Language of document : ECLI:EU:T:2012:273

Causa T‑381/11

Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra a partire dal 2013 — Decisione della Commissione che determina i parametri di riferimento di prodotti da applicare per il calcolo dell’assegnazione di quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Mancanza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra — Ricorso di un’associazione rappresentante gli interessi dell’industria siderurgica europea — Ricevibilità — Presupposti

(Art. 263, quarto comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Criteri — Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra — Ricorso di un’associazione rappresentante gli interessi dell’industria siderurgica europea — Mancanza di incidenza individuale sulle imprese rappresentate — Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra — Inclusione — Atto comportante misure di esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato

(Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 289, §§ 1‑3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/87, artt. 10 bis e 11, § 1)

1.      Un’associazione rappresentante gli interessi dell’industria siderurgica europea è in linea di principio legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, soltanto se le imprese che essa rappresenta o talune di esse hanno titolo ad agire individualmente o se essa può far valere un interesse proprio.

(v. punto 18)

2.      Una persona fisica o giuridica che non sia il destinatario di un atto può sostenere che tale atto la riguardi individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soltanto qualora l’atto controverso la colpisca in ragione di determinate qualità personali, ovvero di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica quindi in modo analogo al destinatario.

Di conseguenza, è irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’associazione rappresentante gli interessi dell’industria siderurgica europea avverso una decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Infatti, sebbene tali imprese siano gestori di impianti fissi di cui al capo III della succitata direttiva, tale circostanza non è idonea a identificarle, dato che, alla luce delle disposizioni della decisione impugnata, esse sono interessate da detta decisione solo a causa della loro qualità oggettiva di gestori di detti impianti, al pari di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica.

Lo stesso vale per le garanzie procedurali di cui tali imprese dispongono ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafi 1, quinto comma, e 2, primo comma, della direttiva 2003/87. Invero, il fatto che una persona intervenga nell’iter che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è tale da identificarla rispetto all’atto di cui trattasi solo qualora talune garanzie procedurali siano state previste a beneficio di questa persona da parte della normativa dell’Unione. Se certo — qualora una disposizione del diritto dell’Unione imponga, per l’adozione di una decisione, di seguire una procedura nell’ambito della quale una persona può rivendicare eventuali diritti, tra cui quello di essere sentita — la posizione giuridica particolare di cui questa beneficia ha l’effetto di identificarla ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è però giocoforza constatare che una persona o un soggetto che dispone di un siffatto diritto procedurale non può vedersi riconoscere per principio, in presenza di una qualsiasi garanzia procedurale, una legittimazione ad agire contro un atto dell’Unione per contestare la legittimità sostanziale di quest’ultimo. Infatti, la portata esatta del diritto di ricorso di un singolo contro un atto dell’Unione dipende dalla posizione giuridica definita a suo favore dal diritto dell’Unione mirante a tutelare i legittimi interessi così riconosciuti.

Orbene, pur risultando dall’articolo 10 bis, paragrafi 1, quinto comma, e 2, primo comma, della direttiva 2003/87 che le imprese rappresentate dalla ricorrente disponevano, in quanto parti in causa ai sensi di tali disposizioni, di un diritto di essere sentite dalla Commissione e che quest’ultima doveva quindi consultarle preliminarmente all’adozione della decisione impugnata sui principi considerati in dette disposizioni, nondimeno i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento di tale decisione non riguardano una pretesa violazione di detto obbligo di consultazione. Nella misura in cui la ricorrente non cerca di salvaguardare i diritti procedurali dei propri membri, ma di contestare la legittimità sostanziale di detta decisione, le imprese di cui sopra non sono individualmente riguardate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 30-36, 38-39)

3.      La nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE dev’essere intesa nel senso che riguarda ogni atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi.

Una decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, ha portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta. Inoltre, essa non costituisce un atto legislativo dato che non è stata adottata né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE. Infatti, detta decisione è un atto della Commissione adottato sulla base dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. Di conseguenza, la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Tuttavia, poiché tale decisione prevede che gli Stati membri e la Commissione adottino diverse misure di esecuzione che sfociano nella determinazione, da parte degli Stati suddetti, del quantitativo annuo finale di quote di emissioni concesse a titolo gratuito per ciascuno degli impianti interessati per i quali l’iscrizione sull’elenco previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 non è stata rifiutata dalla Commissione, è giocoforza constatare che essa comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’obiettivo perseguito da quest’ultima disposizione. Infatti, è vero che questo consiste nel permettere ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti di portata generale, non legislativi, che la riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura di esecuzione, evitando così i casi in cui una siffatta persona dovrebbe violare il diritto per avere accesso ad un giudice. Tuttavia, la situazione delle imprese che sono membri di un’associazione rappresentante gli interessi dell’industria siderurgica europea nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da tale associazione contro la decisione suddetta non è quella a cui è volto l’obiettivo sopra menzionato, dato che dette imprese possono, in linea di principio, contestare le misure nazionali di esecuzione della decisione impugnata e, in tale contesto, eccepire l’illegittimità di quest’ultima dinanzi ai giudici nazionali che possono ricorrere, prima di statuire, alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE, senza aver dovuto preliminarmente violare la decisione impugnata.

(v. punti 42-45, 56-58, 60)