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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[Cause riunite C-309/22 e C-310/221 , PAN Europe (Valutazione delle proprietà di interferente endocrino)]

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Autorizzazione d’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Esame ai fini dell’autorizzazione – Articolo 4 – Articolo 29 – Requisiti – Assenza di effetto nocivo – Criteri – Proprietà d’interferente endocrino – Regolamento (UE) 2018/605 – Principio di precauzione – Conoscenze scientifiche e tecniche attuali)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

con l’intervento di: Adama Registrations BV (Adama) (C-309/22), BASF Nederland BV (C- 310/22)

Dispositivo

L’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) ed e), nonché l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II [a]l regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino, in combinato disposto con il punto 3.6.5 dell’allegato II al regolamento n. 1107/2009, come modificato,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità competente di uno Stato membro incaricata di valutare una domanda di autorizzazione d’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario è tenuta, in sede d’esame di tale domanda, a prendere in considerazione gli effetti indesiderati che le proprietà d’interferente endocrino di una sostanza attiva contenuta in detto prodotto possono causare all’essere umano, tenuto conto delle conoscenze scientifiche o tecniche pertinenti e attendibili che sono disponibili al momento di tale esame e che sono, segnatamente, riportate nei criteri enunciati in tale punto 3.6.5.

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1 GU C 359 del 19.9.2022.