag. 21) (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

2.
    Con ordinanza 18 dicembre 1997 del presidente della Quinta Sezione della Corte, le cause C-287/95 P e C-288/95 P sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

3.
    Quanto ai fatti all'origine dei presenti ricorsi, dalle sentenze impugnate risulta che il collegio dei membri della Commissione, nella sua 1 040² riunione tenutasi il 17 e 19 dicembre 1990, ha adottato le decisioni controverse. In sostanza, dalla decisione 91/298 risulta che la Solvay SA (in prosieguo: la «Solvay») e un'altra società, la Chemische Fabrik Kalk, avevano partecipato, dal 1987 circa, ad un accordo di ripartizione del mercato tedesco della soda, sicché la Commissione le ha condannate a pagare rispettivamente le somme di tre milioni di ECU e di un milione di ECU. Nella decisione 91/299 la Commissione ha constatato che la Solvay occupava una posizione dominante nel mercato della soda dell'Europa continentale occidentale e ne abusava, ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE (divenuto art. 82 CE), dal 1983 circa, e di conseguenza l'ha condannata a pagare la somma di venti milioni di ECU. Le decisioni controverse sono state notificate alla Solvay con lettera raccomandata 1° marzo 1991.

4.
    Il Tribunale ha rilevato che il testo delle decisioni notificate non era stato previamente autenticato, con l'apposizione delle firme del presidente e del segretario esecutivo della Commissione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione 9 gennaio 1963, 63/41/CEE (GU 1963, n. 17, pag. 181), mantenuto provvisoriamente in vigore dall'art. 1 della decisione della Commissione 6 luglio 1967, 67/426/CEE (GU 1967, n. 147, pag. 1), da ultimo modificato dalla decisione della Commissione 8 gennaio 1986, 86/61/CEE, Euratom, CECA (GU L 72, pag. 34), in vigore all'epoca dei fatti (in prosieguo: il «regolamento interno»).

5.
    Dai punti 9-14 della sentenza Solvay I e dai punti 10-17 della sentenza Solvay II risultano in particolare i seguenti fatti relativi al procedimento innanzi al Tribunale.

6.
    Il 2 maggio 1991 la Solvay ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento delle decisioni controverse e la condanna della Commissione alle spese.

7.
    Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, la Solvay ha depositato, il 10 aprile 1992, una «domanda integrativa» nella quale ha dedotto un motivo nuovo diretto ad ottenere una declaratoria di inesistenza delle decisioni controverse. Rinviando a due articoli comparsi nel Wall Street Journal del 28 febbraio 1992 e nel Financial Times del 2 marzo 1992, essa ha sostenuto, tra l'altro, che la Commissione aveva pubblicamente dichiarato che l'assenza di autenticazione degli atti adottati dal collegio dei commissari era una prassi seguita da anni e che, da 25 anni, nessuna decisione era stata oggetto di autenticazione. Tali dichiarazioni della Commissione si riferivano a ricorsi allora pendenti dinanzi al Tribunale contro una decisione della Commissione che aveva constatato l'esistenza di una intesa nel settore del policloruro di vinile (in prosieguo: la «decisione PVC») e sui quali il Tribunale ha statuito con sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89,T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315).

8.
    La Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla domanda integrativa.

9.
    In seguito alla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), con cui la Corte ha statuito sul ricorso proposto contro tale sentenza del Tribunale, quest'ultimo ha adottato misure di organizzazione del procedimento, invitando in particolare la Commissione a produrre, tra l'altro, il testo delle decisioni controverse nelle lingue facenti fede, come autenticate all'epoca dei fatti a mezzo delle firme del presidente e del segretario generale e allegate al processo verbale.

10.
    La Commissione ha risposto che a suo parere non era opportuno esaminare la fondatezza del motivo attinente alla mancata autenticazione delle decisioni controverse fintantoché il Tribunale non avesse statuito sulla ricevibilità dello stesso.

11.
    Con ordinanza 25 ottobre 1994 il Tribunale, ai sensi dell'art. 65 del suo regolamento di procedura, ha ingiunto alla Commissione di produrre il testo di cui sopra.

12.
    In seguito a tale ordinanza, l'11 novembre 1994 la Commissione ha prodotto, tra l'altro, il testo delle decisioni controverse in lingua francese, la cui copertina è munita di una formula di autenticazione, senza data, firmata dal presidente e dal segretario esecutivo della Commissione.

13.
    Nella causa Solvay I la Solvay ha invocato come motivo nuovo soltanto l'irregolarità dell'autenticazione. Nella causa Solvay II essa ha invece sollevato una seconda parte di tale motivo, fondata sulla modifica del testo della decisione, effettuata dopo la presentazione del ricorso, mediante l'inserimento di un punto 63 nella decisione 91/299.

14.
    Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha ammesso la ricevibilità del motivo nuovo. Al punto 31 della sentenza Solvay I e al punto 37 della sentenza Solvay II il Tribunale ha statuito che le dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione costituivano un elemento di fatto che poteva essere invocato dalla Solvay in quanto, anche se tali dichiarazioni erano state rilasciate nel contesto specifico della citata causa BASF e a./Commissione, il loro contenuto abbracciava tutti i procedimenti a norma degli artt. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 81 CE) e 86 del Trattato svoltisi fino alla fine del 1991, ivi compresi i procedimenti oggetto delle liti pendenti innanzi al Tribunale.

15.
    Al punto 34 della sentenza Solvay I e al punto 40 della sentenza Solvay II il Tribunale ha osservato che l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura non prescrive né termini né formalità specifiche per la deduzione di un motivo nuovo.

16.
    Al punto 35 della sentenza Solvay I e al punto 41 della sentenza Solvay II ha peraltro dichiarato che, anche se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che unmotivo nuovo è ricevibile solo se viene dedotto il più rapidamente possibile, nel caso in esame tale requisito sarebbe stato soddisfatto, in quanto la domanda integrativa era stata depositata entro un lasso di tempo ragionevole dopo la pubblicazione degli articoli invocati come fatto nuovo.

17.
    Per quanto riguarda la seconda parte del motivo nella causa Solvay II, fondata sulla modifica del testo della decisione consistente nell'inserimento di un punto 63 nella decisione 91/299, il Tribunale ha rilevato che l'11 giugno 1991, data della comunicazione di tale punto da parte della Commissione, è il momento in cui la Solvay aveva potuto rendersi conto del fatto che il testo notificato era incompleto. Al punto 45 della sentenza Solvay II il Tribunale ha osservato che, sebbene tale parte del motivo fosse stata sollevata solo nella domanda integrativa, essa doveva comunque essere dichiarata ricevibile in quanto l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura non prevede alcun termine.

18.
    Statuendo nel merito, il Tribunale ha anzitutto ricordato la formulazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, nella versione in vigore all'epoca dei fatti:

«Gli atti adottati dalla Commissione (...) sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del presidente e del segretario esecutivo.

I testi di tali atti sono allegati al verbale della Commissione in cui è fatta menzione della loro adozione.

Il presidente notifica, se del caso, gli atti adottati dalla Commissione».

19.
    Al punto 38 della sentenza Solvay I e al punto 49 della sentenza Solvay II il Tribunale ha rilevato che la stessa economia di questa normativa comporta un iter di svolgimento seguendo il quale gli atti vengono in primo luogo adottati dal collegio dei commissari e poi autenticati, prima di essere, se del caso, notificati e, eventualmente, pubblicati. Ne ha dedotto che l'autenticazione di un atto deve necessariamente precedere la sua notificazione.

20.
    Al punto 39 della sentenza Solvay I e al punto 50 della sentenza Solvay II ha osservato che questo iter, che emerge da un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione in esame, viene confermato dalla finalità di quest'ultima. A tale riguardo ha ricordato che nella citata sentenza Commissione/BASF e a. la Corte ha statuito, al punto 73, che la detta disposizione è la conseguenza dell'obbligo che incombe alla Commissione di adottare provvedimenti che le consentano di identificare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio e, al punto 75, che l'autenticazione mira pertanto a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio, affinché si possa controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo adottato e, quindi, la loro corrispondenza alla volontà dell'autore dell'atto.

21.
    Avendo rilevato che l'autenticazione delle decisioni controverse era avvenuta dopo la loro notifica, al punto 40 della sentenza Solvay I e al punto 51 della sentenza Solvay II il Tribunale ha concluso che vi era stata violazione di una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE).

22.
    Al punto 41 della sentenza Solvay I e al punto 52 della sentenza Solvay II ha precisato che la detta violazione è costituita unicamente dall'inosservanza della forma sostanziale di cui trattasi e che, pertanto, essa non dipende dalla questione se il testo adottato, quello notificato e quello pubblicato comportino discrepanze e, in caso affermativo, se queste ultime rivestano o meno carattere essenziale.

23.
    Al punto 42 della sentenza Solvay I e al punto 53 della sentenza Solvay II ha aggiunto che, dopo il deposito dell'atto introduttivo del procedimento, un'istituzione non può eliminare, con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, un vizio sostanziale della decisione impugnata.

24.
    Per quanto riguarda la seconda parte del motivo nella causa Solvay II, fondata sull'assenza del punto 63 nella versione notificata della decisione 91/299, ai punti 47 e 48 il Tribunale ha ritenuto che il collegio della Commissione aveva effettivamente adottato tale punto nel corso della sua 1 040² riunione. Tuttavia, la sua omissione nella versione notificata non avrebbe potuto comportare l'annullamento della decisione, bensì la sola inopponibilità del punto 63 non notificato. Esso ha pertanto ritenuto infondata tale parte del motivo.

25.
    Con le sentenze impugnate il Tribunale ha annullato le decisioni controverse nella parte in cui riguardavano la Solvay e ha condannato la Commissione alle spese.

26.
    Con i suoi ricorsi la Commissione chiede alla Corte di annullare le sentenze impugnate e di respingere il motivo di annullamento delle decisioni controverse fondato sulla mancanza di regolare autenticazione, di rinviare le cause dinanzi al Tribunale perché statuisca sugli altri motivi di annullamento e di condannare la Solvay alle spese.

27.
    La Solvay chiede che i ricorsi siano respinti e che la Commissione venga condannata alle spese.

28.
    A sostegno dei ricorsi la Commissione deduce due motivi.

29.
    Il primo motivo è fondato su errori di diritto e di motivazione riguardanti la ricevibilità del motivo nuovo della Solvay, l'organizzazione del procedimento e la raccolta degli elementi di prova.

30.
    Con la prima parte di tale motivo la Commissione fa valere che, statuendo, al punto 31 della sentenza Solvay I e al punto 37 della sentenza Solvay II, che le dichiarazioni della Commissione di cui trattasi possono costituire, in quanto tali, un elemento di fatto ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, questo ha commesso un errore di diritto.

31.
    Con la seconda parte di tale motivo la Commissione afferma che, dichiarando, ai punti 34 e 35 della sentenza Solvay I e ai punti 40, 41 e 45 della sentenza Solvay II, che non esistevano limiti temporali alla deduzione di un motivo nuovo in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, questo ha commesso un errore di diritto.

32.
    Con la terza parte del primo motivo la Commissione sostiene che, ordinandole di produrre il testo delle decisioni controverse come autenticate all'epoca dei fatti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, consistente in una errata concezione del procedimento innanzi ad esso e delle norme relative alla raccolta degli elementi di prova, nonché in un difetto di motivazione dal momento che, tanto nella citata ordinanza 25 ottobre 1994 quanto nelle sentenze impugnate, ha omesso di esporre i motivi che lo hanno indotto a ritenere necessario ingiungere alla Commissione di produrre i detti testi.

33.
    Il secondo motivo del ricorso si fonda su errori di diritto e di motivazione riguardanti la funzione dell'autenticazione e le conseguenze della mancata autenticazione delle decisioni controverse al momento della loro adozione.

34.
    Con la prima parte del secondo motivo la Commissione sostiene che, statuendo, al punto 41 della sentenza Solvay I e al punto 52 della sentenza Solvay II in particolare, che l'autenticazione è una formalità che va rispettata a prescindere dalla presenza di elementi atti a pregiudicare l'autenticità del testo notificato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

35.
    Con la seconda parte di tale motivo la Commissione sostiene che, statuendo, ai punti 38-40 e 42 della sentenza Solvay I e ai punti 49-51 e 53 della sentenza Solvay II, che l'autenticazione deve avvenire, pena la nullità, prima della notifica dell'atto al suo destinatario e che, nel caso di specie, l'autenticazione è stata irregolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

36.
    Con la terza parte del secondo motivo la Commissione sostiene che, omettendo di accertare se il presunto vizio fosse tale da danneggiare gli interessi del destinatario della decisione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, in subordine, è venuto meno all'obbligo di motivare le sue sentenze.

Sul secondo motivo

37.
    Occorre anzitutto esaminare il secondo motivo e trattarne congiuntamente la prima e la terza parte.

38.
    Secondo la Commissione, le sentenze impugnate sarebbero inficiate da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha ritenuto che la violazione di una forma sostanziale sia costituita dalla sola inosservanza della forma sostanziale in oggetto, indipendentementedall'esistenza di altri vizi del testo notificato o di un pregiudizio agli interessi della parte che chiede l'annullamento dell'atto.

39.
    La Commissione sostiene che dalla citata sentenza Commissione/BASF e a. risulterebbe che l'assenza di autenticazione costituisce un'irregolarità procedurale solo in connessione con uno o più altri vizi del testo notificato. Infatti, il requisito dell'autenticazione non potrebbe essere disgiunto dalla necessità di potere individuare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio. Nella specie, non essendovi motivo di dubitare del contenuto esatto dei testi adottati, non avrebbe alcun interesse accertare se le decisioni controverse fossero state autenticate.

40.
    La Commissione ritiene peraltro che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto ha omesso di accertare se gli interessi della Solvay avessero potuto risentire dell'assenza di autenticazione all'epoca dei fatti. Essa si richiama alla citata sentenza Commissione/BASF e a., nella quale la Corte avrebbe controllato se le irregolarità della procedura decisionale avessero potuto incidere sul contenuto della decisione PVC e, conseguentemente, sui diritti dei suoi destinatari.

41.
    La Solvay risponde che, stando alla citata sentenza Commissione/BASF e a., l'autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la cui violazione può giustificare un ricorso d'annullamento. Ricorda la giurisprudenza della Corte in materia di forme sostanziali, da cui risulta che la forma sostanziale è così importante che il giudice comunitario può, o addirittura deve, verificare d'ufficio se sia stata osservata, che la violazione di una forma sostanziale non può essere regolarizzata e che l'inosservanza di una forma sostanziale comporta la nullità dell'atto indipendentemente dalle conseguenze in concreto della violazione.

42.
    A tal riguardo occorre ricordare che, poiché l'elemento intellettuale e l'elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell'atto è necessaria espressione della volontà dell'autorità che lo adotta (sentenza Commissione/BASF e a., citata, punto 70).

43.
    Con l'art. 12, primo comma, del regolamento interno vigente all'epoca dei fatti la Commissione ha determinato le misure che consentono di individuare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio.

44.
    La Corte ha già statuito che l'autenticazione degli atti prevista nel detto art. 12, primo comma, mira a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio (sentenza Commissione/BASF e a., citata, punto 75).

45.
    Essa ne ha dedotto che tale autenticazione è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la cui violazione può giustificare un ricorso d'annullamento (sentenza Commissione/BASF e a., citata, punto 76).

46.
    Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, va rilevato che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto, senzache sia inoltre necessario dimostrare che l'atto presenta un altro vizio o che l'assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere.

47.
    A tal riguardo, la citata sentenza Commissione/BASF e a. non può essere intesa nel senso proposto dalla Commissione.

48.
    Al punto 75 di tale sentenza la Corte ha precisato che l'autenticazione degli atti mira a garantire la certezza del diritto.

49.
    Il principio della certezza del diritto, che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario, richiede che qualunque atto dell'amministrazione che produce effetti giuridici sia certo, in particolare quanto al suo autore e al suo contenuto.

50.
    Il controllo del rispetto della formalità dell'autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell'atto precede qualsiasi altro controllo, come il controllo della competenza dell'autore dell'atto, quello del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell'osservanza dell'obbligo di motivazione.

51.
    Parimenti, solo dopo l'eventuale controllo della certezza dell'atto adottato dal suo autore si potrà controllare se vi sia perfetta corrispondenza tra il testo notificato o pubblicato e quello adottato dall'autore dell'atto.

52.
    Se è vero che, nella maggior parte dei procedimenti in cui è stata ordinata la produzione di un atto autenticato, una delle parti allegava anche un altro motivo di censura dell'atto, da ciò non può dedursi che siffatta allegazione sia necessario presupposto per ingiungere la produzione di un atto autenticato. Tanto meno è necessario fornire, attraverso un certo numero di indizi, un principio di prova dell'esistenza di un altro vizio dell'atto.

53.
    Spetta infatti al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un atto autenticato, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori.

54.
    Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la domanda di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può ordinare in qualsiasi fase del procedimento.

55.
    Se, nell'esaminare l'atto prodotto, il giudice comunitario accerta che quest'ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d'ufficio la violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l'atto inficiato da tale vizio.

56.
    A tal riguardo poco importa che l'assenza di autenticazione non abbia causato nessun danno ad una delle parti in causa. Infatti, l'autenticazione degli atti è una formalitàsostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l'annullamento dell'atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un danno del genere.

57.
    Ne discende che, annullando le decisioni controverse per violazione di una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato, violazione consitente nell'autenticazione irregolare degli atti adottati dalla Commissione, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto e ha motivato le sue sentenze.

58.
    Di conseguenza, la prima e la terza parte del secondo motivo vanno respinte.

59.
    Con la seconda parte del secondo motivo la Commissione sostiene che, statuendo, ai punti 38-40 e 42 della sentenza Solvay I e ai punti 49-51 e 53 della sentenza Solvay II, che l'autenticazione deve avvenire, pena la nullità, prima della notifica dell'atto al suo destinatario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di motivazione.

60.
    Stando alla Commissione, l'adozione di una decisione è completa e perfetta quando il progetto di decisione è approvato dal collegio dei commissari. La posizione del Tribunale disconoscerebbe la giurisprudenza della Corte secondo cui irregolarità eventualmente commesse dopo l'adozione di una decisione non potrebbero inficiarne la validità.

61.
    Essa fa anche valere che per un certo numero di atti si richiederebbe la notifica immediata in ragione della loro urgenza e al fine di garantirne l'efficacia, senza che sia possibile attendere che il processo verbale della riunione della Commissione sia stato approvato e autenticato.

62.
    La Commissione osserva inoltre che è incoerente negare qualsiasi valore ad una autenticazione successiva alla proposizione del ricorso e ritenere tuttavia che l'autenticazione ex post dimostri che il punto 63 della decisione 91/299 era stato adottato dal collegio dei commissari.

63.
    Secondo la Solvay, dalla procedura descritta nell'art. 12 del regolamento interno risulta che l'autenticazione deve precedere la notifica e la pubblicazione dell'atto. Tale principio potrebbe d'altronde essere desunto dal punto 75 della citata sentenza Commissione/BASF e a., stando alla quale l'autenticazione consente di verificare che i testi notificati o pubblicati corrispondano al testo autenticato.

64.
    Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 12 del regolamento interno prevede che gli atti adottati dalla Commissione sono autenticati dalle firme del presidente e del segretario esecutivo e, se del caso, sono notificati dal presidente.

65.
    Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 38 e 39 della sentenza Solvay I e ai punti 49 e 50 della sentenza Solvay II, che da un'interpretazione letterale e sistematica di tale disposizione emerge che l'autenticazione di un atto devenecessariamente precedere la sua notifica, il che viene confermato dalla finalità della disposizione relativa all'autenticazione.

66.
    Infatti, al fine di garantire la certezza del diritto, si deve fare in modo che i testi adottati dalla Commissione siano autenticati in tempi brevi, dopo che il presidente e il segretario esecutivo, ai quali incombe la responsabilità dell'autenticazione, si siano accertati che il testo che autenticano corrisponde a quello che è stato adottato.

67.
    E' quantomeno indispensabile che l'autenticazione preceda la notifica, senza di che vi sarebbe sempre il rischio che il testo notificato non sia identico a quello adottato dalla Commissione.

68.
    Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha statuito che vi è violazione di una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato quando l'autenticazione di una decisione avviene ad una data indeterminata, successiva alla notifica dell'atto e persino alla proposizione di un ricorso diretto all'annullamento di tale atto.

69.
    Per quanto riguarda il punto 63 della decisione 91/299, occorre rilevare che al punto 47 della sentenza Solvay II il Tribunale ha ritenuto che l'autenticazione ex post provasse che il collegio della Commissione aveva effettivamente adottato tale punto nel corso della sua 1 040² riunione.

70.
    Tuttavia, ritenere che il compimento di una formalità sia prova di un fatto non comporta necessariamente un giudizio in merito alla regolarità della formalità compiuta. Al contrario, dal punto 47 risulta che il Tribunale ha espresso riserve su tale regolarità precisando: «Anche se questa autenticazione non è avvenuta in conformità al regolamento interno della Commissione (v. in prosieguo punti 50-53) (...)».

71.
    Il Tribunale, pertanto, non si è contraddetto allorché ha dichiarato, al punto 47 della sentenza Solvay II, che l'autenticazione ex post costituiva la prova dell'adozione del punto 63 della decisione 91/299 e, ciononostante, ha constatato, ai punti 51 e seguenti della medesima sentenza, che l'autenticazione era irregolare, così che vi era violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

72.
    Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo non è fondata e deve essere respinta.

Sul primo motivo

73.
    Tale motivo è fondato su errori di diritto e di motivazione riguardanti la ricevibilità del motivo nuovo della Solvay, l'organizzazione del procedimento e la raccolta degli elementi di prova.

74.
    Visto quanto è stato detto precedentemente, da una parte, in merito al diritto del Tribunale, in forza degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura, diordinare la produzione di documenti in qualsiasi fase del procedimento e, d'altra parte, circa il suo obbligo di rilevare d'ufficio la violazione di una forma sostanziale quale la mancanza di regolare autenticazione di un atto, non è necessario esaminare oltre il primo motivo sollevato dalla Commissione, il quale va respinto in quanto manifestamente infondato.

75.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che i motivi dedotti dalla Commissione non sono fondati, sicché i ricorsi devono essere respinti.

Sulle spese

76.
    A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alla spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Sevón
Kapteyn
Jann

Ragnemalm

Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

D.A.O. Edward


1: Lingua processuale: il francese.