Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015 –
BSH / UAMI – Arçelik (AquaPerfect)
(causa T‑123/14)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo AquaPerfect – Marchio comunitario denominativo anteriore waterPerfect – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 26, 44)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi AquaPerfect e waterPerfect [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31‑41, 49)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2013 (procedimento R 314/2013 4), relativa a un procedimento di opposizione tra la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e la Arçelik A.Ş. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 ottobre 2013 (procedimento R 314/2013 4), relativa a un procedimento di opposizione fra la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e la Arçelik A.Ş. è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte. |
3) | | La Arçelik sopporterà le proprie spese. |