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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2004, nella causa: T-317/01: M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbh contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo M+M EUROdATA - Marchio denominativo anteriore EURODATA TV - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94"]

    (Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-317/01, M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbh, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. M. Treis, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra S. Laitenen e sig. U. Pfleghar), l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale, è Mediametrie SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata inizialmente dall'avv. D. Dupuis-Latour, successivamente dall'avv. S. Szilvasi, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione 2 ottobre 2001 della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 698/2000-1, riguardante un procedimento di opposizione tra la Mediametrie SA e la M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 30 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 ottobre 2001 nel caso R 698/2000-1 è annullata, salvo nella parte in cui essa rinvia la pratica dinanzi alla divisione di opposizione perché sia dato seguito alla domanda di marchio per i prodotti e i servizi in questa menzionati e rientranti nelle classi 9, 16 e 42.

2)    L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 56 del 2.3.2002.