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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch - Francia) – EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(Causa C-716/221 , Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques II)

(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire d’Auch

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EP

Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

con l’intervento di: Commune de Thoux, rappresentata dal sindaco di Thoux,

Dispositivo

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, a partire dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più di un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

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1 GU C 83, del 6.3.2023.