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Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 – Trabelsi e a. / Consiglio

(Causa T-187/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento di capitali – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mohamed Trabelsi, Ines Lejri, Moncef Trabelsi, Selima Trabelsi e Tarek Trabelsi (rappresentanti: inizialmente A. Metzker, successivamente A. Aekari, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e A. Vitro, successivamente G. Étienne, M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica di Tunisia (rappresentante: W. Bourdon, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, è annullata nella parte in cui riguarda il sig. Mohamed Trabelsi.

Gli effetti della decisione di esecuzione 2011/79 nei confronti del sig. Mohamed Trabelsi sono mantenuti fino allo scadere del termine di impugnazione della presente sentenza o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino al rigetto di quest’ultima.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal sig. Mohamed Trabelsi, dalla sig.ra Ines Lejri, dal sig. Moncef Trabelsi, dalla sig.na Selima Trabelsi e dal sig. Tarek Trabelsi, ivi incluse le spese afferenti al procedimento sommario.

La Commissione europea e la Repubblica di Tunisia sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1     GU C 152 del 21.5.2011.