Language of document : ECLI:EU:T:2015:644





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 settembre 2015 –
Iran Liquefied Natural Gas / Consiglio

(causa T‑5/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Entità infra-statale – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Ricevibilità – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da un’emanazione di uno Stato terzo – Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei suoi confronti – Ricevibilità (Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 44‑48)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 29 TUE; art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 54, 55)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punto 61)

4.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Esplicazione degli effetti di tale annullamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima (Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 64‑69, dispositivo 3)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas Co. nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento di esecuzione n. 945/2012 sono mantenuti nei confronti della Iran Liquefied Natural Gas, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o, qualora sia stata proposta un’impugnazione entro tale termine, sino al rigetto dell’impugnazione.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle sue spese, quelle sostenute dalla Iran Liquefied Natural Gas, nell’ambito del presente grado di giudizio e del procedimento sommario.