Language of document : ECLI:EU:T:2016:118

Causa T‑79/14

Secop GmbH

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Salvataggio di imprese in difficoltà – Aiuto sotto forma di una garanzia dello Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Gravi difficoltà – Diritti procedurali delle parti interessate»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1o marzo 2016

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare orientamenti – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 3, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti per il salvataggio di un’impresa in difficoltà – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Scopi

[Art. 107, § 3, lett. c), TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 12]

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti per il salvataggio di un’impresa in difficoltà – Effetti limitati sul mercato interno – Urgenza – Esame da parte della Commissione secondo una procedura semplificata

[Art. 107, § 3, lett. c), TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 23]

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Diritto dei concorrenti del beneficiario dell’aiuto ad essere associati al procedimento nella fase di esame preliminare – Insussistenza – Esistenza di tale diritto in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione della Commissione con cui si constata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno senza avvio del procedimento di indagine formale e senza sentire un concorrente, partecipante, inoltre, a una concentrazione riguardante il beneficiario dell’aiuto – Ammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

[Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 1; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 11, lett. b)]

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della Commissione – Fase di esame preliminare – Obbligo istruttorio della Commissione – Portata

(Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Notifica alla Commissione – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del regolamento sulle concentrazioni – Utilizzo come mezzi di prova – Portata – Presa in considerazione per giustificare l’avvio di un procedimento sul fondamento di una diversa base giuridica

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 17, § 1)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Potere discrezionale – Esistenza di un procedimento parallelo in materia di concentrazione di imprese – Obbligo relativo alla coerenza tra le disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22-27)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

3.      Secondo il punto 12 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa emerga dalla liquidazione di un’impresa preesistente oppure dal rilevamento dei suoi attivi. Lo scopo perseguito da tale punto è quello di evitare che siano costituite imprese non vitali o attività deficitarie che, fin dalla loro creazione, sarebbero dipendenti dall’aiuto pubblico.

A tal fine, la precisazione fornita nella seconda frase di tale punto riguarda in particolare il caso della cessione degli elementi dell’attivo di una persona giuridica preesistente a un’altra persona giuridica, di recente costituzione o preesistente. Pertanto, è l’entità economica nella quale gli elementi dell’attivo acquisiti siano stati recentemente integrati a poter essere, eventualmente, qualificata come nuova impresa. Nel caso di una persona giuridica che ceda elementi dell’attivo, lo scopo di tale operazione potrebbe essere proprio il salvataggio di quest’ultima. Infatti, nell’ipotesi di una cessione di elementi dell’attivo, non rileva l’entità costituita dalle attività economiche conservate dalla società cedente, ai fini della qualificazione come impresa di recente costituzione, bensì l’entità costituita dalle attività economiche della società cessionaria, nella quale sono stati integrati gli elementi dell’attivo ceduti. È d’altronde normale e ragionevole per un’impresa in difficoltà cedere determinati elementi dell’attivo e focalizzare l’attività sul proprio nucleo centrale di competenze, che si guardi al profilo geografico o a quello del settore di attività, al fine di accrescere le probabilità di una ripresa economica.

(v. punti 31, 32, 36)

4.      Gli aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà hanno effetti molto limitati sul mercato interno, sia per la limitazione della misure ammissibili, ossia garanzie dei prestiti o prestiti, sia per la loro natura temporanea e reversibile, considerata la fine della garanzia e il rimborso del prestito entro sei mesi al massimo, con riserva di presentazione, scaduto questo termine, di un piano di ristrutturazione o di liquidazione, nonché per la loro limitazione alle sole misure necessarie alla sopravvivenza temporanea dell’impresa di cui trattasi. Tali effetti limitati, unitamente all’urgenza degli aiuti per il salvataggio, giustificano la circostanza che la Commissione normalmente li esamini ricorrendo a una procedura semplificata, ai sensi del punto 30 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, cercando di adottare una decisione nel termine di un mese, se gli aiuti soddisfino determinati criteri. Orbene, la presa in considerazione dell’effetto cumulato di ogni eventuale aiuto anteriore che si asserisce illegale, renderebbe impossibile il rispetto di tale termine e non sarebbe quindi compatibile con il carattere urgente di tale esame e gli effetti limitati di tali aiuti sulla concorrenza.

Inoltre, una considerazione degli aiuti anteriori diversi da quelli definiti al punto 23 degli orientamenti – che formano già oggetto di una decisione negativa finale della Commissione – obbligherebbe la Commissione a esaminare, in via incidentale, detti aiuti precedenti, la cui qualificazione come aiuti e come aiuti illegittimi può essere controversa tra essa e lo Stato membro interessato, e che devono, in caso, essere oggetto di un procedimento e di una decisione diversi. Ciò potrebbe condurre, infine, sia a negare un aiuto per il salvataggio, in base a un esame superficiale degli aiuti precedenti, mentre questi ultimi potrebbero poi rivelarsi legittimi o non costituire un aiuto, sia a ritardare indebitamente la decisione sull’aiuto per il salvataggio. Pertanto, un siffatto modo di procedere sembra altresì incompatibile con le esigenze derivanti dal principio di certezza del diritto.

(v. punti 52, 53)

5.      In materia di aiuti di Stato, le persone eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, in particolare le imprese concorrenti, non hanno alcun diritto a essere associate nel procedimento nella fase di esame preliminare. Al contrario, in materia di concentrazioni, le altre parti interessate, ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento n. 802/2004, di esecuzione del regolamento n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, hanno il diritto di manifestare il loro punto di vista in ogni fase del procedimento, inclusa la fase preliminare.

Nel caso di una vendita della totalità degli attivi di una controllata, la controllante dev’essere equiparata alla cedente di tali attivi e ha quindi la qualità di parte nel progetto di concentrazione. Orbene, a differenza delle concorrenti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 139/2004, le parti interessate hanno il diritto di manifestare il proprio punto di vista in ogni fase del procedimento, inclusa la fase preliminare. Pertanto, la situazione di una parte interessata, nell’ambito della fase di esame preliminare in materia di aiuti di Stato, e quella di un’altra parte interessata, ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento n. 802/2004, nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione non possono essere considerate identiche. Ne consegue che il fatto che la Commissione si sia astenuta, prima di adottare una decisione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, dal dare all’impresa che ha acquistato tali attivi, che ha al tempo stesso la qualità di concorrente della summenzionata società controllante beneficiaria dell’aiuto, e, pertanto, di parte interessata da detto aiuto, l’occasione di far valere il suo punto di vista, non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento.

(v. punti 63, 64, 67)

6.      Nell’ambito del procedimento di esame preliminare, la Commissione può, in linea di principio, attenersi agli elementi forniti da uno Stato membro e non è tenuta a procedere di propria iniziativa all’istruzione riguardo a tutte le circostanze se le informazioni fornite dallo Stato membro che effettua la notifica le permettono di acquisire la convinzione, a seguito di un primo esame, che la misura in parola non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o, se qualificata come aiuto, sia compatibile con il mercato interno.

(v. punto 76)

7.      Il fatto che le informazioni raccolte in applicazione del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni, non possano essere direttamente utilizzate come mezzi di prova in un procedimento non disciplinato da tale regolamento, non impedisce che esse costituiscano tuttavia indizi che possono, in caso, essere presi in considerazione per giustificare l’avvio di un procedimento sul fondamento di una diversa base giuridica.

Al riguardo, la Commissione ha quanto meno il diritto, nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, di chiedere la produzione di informazioni o di documenti di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione, se tali informazioni o documenti sono pertinenti ai fini dell’esame dell’aiuto controverso.

(v. punti 82, 83)

8.      La Commissione deve, per principio, evitare le eventuali incoerenze che insorgano nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione. Tale obbligo della Commissione di rispettare la coerenza tra le norme del Trattato sugli aiuti di Stato e altre norme del Trattato si impone in particolare qualora anche le altre norme riguardino l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato interno. Infatti, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato interno, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato interno da parte di singoli operatori economici.

Pertanto, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato, la Commissione non può ignorare le conseguenze di una concentrazione che essa sta valutando nell’ambito di un altro procedimento, laddove le condizioni di tale concentrazione sono tali da influenzare la valutazione del pregiudizio alla concorrenza che può essere arrecato dall’aiuto di cui trattasi.

(v. punti 85, 86)