Language of document : ECLI:EU:T:2015:673

Causa T‑205/14

I. Schroeder KG (GmbH & Co.)

contro

Consiglio dell’Unione europea
e

Commissione europea

«Responsabilità extracontrattuale – Dumping – Importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina – Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte – Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell’adozione del regolamento – Ricorso per risarcimento danni – Previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni – Ricevibilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] – Dovere di diligenza – Nesso causale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2015

1.      Ricorso per risarcimento danni – Natura autonoma – Previo esperimento dei mezzi di ricorso interni – Eccezione – Impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere un risarcimento dinanzi al giudice nazionale – Onere della prova – Portata – Limitazione alla produzione di indizi idonei a suscitare seri dubbi sull’efficacia della tutela garantita dai ricorsi interni

(Artt. 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

2.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Pregiudizio – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Omessa prosecuzione delle indagini nel corso di un procedimento antidumping – Totale inosservanza degli obblighi derivanti dal dovere di diligenza – Insussistenza – Inconfigurabilità di una responsabilità dell’Unione

[Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, a)]

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 18, 21, 28)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 57)

3.      Allorché le istituzioni dispongono di un potere discrezionale, il criterio decisivo per ritenere che una violazione del diritto dell’Unione sia sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della stessa è quello della violazione grave e manifesta dei limiti che si impongono a tale potere.

Per stabilire l’estensione del margine discrezionale di cui dispongono le istituzioni, occorre determinare anticipatamente il comportamento che nello specifico viene loro contestato nell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento n. 1225/2009. Tale modo di procedere si spiega osservando che l’attuazione di una disposizione può comportare diversi atti, per i quali l’istituzione incaricata di tale attuazione non dispone necessariamente dello stesso margine discrezionale. Ciò si verifica, in particolare, nel caso di disposizioni che prevedono il metodo di calcolo di un valore, come il valore normale che interviene nel calcolo del margine di dumping.

La Commissione dispone al riguardo di un margine discrezionale nel contesto di un’indagine antidumping sia con riferimento all’analisi dei dati statistici forniti da Eurostat sia rispetto al proseguimento delle sue indagini in base a tale analisi, al fine di ricercare un paese terzo avente un’economia di mercato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 384/96.

Nel caso di un regolamento che abbia istituito dazi antidumping e sia stato dichiarato invalido in quanto la Commissione ha violato il proprio dovere di diligenza non proseguendo le proprie indagini, mentre avrebbe dovuto farlo, il comportamento che è quindi addebitato alla Commissione consiste nel non aver prestato uno sforzo serio e sufficiente e, di conseguenza, nell’aver valutato erroneamente la portata dei suoi obblighi derivanti dal dovere di diligenza. In tal modo, la Commissione non ha, per contro, totalmente violato gli obblighi derivanti dal suo dovere di diligenza, dato che essa non si è astenuta dall’adottare misure di indagine, ma ha condotto un’indagine d’ufficio nel corso di un procedimento grazie al quale ha scoperto l’esistenza di due produttori, originari di un paese terzo, del prodotto oggetto dai dazi antidumping, ai quali essa ha inviato taluni questionari.

In tali condizioni, non può essere addebitato alle istituzioni alcun atto o comportamento idoneo a impegnare la responsabilità dell’Unione e la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non sorge.

(v. punti 36, 38, 41‑43, 45, 47, 49‑52, 54‑57)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)