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Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 16 gennaio 2009 avverso la sentenza pronunciata il 4 novembre 2008 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione

(Causa T-20/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, C. Berardis-Kayser, agente, J. Currall, agente)

Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia)

Conclusioni della ricorrente

-    Annullare la sentenza impugnata.

-    Rinviare la causa davanti al TFP affinché statuisca sugli altri motivi del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 4 novembre 2008, che ha annullato la decisione della ricorrente del 30 maggio 2005, che ha obbligato il ricorrente in primo grado a sospendere il proprio servizio a causa della sua invalidità, constatata dalla Commissione d'Invalidità. Il TFP ha fissato inoltre la somma di EUR 3.000 come risarcimento per il pregiudizio morale subito.

L'annullamento riposa esclusivamente sull'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla carenza di motivazione.

A questo riguardo la ricorrente osserva che, pervenendo a questo risultato, il giudice di primo grado ha commesso degli errori di diritto concludendo, in sostanza, che i medici intervenuti in una procedura di invalidità fondata sugli articolo 53, 59 e 78 dello Statuto devono fornire, in appoggio alle loro conclusioni, una motivazione analoga a quella richiesta nelle procedure per malattia professionale o incidente ai sensi dell'articolo 73. Cosi facendo, sempre secondo la Commissione, il TFP ha confuso le due procedure con la conseguenza di appesantire ingiustificatamente le procedure di invalidità.

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