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Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 – Paesi Bassi / Commissione

(Causa T-126/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale decisione e tale allegato riguardano interessi pari a EUR 4 703 231,78, che i Paesi Bassi a torto non avrebbero calcolato per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo e restituzioni all’esportazione pagate illegittimamente;

in subordine, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale decisione e tale allegato riguardano interessi pari a EUR 3 208 935,04, che i Paesi Bassi a torto non avrebbero calcolato per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso mira al parziale annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non sarebbe motivata in modo coerente né comprensibile.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE tramite una rettifica finanziaria correlata al pagamento di interessi, senza che vi fosse al riguardo un fondamento giuridico nel diritto dell’Unione, e/o un’erronea applicazione del principio di equivalenza, avendo ritenuto che i Paesi Bassi, all’epoca dei fatti, avessero addebitato interessi per crediti nazionali comparabili.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di diligenza in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 1 e con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 2 , non essendo stata presa prima del 16 ottobre 2006 una decisione sui crediti esistenti.

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1 Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

2 Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11).