Language of document : ECLI:EU:T:2013:121

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

11 marzo 2013 (*)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi di formazione linguistica – Rigetto dell’offerta presentata da un offerente – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Perdita di un’opportunità – Insussistenza di un danno grave e irreparabile – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑4/13 R,

Communicaid Group Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata da C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, e M. Gray, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da S. Delaude e S. Lejeune, in qualità di agenti, assistite da P. Wytinck, avocat,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni della Commissione con cui sono state respinte le offerte presentate dalla ricorrente per più lotti nell’ambito di una gara d’appalto per la conclusione di contratti quadro per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione europea situati a Bruxelles (Belgio) e, dall’altro, a far inibire alla Commissione di concludere con l’offerente prescelto i contratti relativi ai lotti controversi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        La ricorrente, la Communicaid Group Ltd, è una società di diritto inglese che, da alcuni anni, fornisce corsi di lingua a numerose istituzioni, organismi e agenzie dell’Unione europea (messa a disposizione di formatori e documenti linguistici), attualmente sulla base di un accordo quadro valido sino al mese di luglio 2013.

2        Con un bando di gara pubblicato il 6 marzo 2012, la Commissione europea ha indetto una gara d’appalto per la conclusione di contratti quadro (multipli) per la formazione linguistica del personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione europea situati a Bruxelles (Belgio) (riferimento HR/R3/PR/2012/002). L’appalto era diviso in più lotti, potendo ciascun concorrente presentare offerte per uno o più lotti. I lotti da 1 a 9 comprendevano i volumi stimati di ore o il numero di licenze per tutte le prestazioni indicate, mentre il lotto n. 10 riguardava i corsi di lingue online (e-learning). Il bando di gara prevedeva, per ciascun lotto, la conclusione, con non più di tre società o raggruppamenti e per una durata massima di quattro anni, di un contratto quadro multiplo con attribuzione in base alla graduatoria.

3        L’appalto in parola era soggetto alla procedura ristretta e doveva essere aggiudicato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla scorta dei criteri indicati nel capitolato d’oneri, dal momento che l’obiettivo era quello di selezionare i candidati che avrebbero ricevuto il capitolato d’oneri e che sarebbero stati invitati a presentare un’offerta. Prima di essere invitati a presentare un’offerta, i potenziali concorrenti dovevano soddisfare – conformemente al bando di gara e all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1) – i requisiti di prova richiesti in relazione alla capacità economica e finanziaria, a pena di esclusione dalla procedura.

4        Con lettera del 30 maggio 2012, la ricorrente è stata invitata a presentare un’offerta in relazione ai lotti nn. 1, 2, 4, 5 e da 7 a 10. In risposta, essa ha presentato un’offerta distinta per ciascuno di tali lotti, ad eccezione del lotto n. 10. Il 30 ottobre 2012 la Commissione ha quindi inviato alla ricorrente, con singole lettere, sette decisioni corrispondenti a ciascuno dei lotti per i quali essa aveva presentato un’offerta, da cui risultava che, ad eccezione del lotto n. 5 che le era stato attribuito, la ricorrente si era sempre classificata seconda dietro alla concorrente CLL‑Allingua, la quale aveva così acquisito i sei lotti in causa (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

5        Al ricevimento delle decisioni impugnate, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, da un lato, informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi delle offerte della CLL‑Allingua e sulla valutazione della propria offerta, e, dall’altro, un’esposizione dettagliata delle risposte fornite dalla CLL‑Allingua in merito ai prezzi. La ricorrente ha sollevato, inoltre, una serie di problemi. Essa ha affermato, in particolare, che un ex agente della Commissione – che era stato impiegato presso l’unità delle risorse umane nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando di gara controverso e aveva fatto parte delle commissioni di valutazione nell’ambito di procedure di gara simili relative a contratti di servizi linguistici per le istituzioni dell’Unione situate a Lussemburgo (Lussemburgo) – era ora impiegato presso la CLL‑Allingua, dopo aver partecipato alla preparazione delle offerte di quest’ultima. Date le circostanze, la ricorrente ha chiesto alla Commissione spiegazioni quanto al coinvolgimento di tale persona nella procedura di gara d’appalto prima e dopo aver lasciato la Commissione. Nella sua risposta la Commissione ha comunicato che la persona in questione aveva lasciato l’unità delle risorse umane prima della gara d’appalto e non aveva cercato di riprendere contatto con essa, cosicché non era emerso alcun conflitto di interessi.

6        La ricorrente ha altresì messo in dubbio la capacità economica e finanziaria della CLL‑Allingua di dare esecuzione all’appalto in causa. La concorrente prescelta non soddisferebbe i criteri iniziali del bando di gara, dal momento che avrebbe subito, con regolarità, perdite finanziarie considerevoli. Tenuto conto, infine, del metodo di valutazione e delle griglie di attribuzione dei punteggi predisposte dalla commissione di valutazione, risulterebbe chiaramente che le decisioni impugnate sono viziate da numerosi errori manifesti di valutazione in relazione a ciascuno dei criteri posti alla base della valutazione qualitativa delle offerte presentate.

7        Non soddisfatta delle risposte della Commissione, la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2013, ha proposto un ricorso per ottenere l’annullamento delle decisioni impugnate. A fondamento del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi relativi, il primo, a una violazione dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento riguardo al ruolo svolto dal succitato ex agente della Commissione (v. supra, punto 5); il secondo, alla mancata osservanza in relazione alla CLL‑Allingua delle norme in materia di adeguatezza della capacità economica e finanziaria dell’offerente (v. supra, punto 6) e il terzo alla presenza di una serie di errori di valutazione compiuti dalla commissione di valutazione (v. supra, punto 6).

8        Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 gennaio 2013, la richiedente ha proposto la domanda di provvedimenti provvisori in esame, in cui essa, sostanzialmente, chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        ordinare la sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        inibire alla Commissione di stipulare con la CLL‑Allingua i contratti relativi ai lotti nn. 1, 2, 4 e da 7 a 9, o di dar loro esecuzione, qualora siano già stati conclusi.

9        Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2013, la Commissione chiede essenzialmente che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare la ricorrente alle spese.

10      Essa osserva, in particolare, che tutti i contratti previsti a conclusione della procedura di gara d’appalto controversa sono stati stipulati nel dicembre 2012 con gli offerenti prescelti, compreso quello relativo al lotto n. 5 concluso con la ricorrente.

11      Con memoria dell’8 febbraio 2013, la ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni della Commissione, la quale, a sua volta, ha replicato con memoria del 15 febbraio 2013.

 In diritto

12      Dal combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari. Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché sussiste una presunzione di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Solamente a titolo eccezionale il giudice del procedimento sommario può quindi ordinare la sospensione dell’esecuzione di un tale atto o disporre provvedimenti provvisori (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2009, Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, T‑396/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 31, e giurisprudenza ivi citata).

13      L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede inoltre che le domande di provvedimenti provvisori debbano precisare l’oggetto della causa, i motivi d’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C‑268/96 P(R), Racc. pag. I‑4971, punto 30].

14      Nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., C‑149/95 P(R), Racc. pag. I‑2165, punto 23, e del 3 aprile 2007, Vischim/Commissione, C‑459/06 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 25]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C‑445/00 R, Racc. pag. I‑1461, punto 73).

15      Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario preliminarmente sentire le osservazioni orali delle parti.

16      Nella presente fattispecie occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza.

17      La ricorrente afferma che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, sussiste un rischio reale e imminente che essa subisca un pregiudizio grave e irreparabile. A suo parere, infatti, è molto probabile che i contratti conclusi con la CLL‑Allingua relativi ai lotti controversi vengano eseguiti già prima della pronuncia della sentenza sul merito. Sarebbe inoltre del tutto improbabile che la Commissione organizzi una nuova procedura di gara d’appalto qualora le decisioni impugnate fossero annullate, cosicché il danno subito dalla ricorrente non potrebbe essere sanato in tal modo. Richiamando l’ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2006, Globe/Commissione (T‑114/06 R, Racc. pag. II‑2627, punto 117), la ricorrente aggiunge che sarebbe molto difficile, se non impossibile, quantificare le possibilità di ottenere l’appalto in causa e valutare con la precisione dovuta il pregiudizio risultante dalla sua perdita.

18      Per quanto attiene al lucro cessante che essa patirebbe a motivo delle decisioni impugnate, la ricorrente afferma che i contratti conclusi con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione le permettono, da tempo, di realizzare circa il [riservato] (1)% del suo volume d’affari e costituiscono una voce fondamentale che le permette di coprire i costi generali del suo gruppo. Se le fosse stato attribuito l’appalto in parola, l’esecuzione dei contratti che ne sarebbero seguiti avrebbe garantito il [riservato]% del volume d’affari del suo gruppo. Le decisioni impugnate avrebbero quale conseguenza diretta di portare l’utile preventivato per il suo gruppo per i prossimi tre anni da EUR [riservato] a EUR [riservato], vale a dire una contrazione del [riservato]% in termini di redditività e un utile annuo medio approssimativo di EUR [riservato] l’anno ([riservato] diviso per 3), importo questo che non sembrerebbe sufficiente per [riservato].

19      La ricorrente precisa che [riservato].

20      La ricorrente teme altresì di subire un danno grave e irreparabile alla sua reputazione. I contratti quadro relativi alla prestazione di servizi di formazione linguistica al personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione situati a Bruxelles sarebbero, infatti, considerati a livello europeo i contratti più importanti e più prestigiosi tra quelli di questo tipo. Nel preparare le offerte per altri appalti, la ricorrente farebbe ampiamente riferimento all’esperienza e alla competenza acquisite nell’ambito della formazione linguistica svolta a favore delle istituzioni dell’Unione, dato che il suo gruppo fornisce da molti anni servizi di formazione linguistica di qualità nell’ambito di contratti analoghi. La ricorrente si troverebbe inoltre in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto alla CLL‑Allingua dal momento che quest’ultima ha vinto l’appalto in causa e se ne può avvalere per scopi concorrenziali, benché vi siano seri motivi per ritenere che l’appalto in questione non avrebbe dovuto esserle attribuito.

21      A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente i provvedimenti provvisori (ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 1991, Abertal e a./Commissione, C‑213/91 R, Racc. pag. I‑5109, punto 18; ordinanze del presidente del Tribunale del 19 dicembre 2001, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 R e T‑207/01 R, Racc. pag. II‑3915, punto 95, e del 3 dicembre 2002, Neue Erba Lautex/Commissione, T‑181/02 R, Racc. pag. II‑5081, punto 82). Tuttavia, non è sufficiente sostenere che l’esecuzione di un atto di cui si sollecita la sospensione è imminente, ma spetta a tale parte dare fondata prova di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente del Tribunale del 25 giugno 2002, B/Commissione, T‑34/02 R, Racc. pag. II‑2803, punto 85). Sebbene l’imminenza del danno non debba essere dimostrata con una certezza assoluta, tuttavia essa deve essere prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione, C‑335/99 P(R), Racc. pag. I‑8705, punto 67, e ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 83].

22      È altresì giurisprudenza costante che, salvo circostanze eccezionali, un danno puramente economico non può essere considerato né irreparabile né difficilmente riparabile se può, di norma, costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. In una tale fattispecie, la misura provvisoria richiesta è giustificata se risulta che, in caso di sua mancata adozione, il ricorrente si troverebbe, prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale, in una situazione idonea a mettere in pericolo la sua stessa esistenza, o che sarebbero modificate in modo irreparabile e importante le sue quote di mercato, tenuto conto in particolare delle dimensioni della sua attività (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 28 aprile 2009, United Phosporus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punti da 33 a 35, e la giurisprudenza citata).

23      Per quanto attiene al pregiudizio finanziario dedotto nel caso di specie, la ricorrente, benché lamenti la posizione sfavorevole in termini di concorrenza nella quale si verrebbe a trovare rispetto alla CLL‑Allingua per il fatto che quest’ultima ha ottenuto l’appalto controverso, non fa valere tuttavia una perdita delle sue quote di mercato nel settore dei servizi di formazione linguistica. In ogni caso, essa non ha fornito alcun dato quantitativo al riguardo e non ha dimostrato che specifici ostacoli di carattere strutturale o giuridico le impedirebbero di recuperare una parte considerevole delle quote di mercato che avrebbe perso [v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2009, Cheminova e a./Commissione, C‑60/08 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 64]. Il danno eventualmente subito a tale titolo non può pertanto essere considerato irreparabile.

24      Nella misura in cui la ricorrente afferma che, in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori, si verrebbe a trovare in una situazione [riservato], occorre ricordare che per poter valutare se il danno asserito sia grave e irreparabile e giustifichi, di conseguenza, in via eccezionale, l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, basate su documenti dettagliati che comprovino la situazione finanziaria della ricorrente e che consentano di valutare le esatte conseguenze che si produrrebbero, verosimilmente, in assenza dei provvedimenti richiesti. La ricorrente è così tenuta a fornire una rappresentazione fedele e completa della sua situazione finanziaria, suffragata da documenti probatori [v., in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 7 maggio 2010, Almamet/Commissione, T‑410/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 32, 57 e 61, confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del presidente della Corte del 16 dicembre 2010, Almamet/Commissione, C‑373/10 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 24].

25      Detta rappresentazione fedele e completa deve peraltro essere fornita all’interno del testo della domanda di provvedimenti provvisori. Una tale domanda deve essere, infatti, sufficientemente chiara e precisa da consentire, da sola, alla parte resistente di preparare le sue osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, se del caso, senza il sostegno di altre informazioni, dal momento che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori [ordinanza del presidente del Tribunale del 31 agosto 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 17; v. altresì ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C‑113/09 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 13]. Non solo: le informazioni che compongono una siffatta rappresentazione fedele e completa devono essere supportate da documentazione dettagliata certificata da un esperto indipendente ed esterno alla ricorrente che permetta di valutarne la veridicità (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale del 15 gennaio 2001, Le Canne/Commissione, T‑241/00 R, Racc. pag. II‑37, punto 35; del 13 ottobre 2006, Vischim/Commissione, T‑420/05 R II, Racc. pag. II‑4085, punto 83, e del 15 marzo 2010, GL2006 Europe/Commissione, T‑435/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 34).

26      Nel caso di specie la ricorrente ha effettivamente indicato una serie di importi per dimostrare la portata della contrazione del suo volume d’affari e del suo lucro cessante in caso di perdita dell’appalto controverso. Nella domanda di provvedimenti provvisori essa non ha tuttavia fornito informazioni complete circa la struttura della sua impresa. Essa non ha inoltre precisato quali conseguenze abbia, per la sua situazione finanziaria, il fatto, evidenziato dalla Commissione e non contestato dalla ricorrente, che essa impiega quasi esclusivamente formatori linguistici free‑lance e non dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Orbene, una struttura siffatta sembra, prima facie, permettere alla ricorrente di adattarsi a una contrazione degli incarichi senza dover sostenere costi fissi considerevoli, semplicemente rinunciando ai servizi dei collaboratori free‑lance nel periodo di attività ridotta. Di conseguenza, la perdita dell’appalto di cui trattasi non dovrebbe causarle costi di personale tali da minacciare la sua sopravvivenza finanziaria. In ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare sulla base di documentazione contabile certificata da un esperto indipendente ed esterno, per quali ragioni, malgrado la struttura della sua impresa, [riservato].

27      La ricorrente ammette inoltre esplicitamente [riservato].

28      Occorre in ogni caso ricordare che la ricorrente invoca un asserito danno subito nel quadro di una procedura di gara d’appalto per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Ora, una procedura siffatta è volta a permettere all’autorità interessata di scegliere, tra più offerte concorrenti, quella che essa ritiene maggiormente conforme ai criteri di selezione prestabiliti, disponendo detta autorità, nel farlo, di un ampio potere discrezionale. Pertanto, un’impresa che partecipa a una siffatta procedura non ha mai la garanzia assoluta che l’appalto le sarà aggiudicato, ma deve sempre tener conto della possibilità che esso venga affidato a un altro offerente. Date le circostanze, le conseguenze finanziarie negative che dovessero derivare a carico di detta impresa dal rigetto della sua offerta sono, in linea di principio, parte del rischio commerciale abituale che ogni impresa attiva sul mercato deve affrontare (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 25 gennaio 2012, Euris Consult/Parlamento, T‑637/11 R, punto 19, e la giurisprudenza citata).

29      Ne consegue che la perdita di una possibilità di vedersi aggiudicare un appalto pubblico e di eseguirlo è inerente all’esclusione dalla gara d’appalto di cui trattasi e non può essere considerata costituire, di per sé, un danno grave, tanto più che anche l’offerente la cui offerta è stata accettata deve aspettarsi che l’amministrazione aggiudicatrice, in forza dell’articolo 101, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), prima della firma del contratto, rinunci all’appalto o annulli la procedura di aggiudicazione dell’appalto, senza che detto offerente possa pretendere un qualsivoglia indennizzo (ordinanza Euris Consult/Parlamento, cit., punto 20). Infatti, prima della firma del contratto con l’offerente selezionato, l’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata e può così, nell’ambito della sua missione di interesse generale, rinunciare liberamente all’appalto o annullare la procedura di gara d’appalto senza dover risarcire l’offerente (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2008, Icuna.Com/Parlamento, T‑383/06 e T‑71/07, Racc. pag. II‑727, punto 59), a meno che essa non abbia indotto quest’ultimo a ritenere che avrebbe ottenuto l’appalto e non l’abbia sollecitato a effettuare in anticipo investimenti irreversibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T‑203/96, Racc. pag. II‑4239, punti 76 e 80).

30      L’articolo 101, primo comma, del regolamento n. 1605/2002 esclude quindi che persino l’offerente prescelto possa obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a stipulare il contratto corrispondente sulla base del fatto che il suo equilibrio finanziario o addirittura la sua sopravvivenza economica dipendono dall’esecuzione dell’appalto che gli è stato aggiudicato. Orbene, questa precarietà propria della posizione giuridica ed economica dell’impresa aggiudicataria la quale, malgrado l’assegnazione dell’appalto controverso, deve comunque a priori attendersi di poterlo perdere senza alcun indennizzo, costituisce uno dei molti fattori di cui il giudice del procedimento sommario deve tener conto nel valutare la domanda di provvedimenti provvisori presentata da un offerente la cui offerta è stata scartata: come nel caso dell’offerente selezionato, il solo fatto che il rigetto di un’offerta possa avere conseguenze finanziarie negative, anche gravi, per l’offerente non prescelto non può quindi, di per sé, giustificare l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti da quest’ultimo.

31      Inoltre, a norma dell’articolo 136 del regolamento n. 2342/2002, l’amministrazione aggiudicatrice può accettare l’offerta di una società soltanto a condizione che quest’ultima comprovi, prima dell’attribuzione dell’appalto considerato, la sua capacità finanziaria ed economica di procedere alla sua corretta esecuzione. Anche ammettendo che la ricorrente abbia soddisfatto tale criterio, nel caso di specie sembra difficilmente immaginabile che la sola perdita dell’appalto controverso possa bruscamente minare la sua salute economica e finanziaria, dal momento che essa impiega quasi esclusivamente formatori linguistici free‑lance, [riservato], tanto più se si considera che le è stato aggiudicato il lotto n. 5 di detto appalto, che continua a essere titolare di numerosi contratti di formazione linguistica conclusi con gli organismi dell’Unione, quali [riservato] e [riservato], e che ha rapporti contrattuali con clienti non istituzionali con sede, in particolare, a Londra (Regno Unito), a [riservato] (Regno Unito) e a Parigi (Francia).

32      Ne consegue che la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che essa si troverebbe, in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, in una situazione idonea a mettere a rischio la sua stessa esistenza.

33      Venendo alla questione se il pregiudizio materiale dedotto dalla ricorrente possa costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria, si osserva che, secondo una giurisprudenza consolidata, quando il giudice dell’Unione riconosce il risarcimento del danno sulla base dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio patito per lucro cessante, tale risarcimento è in linea di principio idoneo a soddisfare l’esigenza, enunciata dalla giurisprudenza, di garantire la riparazione integrale del pregiudizio individuale che la parte interessata ha effettivamente patito a causa di specifici atti illegittimi di cui è stata vittima (sentenza della Corte del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, Racc. pag. I‑833, punto 76, e ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2008, Vakakis/Commissione, T‑41/08 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 66).

34      Ne deriva che, nell’ipotesi in cui la domanda della ricorrente avesse esito positivo nel procedimento principale, potrebbe essere attribuito un valore economico al danno subito per effetto della perdita della sua possibilità di aggiudicarsi la gara d’appalto controversa, circostanza questa che le consentirebbe di ottenere il risarcimento integrale del danno economico effettivamente subito. Non può pertanto essere accolto l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui il pregiudizio sarebbe irreparabile in quanto non sarebbe possibile quantificare la perdita della sua possibilità di aggiudicarsi l’appalto controverso (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale Vakakis/Commissione, cit., punti 67 e 68, e del 15 luglio 2008, CLL Centres de langues/Commissione, T‑202/08 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 79 e 80).

35      Occorre quindi accantonare l’ordinanza Globe/Commissione, cit. (punti 117 e 127), richiamata dalla ricorrente, a favore della giurisprudenza più recente, in quanto, in detta ordinanza, era stato statuito che la perdita della possibilità di ottenere un appalto pubblico era molto difficile, se non impossibile, da quantificare, con l’effetto che detta perdita poteva essere qualificata come un danno irreparabile.

36      Ne consegue che la ricorrente non ha provato che il danno finanziario invocato sarebbe molto difficile da quantificare.

37      La ricorrente non ha neppure dimostrato di non poter ottenere una compensazione finanziaria successiva mediante un eventuale ricorso per risarcimento (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 10 novembre 2004, European Dynamics/Commissione, T‑303/04 R, Racc. pag. II‑3889, punto 72, e la giurisprudenza citata). Infatti, qualora detto pregiudizio non cessi con la sola esecuzione della sentenza nella causa principale, esso può essere riparato nell’ambito dei mezzi di impugnazione previsti dall’articolo 268 TFUE e 340 TFUE (v., in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 16 gennaio 2004, Arizona Chemical e a./Commissione, T‑369/03 R, Racc. pag. II‑205, punto 75, e la giurisprudenza citata), dato che la possibilità di presentare un ricorso per il risarcimento del danno è, da sola, sufficiente a comprovare il carattere tendenzialmente risarcibile dello stesso, a prescindere dall’incertezza legata all’esito della controversia in questione [v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a., C‑404/01 P(R), Racc. pag. I‑10367, punti da 70 a 75, e ordinanza del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2002, Euroalliages e a./Commissione, T‑132/01 R, Racc. pag. II‑777, punto 52].

38      L’argomento dedotto dalla ricorrente non permette pertanto di considerare il danno finanziario lamentato come irreparabile.

39      Ne consegue che la ricorrente non ha provato il requisito dell’urgenza quanto al pregiudizio finanziario dedotto.

40      Nella misura in cui la ricorrente lamenta anche una lesione della sua reputazione, basti osservare che la partecipazione a una gara d’appalto pubblica, per sua natura altamente competitiva, comporta rischi per tutti i partecipanti e che l’eliminazione di un offerente, in forza delle norme della gara, non presenta di per sé alcun carattere pregiudizievole. Quando un’impresa sia stata illegittimamente eliminata da una gara d’appalto, sussistono ancor meno ragioni per ritenere che essa rischi di veder lesa in maniera grave e irreparabile la sua reputazione in quanto, da un lato, la sua esclusione non è connessa alle sue competenze e, d’altro lato, la decisione d’annullamento che seguirà consentirà, in linea di principio, di rimediare a un eventuale pregiudizio per la sua reputazione (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 23 gennaio 2009, Unity OSG FZE/Consiglio, T‑511/08 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 39, e la giurisprudenza citata).

41      Nella fattispecie, la modesta portata delle conseguenze derivanti dalla perdita di un appalto pubblico sulla reputazione di un offerente è attestata dalla circostanza che, a partire dal 2004, la società CLL Centres de langues e la ricorrente hanno partecipato a diverse gare d’appalto in materia di formazione linguistica del personale dell’Unione e hanno alternativamente ottenuto l’aggiudicazione degli appalti pubblici in questione o si sono addirittura divise i diversi lotti di detti appalti senza che l’insuccesso dell’una oppure dell’altra abbia compromesso la sua reputazione al punto tale da non permetterle di ottenere l’appalto successivo. L’argomento vertente sulla lesione della reputazione della ricorrente non soddisfa pertanto le condizioni di urgenza.

42      Lo stesso vale anche per l’argomento in base al quale le decisioni impugnate le impedirebbero di richiamarsi, per fini concorrenziali, all’esperienza e alla competenza acquisite con l’esecuzione dell’appalto in parola, mentre la CLL‑Allingua, essendosi aggiudicata detto appalto, potrebbe avvalersene. Basti ricordare, infatti, che la ricorrente si è vista attribuire il lotto n. 5 dell’appalto in parola e che essa è, inoltre, titolare di molti contratti di formazione linguistica conclusi con gli organismi dell’Unione, come [riservato] e [riservato]. Di conseguenza, lungi dall’essere totalmente esclusa dal settore economico in parola, essa può vantare l’esperienza e la competenza maturata nell’esecuzione di tali contratti. In ogni caso, dato che nessuno degli altri pregiudizi dedotti dalla ricorrente soddisfa le condizioni di urgenza, la perdita di un siffatto vantaggio concorrenziale, limitato a qualche lotto di un appalto pubblico, non potrebbe, di per sé sola, essere qualificata come un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare l’emissione dei provvedimenti provvisori richiesti.

43      La ricorrente non ha dato prova dell’urgenza neppure in relazione al danno morale dedotto.

44      Da quanto precede risulta che, nel caso di specie, il requisito dell’urgenza non può dirsi soddisfatto.

45      Occorre aggiungere, ad abundantiam, che, anche ammettendo che l’urgenza possa consistere – specialmente nei procedimenti sommari in materia di appalti pubblici – nell’assoluta necessità di rimediare il prima possibile a quello che può sembrare, a prima vista, un atto illegittimo manifesto ed estremamente grave e, quindi, un fumus boni iuris particolarmente serio (v., in questo senso, ordinanza Austria/Consiglio, cit., punto 110), dal fascicolo non risulta, prima facie, che le decisioni impugnate siano viziate da un illecito di tale natura.

46      Quanto al motivo connesso alla violazione dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento (v. supra, punti 5 e 7), che è, a prima vista, l’unico che merita di essere tenuto qui in considerazione, si sarebbe potuto eventualmente ravvisare un siffatto illecito grave e manifesto se la ricorrente avesse sostenuto, documenti alla mano, che l’appalto era stato affidato alla CLL‑Allingua grazie all’aiuto di un agente della Commissione, il quale, in quanto membro attivo della commissione di valutazione istituita per la gara d’appalto controversa, avesse influito in modo determinante sulla scelta dell’offerente o che, prima di lasciare la Commissione e di essere assunto dalla CLL‑Allingua, avesse lui stesso elaborato il bando di gara controverso, procurando così, in quanto insider, un vantaggio decisivo al suo nuovo datore di lavoro rispetto alla ricorrente.

47      Le affermazioni della ricorrente a questo proposito sono però molto più generiche, in quanto essa si limita ad asserire che l’ex agente in questione è stato alle dipendenze dell’unità delle risorse umane della Commissione prima della pubblicazione del bando di gara controverso e che ha fatto parte delle commissioni di valutazione nel quadro di procedure di gara simili relative a contratti di servizi linguistici per le istituzioni dell’Unione. Nella parte in cui essa si riferisce, ancora, alle deposizioni di taluni suoi dipendenti, a detta dei quali il suddetto ex agente della Commissione avrebbe sottolineato, in occasione di colloqui avuti con loro, di aver avuto un ruolo importante nella preparazione della gara d’appalto controversa, nonché i rapporti che egli intratteneva con la CLL‑Allingua, basti osservare, ai fini del presente procedimento sommario, che tali deposizioni non sono sufficienti a comprovare, da sole, un illecito grave e manifesto. Il loro valore è, infatti, debole in quanto, da un lato, i suddetti dipendenti della ricorrente hanno un interesse evidente a che l’appalto in causa le sia attribuito e, quindi, che essa vinca dinanzi al giudice del procedimento sommario. Dall’altro, dal fascicolo emerge che l’ex agente di cui trattasi aveva preso contatto con la ricorrente per essere assunto da quest’ultima, circostanza questa che può averlo indotto a esagerare la sua importanza al fine di ottenere l’impiego richiesto con la conseguenza che le affermazioni che avrebbe reso in un tale contesto devono essere valutate con una certa cautela.

48      Infine, nella misura in cui la ricorrente insiste per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti deducendo il principio generale che sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, si deve osservare che essa non ha inserito nel suo ricorso nel procedimento principale una richiesta di procedimento accelerato a norma dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura. Avendo rinunciato alla possibilità di beneficiare di un trattamento accelerato del procedimento principale e, quindi, di una tutela giurisdizionale urgente, la ricorrente non può proficuamente sostenere che il rigetto della sua richiesta di provvedimenti provvisori integrerebbe, in quanto tale, una violazione del suo diritto a ottenere una protezione siffatta.

49      Alla luce di tutti i motivi esposti, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 11 marzo 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’inglese.


1–      Dati riservati omessi.