Language of document : ECLI:EU:T:2014:437





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2014 – Communicaid Group / Commissione

(causa T‑4/13)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi di formazione linguistica per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione situati a Bruxelles – Rigetto delle offerte presentate da un offerente – Principio di trasparenza – Non discriminazione – Parità di trattamento – Articolo 94 del regolamento finanziario – Criteri di selezione – Obbligo di motivazione – Criteri di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della proposizione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 21‑24, 28)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata – Conflitto di interessi tra un offerente e un membro del comitato di valutazione delle offerte – Violazione – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 52, § 2, e 89, § 1) (v. punti 51‑53, 59, 82)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 95, 96)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Facoltà conferita all’amministrazione aggiudicatrice di contattare un offerente dopo l’apertura delle offerte – Obbligo di invitare un offerente a completare o esplicitare i documenti giustificativi presentati relativi ai criteri di esclusione e di selezione – Insussistenza (Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 146, § 3) (v. punto 105)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 128)

Oggetto

Domanda di annullamento, totale o parziale, delle decisioni con cui la Commissione si è rifiutata di classificare la Communicaid Group Ltd alla prima posizione per i lotti nn. 1, 2, 4, 7, 8 e 9 della gara d’appalto HR/R3/PR/2012//002 per la conclusione di contratti quadro per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell’Unione europea situati a Bruxelles (Belgio).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Communicaid Group Ltd è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.