Language of document : ECLI:EU:T:2008:183

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 giugno 2008

Causa T‑282/03

Paul Ceuninck

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Posto di consigliere all’OLAF – Rigetto della candidatura – Competenza del direttore generale dell’OLAF – Legittimità dell’avviso di posto vacante – Violazione delle regole di nomina dei funzionari dei gradi A 4 e A 5 – Sviamento di potere – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento dell’avviso di posto vacante COM/051/02 e dell’intero procedimento di selezione espletato a seguito di tale avviso e, dall’altra, l’annullamento della decisione di nomina della sig.ra S. adottata dall’autorità che ha il potere di nomina il 13 settembre 2002 e della decisione implicita di rigetto della candidatura del ricorrente.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Paul Ceuninck e la Commissione sopporteranno le rispettive spese.

Massime

1.      Comunità europee – Istituzioni e organismi comunitari – Esercizio delle competenze – Deleghe

(Statuto dei funzionari, art. 2, n. 1)

2.      Funzionari – Ricorso – Motivi

3.      Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Esame delle candidature alla luce dei requisiti indicati – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

1.      L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è inserito nelle strutture amministrative e finanziarie della Commissione e, poiché quest’ultima ha delegato al direttore generale dell’OLAF i poteri devoluti all’autorità che ha il potere di nomina, lo stesso direttore è competente ad adottare le decisioni di nomina in seno all’OLAF.

(v. punto 22)

Riferimento: Corte 10 luglio 2003, causa C‑15/00, Commissione/BEI (Racc. pag. I‑7281, punto 106)

2.      La nozione di sviamento di potere implica che un’autorità amministrativa faccia uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello in vista del quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, sulla base di indizi precisi, obiettivi e concordanti, essa appare adottata per conseguire fini diversi da quelli addotti. Non basta quindi far valere taluni fatti a sostegno delle proprie affermazioni, occorre fornire indizi precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza.

(v. punto 48)

Riferimento: Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 113); Tribunale 5 luglio 2000, causa T‑111/99, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑611, punto 64); Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑152/00, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑813, punto 68), e Tribunale 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punti 18 e 29)

3.      L’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina in materia di nomina presuppone che essa esamini con cura e imparzialità i fascicoli di candidatura e che osservi coscienziosamente i requisiti indicati nell’avviso di posto vacante, di modo che essa è tenuta ad escludere ogni candidato che non risponda a tali requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce un contesto giuridico che la detta autorità si autoimpone e che è tenuta a rispettare scrupolosamente.

Al fine di controllare se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia ecceduto i limiti di tale contesto giuridico, spetta al giudice comunitario esaminare i requisiti richiesti dall’avviso di posto vacante, verificare poi se il candidato prescelto dalla detta autorità per occupare il posto vacante soddisfi effettivamente tali requisiti, e infine esaminare se, alla luce delle attitudini del ricorrente, essa non abbia commesso un errore manifesto di valutazione preferendogli un altro candidato. Un siffatto esame deve tuttavia limitarsi a stabilire se, alla luce degli elementi sui quali l’amministrazione ha fondato la sua valutazione, quest’ultima si sia tenuta entro limiti ragionevoli, al termine di una procedura priva di irregolarità e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea o a fini diversi da quelli per i quali esso le è stato conferito. Il giudice non può, infatti, sostituire la sua valutazione delle qualificazioni dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punti 65-67)

Riferimento: Corte 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16); Tribunale 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punti 64 e 72); E/Commissione, cit. (punto 29); 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 38); Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑137/03, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punto 92); Tribunale 5 luglio 2005, causa T‑370/03, Wunenburger/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑853, punto 51), e Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑45/04, Tzirani/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑681, punti 46, 48 e 49)