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Ricorso proposto il 27 marzo 2014 – Schroeder / Consiglio e Commissione

(Causa T-205/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente : I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Amburgo, Germania) (rappresentante : K. Landry, Rechtsanwalt)

Convenuti : Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare i convenuti a versare alla ricorrente un risarcimento pari a EUR 345 644 oltre gli interessi al tasso annuale dell’8% a decorrere dalla pronuncia della sentenza o dichiarare che sussiste un diritto al risarcimento nei confronti dei convenuti;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede un risarcimento a causa dell’adozione del regolamento (CE) n. 1355/20081 , che è stato dichiarato invalido con la sentenza della Corte del 22 marzo 2012, nella causa GLS (C-338/10).

La ricorrente fa valere che le autorità doganali nazionali le hanno certo restituito i dazi antidumping riscossi a torto sulla base di detto regolamento. Tuttavia essa avrebbe subito un danno economico in quanto a causa della perdita di liquidità si sarebbe vista costretta a ricorrere a ulteriori crediti bancari, remunerati al normale tasso di mercato. Essa chiede quindi il rimborso della differenza tra gli interessi versati sul credito bancario e gli interessi inferiori che avrebbe dovuto pagare se non fossero stati riscossi i dazi antidumping. La ricorrente fa valere a tal proposito che i convenuti, adottando illegittimamente il regolamento n. 1355/2008, hanno violato il loro obbligo di diligenza e di buona amministrazione in modo sufficientemente qualificato, per cui le è stato arrecato un danno non altrimenti risarcibile in quanto le disposizioni nazionali pertinenti in materia di dazi all’importazione non prevedrebbero la corresponsione di interessi sulla differenza tra i capitali a favore del contribuente a decorrere dal giorno del pagamento.

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1 Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).