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Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 – Iran Liquefied Natural Gas / Consiglio

(Causa T-5/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento - Entità infrastatale - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Ricevibilità - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, M. Gambardella e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas Co. nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento di esecuzione n. 945/2012 sono mantenuti nei confronti della Iran Liquefied Natural Gas, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o, qualora sia stata proposta un’impugnazione entro tale termine, sino al rigetto dell’impugnazione.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle sue spese, quelle sostenute dalla Iran Liquefied Natural Gas, nell’ambito del presente grado di giudizio e del procedimento sommario.

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1 GU C 55 del 23.2.2013.