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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Yassin Abdullah Kadi contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2001

    (Causa T-315/01)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 dicembre 2001 il sig. Yassin Abdullah Kadi, rappresentato dai sigg. David Pannick QC, Pushpinder Saini, Barrister, e dai sigg. Guy Martin e Adam Tudor dello studio Peter Carter-Ruck & Partners di Londra (Regno Unito), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare il regolamento della Commissione (CE) 19 ottobre 2001 n. 2062/2001 e il regolamento del Consiglio 6 marzo 2001 n. 467/2001 nella parte in cui si riferiscono al ricorrente;

(condannare il Consiglio e/o la Commissione al pagamento delle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie, il ricorrente, un cittadino dell'Arabia Saudita con rilevanti interessi finanziari nell'Unione europea, contesta il regolamento della Commissione 19 ottobre 2001, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 1, in quanto ha aggiunto il nome del ricorrente all'allegato I del regolamento del Consiglio n. 467/2001. Ai sensi dell'art. 2, n. 1 di quest'ultimo, tutti i capitali che appartengono alle persone indicate dal comitato per le sanzioni contro i Talibani delle Nazioni Unite vengono congelati.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente afferma che le misure in questione:

(equivalgono ad una violazione del diritto di proprietà, tutelato come diritto fondamentale dall'ordinamento giuridico comunitario;

(abilitano il Consiglio e la Commissione, in violazione dei diritti della difesa, a congelare i suoi beni patrimoniali e mantenere tale congelamento senza concedergli alcuna possibilità di presentare osservazioni alle dette autorità per persuaderle ad eliminare il blocco dei suoi beni patrimoniali;

(non prevedono, in violazione del principio del controllo giurisdizionale effettivo riconosciuto dal diritto comunitario, alcun mezzo di ricorso per contestare la sua inclusione nell'elenco, al fine di ottenere una valutazione giurisdizionale indipendente sulle prove della violazione dei suoi diritti.

Secondo il ricorrente, una valutazione indipendente da parte delle istituzioni comunitarie o di un qualsiasi organo giurisdizionale delle prove utilizzate per il congelamento dei suoi beni dimostrerebbe che quanto sostenuto nei suoi confronti non è fondato.

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1 - (GU L 277 del 20 ottobre 2001, pag. 25.