Language of document : ECLI:EU:C:2024:463

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 6 giugno 2024 (1)

Causa C-230/23

Reprobel CV

contro

Copaco Belgium NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent (Tribunale commerciale di Gand, Sezione di Gand, Belgio)]

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione di un’opera – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per uso privato - Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato di riscuotere e ripartire un equo compenso – Possibilità di far valere direttamente la direttiva nei confronti di tale ente






 Introduzione

1.        Le questioni pregiudiziali in esame ci riportano a una delle questioni fondamentali del diritto dell'Unione, ossia il problema dell'effetto diretto delle disposizioni delle direttive e della possibilità di avvalersi di tali disposizioni nei rapporti verticali, vale a dire in una controversia tra un singolo e uno Stato membro. Tale questione, pur risalendo alle origini della costruzione dell'ordinamento giuridico dell'Unione, è tuttora fonte di dispute e controversie (2).

2.        La presente causa riguarda entrambi i problemi sollevati dalla summenzionata questione. Si tratta, da un lato, di stabilire se sia possibile attribuire effetto diretto alle disposizioni di una direttiva che pur avendo carattere facoltativo sono state attuate dallo Stato membro interessato. Inoltre, nel caso di specie, tale attuazione, come risulta direttamente dalla giurisprudenza della Corte, è stata effettuata in modo incompatibile con il diritto dell'Unione. D'altro canto, nella presente causa viene sollevata ancora una volta la questione della possibilità di invocare l'effetto diretto di una disposizione della direttiva nei confronti di un soggetto privato incaricato da uno Stato membro di svolgere un compito di interesse pubblico.

3.        In entrambe le questioni, sembra che la Corte dovrà precisare la sua precedente giurisprudenza.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

4.        L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3) stabilisce:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5.        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della medesima direttiva:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

a)      le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;

(…)».

 Diritto belga

6.        Il diritto belga, nella versione applicabile alla controversia principale, ha introdotto una remunerazione a titolo delle eccezioni al diritto di riproduzione dell’opera negli articoli 59 e 60 della wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (legge del 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e i diritti connessi) (4). Tale remunerazione consisteva in una parte forfettaria, che dipendeva dal numero di dispositivi che consentivano la riproduzione delle opere protette, e in una parte proporzionale al numero di copie di tali opere realizzate.

7.        Ai sensi dell'articolo 60a della suddetta legge, l'ente incaricato della riscossione e della ripartizione di tale remunerazione aveva il diritto di richiedere informazioni pertinenti alle autorità doganali, all'amministrazione tributaria competente in materia dell’imposta sul valore aggiunto, alle autorità della previdenza sociale, al servizio di ispezione e mediazione del ministero dell'economia e, a condizione di reciprocità, ad analoghe autorità straniere.

8.        Ai sensi dell’articolo 61 della sopramenzionata legge, l’ammontare della remunerazione veniva determinato dal besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privégebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd (Regio decreto del 30 ottobre 1997 relativo alla remunerazione degli autori e degli editori per la copia, a scopo privato o didattico, delle opere fissate su un supporto grafico o analogo) (5). Ai sensi dell'articolo 7 di tale decreto, i soggetti obbligati al pagamento della remunerazione in questione erano tenuti a presentare al soggetto incaricato della loro riscossione dichiarazioni mensili contenenti informazioni che consentissero di identificare il soggetto obbligato e di determinare l'importo della remunerazione dovuta in base al numero di dispositivi venduti.

9.        In forza del koninklijk besluit van 15 oktober 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd (Regio decreto del 15 ottobre 1997 sulla individuazione del soggetto incaricato della riscossione e della ripartizione della remunerazione per la riproduzione delle opere fissate su un supporto grafico o analogo) (6) la società Reprobel è stata incaricata della riscossione e della ripartizione della remunerazione in questione.

 Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

10.      La Copaco Belgium NV, società di diritto belga (in prosieguo: la «società Copaco») è un distributore di apparecchiature informatiche per imprese e consumatori, tra le quali apparecchiature per la riproduzione come fotocopiatrici e scanner. In quanto tale, quest’ultima era soggetta all'obbligo di pagare una remunerazione per la riproduzione di opere.

11.      Nella sentenza Hewlett-Packard Belgium (7) la Corte ha stabilito, in particolare, che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 osta, in linea di principio, a una normativa come la disciplina belga che combina una remunerazione forfettaria con una remunerazione proporzionale, non garantendo un meccanismo che permettesse di adeguare l’importo della remunerazione al pregiudizio effettivo subito dal titolare dei diritti d’autore (8). Nel marzo 2017 è entrata in vigore una nuova legge belga relativa alla remunerazione a titolo di riproduzione delle opere, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta sentenza.

12.      A seguito della suddetta sentenza, la società Copaco ha rifiutato di pagare le fatture emesse nei suoi confronti dalla Reprobel sulla base delle dichiarazioni da essa presentate per il periodo dal novembre 2015 al dicembre 2016. La società Copaco ritiene infatti che, conformemente alla sentenza Hewlett-Packard Belgium, il sistema belga di remunerazione a titolo di riproduzione delle opere fosse, nel periodo in questione, incompatibile con il diritto dell'Unione.

13.      Il 16 dicembre 2020 la società Reprobel ha citato in giudizio la società Copaco, chiedendo il pagamento della remunerazione arretrata a titolo di riproduzione delle opere, oltre agli interessi e al risarcimento dei danni. La causa è stata trasmessa al giudice del rinvio territorialmente competente. Davanti a tale giudice, la società Copaco sostiene che l'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 ha effetto diretto e che la società Reprobel è un'emanazione dello Stato nei cui confronti tale effetto diretto può essere fatto valere. La società Reprobel contesta entrambe le affermazioni.

14.      In tali circostanze l’Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent (Tribunale del Commercio di Gand, sezione di Gand, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un ente come la REPROBEL, nella misura in cui è stato incaricato dallo Stato, mediante regio decreto, di riscuotere e ripartire gli equi compensi stabiliti dallo Stato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, e sul quale lo Stato esercita il suo controllo, sia un ente cui un privato può opporre che una norma nazionale, che detto ente intende imporgli, è contraria al diritto dell’Unione.

2)      Se per rispondere a tale questione assuma rilevanza il fatto che il controllo esercitato dallo Stato su detto ente comporta tra l’altro:

–        l’obbligo in capo a detto ente di inviare sistematicamente al ministro competente una copia della sua richiesta di informazioni ai debitori del compenso, necessarie sia per la riscossione che per la ripartizione del compenso per riproduzione, per consentirgli di rimanere informato sul modo in cui l’ente esercita il potere di controllo conferitogli e per stabilire se sia opportuno fissare con decreto ministeriale il contenuto, il numero e la frequenza delle richieste di informazioni in modo da non ostacolare più del necessario le attività delle persone interrogate;

–        l’obbligo in capo a detto ente di chiedere al rappresentante del ministro di inviare una richiesta di informazioni, necessarie per la riscossione del compenso proporzionale per la riproduzione, ai debitori del compenso, ai distributori, che siano commercianti all’ingrosso o al dettaglio, alle imprese di leasing o alle imprese per la manutenzione delle macchine, qualora il debitore del compenso non abbia collaborato alla riscossione, fermo restando che l’ente è parimenti tenuto a inviare una copia di tale richiesta al ministro competente per consentirgli di stabilire il contenuto, il numero e la frequenza delle richieste in modo da non ostacolare più del necessario le attività delle persone interrogate;

–        l’obbligo in capo all’ente di presentare per l’approvazione al ministro competente le regole di ripartizione relative al rimborso per riproduzione, nonché ogni modifica che esso vi apporta;

–        l’obbligo per l’ente di presentare per l’approvazione al ministro competente il formulario di dichiarazione da esso predisposto, senza il quale non si può procedere alla distribuzione.

3)      Se per rispondere alla questione assuma rilevanza anche la circostanza che l’ente dispone delle seguenti facoltà:

–        la facoltà di richiedere tutte le informazioni necessarie per riscuotere il compenso per riproduzione a tutti i soggetti debitori del compenso, debitori del contributo, distributori, che siano commercianti all’ingrosso o al dettaglio, imprese di leasing e imprese per la manutenzione di macchine, ove ogni richiesta deve obbligatoriamente indicare le sanzioni penali vigenti in caso di mancato rispetto del termine imposto o di fornitura di informazioni incomplete o inesatte;

–        la facoltà di chiedere a tutti i debitori del compenso di fornire tutte le informazioni relative alle opere copiate, necessarie per la ripartizione del compenso per riproduzione;

–        la facoltà di ottenere tutte le informazioni necessarie per espletare il suo compito presso l’Amministrazione della Dogana e delle Accise, l’Amministrazione dell’IVA e il Servizio statale per la previdenza sociale.

4)      Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29 abbia effetto diretto.

5)      Se un giudice nazionale sia tenuto a disapplicare, su richiesta di un privato, una norma nazionale qualora la norma in parola imposta dallo Stato sia incompatibile con il citato articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, segnatamente qualora detta norma, in violazione del citato articolo, obblighi il privato stesso a pagare tributi».

15.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata davanti alla Corte il 13 aprile 2023. Le osservazioni scritte sono state depositate dalle parti del procedimento principale, dal governo belga e dalla Commissione europea. Tali parti, nonché il governo francese, erano rappresentati in udienza del 6 marzo 2024.

 Analisi

16.      Il giudice del rinvio propone nella presente causa cinque questioni pregiudiziali. Le prime tre riguardano la possibilità che un soggetto come la società Reprobel venga considerato un'emanazione di uno Stato membro, con la conseguenza che un singolo possa nei suoi confronti invocare direttamente una disposizione di una direttiva. Le ultime due domande riguardano, invece, l'eventuale possibilità di invocare direttamente l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29. Propongo di iniziare l’analisi da queste ultime due questioni.

 Sulla quarta e quinta questione pregiudiziale

17.      Con la quarta e la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a stabilire se l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 abbia effetto diretto, con la conseguenza che un singolo può invocarlo dinanzi ad un giudice nazionale al fine di evitare il pagamento di un credito a titolo di equo compenso, qualora tale credito venga riscosso sulla base di una normativa nazionale incompatibile con le citate disposizioni della direttiva 2001/29.

 Sul primcipio dell’effetto diretto

18.      Il principio dell'effetto diretto delle disposizioni del diritto dell'Unione risale agli albori di questo ordinamento giuridico. Infatti, come è noto, la Corte ha stabilito tale principio nella sentenza van Gend & Loos (9) che è fondamentale per tale sistema. La conferma dell'applicazione del principio dell'effetto diretto alle disposizioni delle direttive che soddisfano determinate condizioni è stata data nella sentenza van Duyn (10). La Corte formula ora tale principio nel modo seguente:

«Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (…).

La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci (…).

La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola da essa enunciata (…)» (11).

19.      In tale contesto va considerata la risposta alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale.

 Sulla applicazione nella presente causa

20.      La società Reprobel, nonché i governi belga e francese, sostengono che, in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell'organizzazione e nel finanziamento del sistema di equo compenso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, tali disposizioni non sono sufficientemente incondizionate e precise per attribuire loro un'efficacia diretta in base alla sopra citata giurisprudenza della Corte.

21.      La suddetta tesi sembra controversa alla luce della giurisprudenza delle Corte ai sensi della quale tali disposizioni impongono agli Stati membri che hanno introdotto nel proprio ordinamento nazionale le eccezioni al diritto di riproduzione ivi previste un obbligo di risultato, nel senso che detti Stati sono tenuti a garantire, nell’ambito delle loro competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso (12), che dev’essere necessariamente calcolato in base al pregiudizio causato ai titolari dei diritti (13) e il cui peso economico deve, in via di principio, gravare sui destinatari finali (14). La Corte non ha quindi avuto difficoltà nel riconoscere che le disposizioni in esame contengono regole precise e incondizionate riguardanti le modalità della determinazione dell'equo compenso ivi previsto.

22.      Tuttavia, e a prescindere dal fatto che l'obbligo di stabilire tale compenso soddisfi di per sé i criteri di efficacia diretta di cui al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, l'argomentazione delle suddette parti del procedimento è, a mio avviso, completamente non pertinente nel contesto del caso di specie. Non si tratta di accertare l'effetto diretto delle esaminate disposizioni della direttiva 2001/29 in astratto, ma in relazione alla controversia di cui al procedimento principale. Infatti, in tale procedimento non è in discussione il pagamento, direttamente sulla base di tali disposizioni, di un equo compenso, bensì il diritto della società Copaco di rifiutare il pagamento di un contributo destinato a finanziare tale compenso e riscosso in modo contrario alla suddetta direttiva (in prosieguo: il «contributo controverso»).

23.      Nell'esaminare la questione dell'effetto diretto del diritto dell'Unione, occorre tenere conto di tutte le norme, in altre parole delle regole giuridiche, che derivano dalle disposizioni di tale diritto e dalle quali i singoli traggono diritti precisi e incondizionati nei confronti dello Stato. Tali norme non devono necessariamente derivare direttamente dal tenore letterale delle disposizioni, ma possono essere ricostruite sulla base di tali disposizioni in via interpretativa, in particolare attraverso l'interpretazione dalla Corte. Infatti, come giustamente osserva la società Copaco, l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione da parte della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale chiarisce e precisa il significato e gli effetti di tali disposizioni così come devono essere intese e applicate a partire dalla loro entrata in vigore, pertanto tale interpretazione deve essere presa in considerazione per determinare se una disposizione è sufficientemente precisa per essere considerata direttamente efficace (15).

24.      Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, dallo stesso derivano in particolare tre norme giuridiche. In primo luogo, la facoltà degli Stati membri di introdurre eccezioni al diritto di riproduzione previsto da tali disposizioni; questa norma ha carattere facoltativo. In secondo luogo, l'obbligo di prevedere un equo compenso per i titolari di tale diritto di riproduzione; questa norma è vincolante per gli Stati membri che hanno introdotto le eccezioni in questione. Infine, in terzo luogo, una serie di norme che derivano dalla giurisprudenza della Corte e che stabiliscono i principi su cui deve basarsi la costruzione di tale equo compenso. Gli Stati membri non sono quindi obbligati a introdurre nel loro ordinamento giuridico le eccezioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29. Tuttavia, se lo fanno, sono anche obbligati a introdurre l'equo compenso di cui a tali disposizioni e sono vincolati dai principi riguardanti la configurazione e il finanziamento di tale compenso che, secondo la Corte, derivano da tali disposizioni.

25.      Tra questi principi figurano le regole di natura negativa che la Corte ha stabilito nella sentenza Hewlett-Packard Belgium proprio in relazione alle modalità di riscossione del contributo controverso, vigenti in Belgio. Ai sensi di tale sentenza è inammissibile finanziare l’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, mediante una remunerazione che comprende congiuntamente una remunerazione forfettaria e una remunerazione proporzionale, nell’ipotesi in cui l’ammontare della remunerazione forfettaria sia calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale l’apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni, mentre l’ammontare della remunerazione proporzionale vari a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, e il sistema esaminato nel suo insieme non prevede meccanismi, in particolare un meccanismo di rimborso, che consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti . Le caratteristiche del compenso sopra descritto corrispondono a quelle del compenso controverso (16). Le caratteristiche del compenso sopra descritto corrispondono a quelle del contributo controverso. Sono queste le norme, derivanti dall'interpretazione della Corte dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, che invoca la società Copaco ed è l'effetto diretto di tali norme che è oggetto della quarta questione pregiudiziale.

26.      La natura incondizionata delle norme di cui sopra per uno Stato membro che ha introdotto le eccezioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 non è in discussione. Resta da chiedersi se queste norme siano sufficientemente precise per essere considerate direttamente efficaci.

27.      Nel valutare il carattere sufficientemente preciso delle norme di diritto dell'Unione, la Corte esamina la cerchia dei soggetti legittimati e obbligati in base a tali norme e il contenuto dei diritti che ne derivano (17). Vorrei iniziare da quest'ultimo aspetto.

28.      Le norme giuridiche in esame introducono il divieto per gli Stati membri di prevedere un contributo destinato a finanziare l'equo compenso, previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, con caratteristiche come quelle descritte al punto 4 della sentenza Hewlett-Packard Belgium. La Corte ha già stabilito nella sua sentenza van Gend & Loos (18) che un tale divieto, e quindi un obbligo di non agire da parte di uno Stato membro, può costituire una fonte di diritti positivi spettanti ai singoli.

29.      Per quanto riguarda il contributo finalizzato al finanziamento dell'equo compenso, i singoli hanno il diritto di non sopportare l'onere finanziario di tale contributo se questo viene riscosso in violazione dei principi derivanti, in conformità alla giurisprudenza della Corte, dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 (19). È vero che, nella giurisprudenza fino ad oggi elaborata, la Corte ha sottolineato la necessità che un sistema di equo compenso preveda il diritto alla restituzione di un contributo, destinato a finanziare tale compenso, indebitamente riscosso. Tuttavia, a mio avviso, è chiaro che i singoli hanno il diritto di rifiutarsi di pagare tale contributo quando il pagamento non è ancora avvenuto e l'incompatibilità del sistema nazionale che istituisce l'equo compenso con le suddette disposizioni della direttiva 2001/29 risulta chiaramente da una sentenza della Corte già emessa ed è stata confermata dalle sentenze dei tribunali nazionali. In una situazione del genere, costringere il soggetto interessato a pagare tale contributo e poi ad attendere il suo rimborso sarebbe infatti illogico e renderebbe eccessivamente difficile l'esercizio da parte dello stesso dei diritti ad esso spettanti in base al diritto dell'Unione.

30.      Deve pertanto ritenersi che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, come interpretate nella sentenza Hewlett-Packard Belgium, stabiliscono un diritto, incondizionato e sufficientemente preciso, dei singoli di rifiutare il pagamento di un contributo destinato a finanziare l'equo compenso previsto da tali disposizioni, qualora siffatto contributo presenti caratteristiche quali quelle indicate al punto 4 del dispositivo della suddetta sentenza.

31.      Per quanto riguarda la cerchia dei soggetti che hanno diritto a un tale rifiuto, anch'essa è definita in modo preciso: si tratta di qualsiasi soggetto tenuto al pagamento del suddetto contributo. Non vi sono nemmeno dubbi su chi sia il soggetto obbligato. Sono gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, hanno infatti la facoltà di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le eccezioni al diritto di riproduzione ivi previste e sono tenuti a prevedere un equo compenso a tale titolo nonché un sistema per finanziarlo. Gli Stati membri sono quindi necessariamente soggetti anche a tutti gli obblighi, positivi e negativi, connessi all'istituzione di un tale sistema, derivanti dalla giurisprudenza della Corte, tra cui il divieto di riscuotere contributi incompatibili con le suddette disposizioni della direttiva 2001/29.

32.      Nel caso di specie, l'incompatibilità con l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 delle disposizioni belghe che istituiscono il contributo controverso, nella versione applicabile nel procedimento principale, risultava chiaramente dalla sentenza Hewlett-Packard Belgium e ciò ha portato alla modifica di tali disposizioni. Le suindicate disposizioni della direttiva, come interpretate dalla Corte, sono quindi sufficientemente precise e incondizionate per stabilire l'incompatibilità delle norme nazionali con le stesse (20). Pertanto, come giustamente sostiene la società Copaco, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare tali disposizioni nazionali e dichiarare infondata la pretesa creditoria della società Reprobel basata sulle stesse.

 Risposta alle questioni pregiudiziali

33.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale nei seguenti termini: l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 ha effetto diretto, cosicché un singolo può invocarlo dinanzi a un giudice nazionale per evitare il pagamento di un contributo dovuto a titolo di equo compenso qualora tale contributo sia riscosso sulla base di disposizioni nazionali incompatibili con le disposizioni della direttiva 2001/29 summenzionate, ivi compresa la giurisprudenza della Corte relativa alla loro interpretazione.

34.      Nell'ambito del procedimento principale, ciò impone ovviamente di stabilire che la società Reprobel può essere considerata un'emanazione dello Stato belga, il che ci porta all'analisi delle prime tre questioni pregiudiziali.

 Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza

35.      Con le questioni pregiudiziali dalla prima alla terza, che propongo di trattare congiuntamente, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a stabilire se i singoli possano invocare direttamente disposizioni del diritto dell'Unione, per escludere l'applicazione nei loro confronti di una normativa nazionale contrastante con tale diritto, nei confronti di un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione dei contributi destinati a finanziare l’equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 e del pagamento di tale compenso ai beneficiari, ente che dispone di poteri speciali volti all'assolvimento dei suoi compiti.

36.      Nel procedimento principale è pacifico che la società Reprobel non è un organo dello Stato belga. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, i singoli possono invocare direttamente le disposizioni del diritto dell'Unione non solo nei confronti degli Stati membri e dei loro organi in senso stretto, ma anche, in particolare, nei confronti di enti che svolgono compiti di interesse pubblico e che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (21). A tal fine, non è necessario che tali enti siano soggetti all'autorità o al controllo dello Stato (22).

37.      Un'analisi dettagliata di questi criteri è stata svolta recentemente dagli Avvocati Generali E. Sharpston (23) e N. Emiliou (24). Non ripeterò qui le loro interessantissime riflessioni teoriche sull'argomento - rimando a questo proposito alla lettura delle citate conclusioni. Mi limiterò invece agli aspetti relativi alle circostanze specifiche del caso in esame.

 Sui compiti di interesse pubblico

38.      La società Reprobel non è un soggetto di diritto pubblico, né è controllata dallo Stato belga in modo tale da poter essere considerata parte strutturale di quest'ultimo. Occorre quindi valutare se tale società svolga compiti di interesse pubblico e se disponga a questo scopo di poteri speciali che eccedano i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.

39.      Come ho già accennato, gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, di introdurre nei loro ordinamenti giuridici le eccezioni al diritto di riproduzione ivi previste nonché l'obbligo di stabilire, a tale titolo, un equo compenso e un sistema di finanziamento di tale compenso (25). La Corte ha disposto che, in linea di principio, l'onere economico di tale finanziamento dovrebbe essere sostenuto dagli utenti finali, titolari dei diritti derivanti da tali eccezioni. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà pratiche di identificazione di tali utenti, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire un sistema in base al quale tale onere ricade sui produttori o distributori di dispositivi e supporti che consentono di copiare opere e altri materiali protetti da diritti di riproduzione o sui prestatori di servizi di riproduzione, i quali trasferiscono l'onere economico agli utenti finali, come si evince dal prezzo di tali dispositivi e supporti o servizi (26).

40.      In tale contesto, va inoltre osservato che il pregiudizio subito dai titolari del diritto di riproduzione è in gran parte ipotetico, soprattutto in relazione all'eccezione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. In effetti, sarebbe molto difficile far valere tale diritto in relazione ad atti che gli utenti compiono nella sfera privata e che essi stessi considerano come un uso normale di una copia dell'opera legalmente acquisita. L'introduzione delle eccezioni al diritto in questione fa quindi parte della politica pubblica. Nell'ambito di tale politica, lo Stato, da un lato, legalizza attività che gli utenti avrebbero posto in essere comunque, indipendentemente dalla questione della loro legalità, data la bassa probabilità di essere scoperti e perseguiti. Dall'altro lato, fornisce ai titolari dei diritti introiti che spesso sarebbero molto difficili da ottenere direttamente dagli utenti.

41.      Il contributo così riscosso ha natura di prelievo pubblico sulle apparecchiature e sui supporti utilizzati per eseguire copie ed è a carico di tutti gli acquirenti di tali apparecchiature e supporti o di servizi, legittimati ad avvalersi delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 (27). Tale contributo non dipende quindi dall'uso effettivo che gli utenti fanno delle suddette eccezioni. Infatti, come ha stabilito la Corte, si deve presumere che essi facciano pieno uso dei diritti loro spettanti in materia (28). D'altro canto, gli Stati membri, che stabiliscono l'importo del contributo sui dispositivi e sui supporti, devono determinarlo a un livello tale che il relativo gettito compensi il pregiudizio effettivo che i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi subiscono a causa dell’applicazione di tali eccezioni (29).

42.      Non si tratta quindi di prestazioni corrispettive tre gli utenti finali e i titolari dei diritti, ma di una disciplina applicabile erga omnes in base alla quale ogni persona, alla quale si applicano le eccezioni in questione, ha il diritto di compiere gli atti rientranti nelle eccezioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, mentre i titolari dei diritti ricevono un indennizzo per il pregiudizio subito, il cui importo è calcolato in via forfettaria, finanziato mediante contributi gravanti su tutti gli acquirenti di apparecchiature e supporti utilizzati per la riproduzione o i destinatari di servizi di riproduzione, legittimati ad avvalersi delle eccezioni in esame. La riscossione di tale contributo e il pagamento di un equo compenso agli aventi diritto è quindi un compito svolto nell'interesse pubblico.

43.      Per questo motivo, l'argomentazione della società Reprobel secondo la quale essa agisce come società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi non è corretta. Tale società può anche agire come società di gestione collettiva. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che, riscuotendo il compenso controverso e pagando un equo compenso, questa società svolge un compito di interesse pubblico e non si occupa della gestione di diritti esclusivi. I titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi non le affidano volontariamente (30) la gestione del diritto di riproduzione, poiché siffatto diritto, nella misura in cui è compreso nelle eccezioni in esame, semplicemente non esiste. Gli utenti, invece, non pagano una remunerazione ai titolari dei diritti per l'uso effettivo delle opere o di altri materiali protetti, in quanto tale uso è gratuito, ma finanziano, sotto forma di una sorta di tassa indiretta, un compenso per la perdita dei diritti esclusivi da parte dei titolari degli stessi (31).

44.      Per questo motivo la tesi del governo francese secondo la quale la società Reprobel non svolge un compito nell’interesse pubblico, ma nell’interesse privato dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi, non è corretta. Le eccezioni al diritto di riproduzione previste dalle disposizioni della direttiva 2001/29 in esame vengono introdotte nell'interesse pubblico, in quanto mirano a stabilire un diritto generale per le persone fisiche di copiare, per uso personale, opere e altri materiali protetti senza dover ottenere il consenso dei titolari dei diritti. Un equo compenso a favore di questi titolari di diritti costituisce, invece, un corollario di detto diritto e serve a mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti, il che corrisponde in modo ancora maggiore all'interesse pubblico.

 In ordine ai poteri speciali

45.      Per quanto riguarda i poteri speciali di un ente come la società Reprobel che vanno oltre alle norme applicabili nei rapporti tra singoli, uno dei fondamentali poteri di questo tipo è quello di richiedere il pagamento del compenso controverso ai produttori e ai distributori di apparecchiature e supporti utilizzati per la riproduzione. Nei rapporti tra singoli, basati sul principio di parità delle parti, la richiesta di pagamento è sempre legata a un evento giuridico specifico, come un contratto, un illecito o qualsiasi altro evento, che dia luogo a un rapporto giuridico tra due o più persone individuate nominativamente. Invece, al soggetto legittimato a riscuotere il contributo controverso spetta, per legge, il diritto al suo pagamento da parte di chiunque appartenga a una cerchia astrattamente definita di soggetti obbligati. Si tratta quindi di un potere imperativo dello Stato.

46.      La situazione di tale soggetto deve essere distinta da quella dei produttori e dei distributori che hanno solo la possibilità de facto di trasferire l'onere finanziario del contributo in esame, in forza di un contratto, ai propri clienti includendolo nel prezzo delle apparecchiature e dei supporti venduti. Allo stesso modo, ogni venditore di qualsiasi bene ha la possibilità, salvo ovviamente le condizioni di mercato, di recuperare attraverso l’inclusione nel prezzo di tale bene, i costi di produzione o di acquisizione degli stessi, nonché gli oneri pubblici, in particolare le imposte indirette. Pertanto, nella misura in cui questi produttori e distributori partecipano allo svolgimento del compito di interesse pubblico in questione, da un punto di vista giuridico, essi appaiono semplicemente come obbligati a fornire determinati servizi e non sono titolari di alcun potere speciale al di là delle norme applicabili alle relazioni tra singoli.

47.      La circostanza, fatta valere dalla società Reprobel e dal governo belga, che il contributo controverso non viene determinato dalla società ma dalle autorità pubbliche è irrilevante. L'esecuzione di compiti di interesse pubblico non significa che l'ente che li esegue determini da sé «dalla A alla Z» tutti gli aspetti di tali compiti o che i suoi poteri specifici debbano avere carattere discrezionale. Al contrario, l'esecuzione di compiti affidati presuppone per definizione che l'affidante stabilisca i limiti dell'azione dell'esecutore. La libertà di azione di un soggetto che svolge un compito di interesse pubblico, limitata dall'autorità pubblica, conferma ancor di più che tale soggetto agisce per conto dello Stato e costituisce la sua emanazione ai sensi della giurisprudenza della Corte sull'applicazione diretta del diritto dell'Unione.

48.      Peraltro, tale argomento è un'arma a doppio taglio, poiché se la società Reprobel dovesse essere considerata come un mero esecutore automatico delle leggi emanate dallo Stato belga, senza poteri propri, la controversia nella causa principale dovrebbe essere considerata come una controversia verticale tra la società Copaco e lo Stato belga. Come osserva correttamente la suddetta società, sarebbe del tutto illogico se il Re (leggasi lo Stato belga) non potesse riscuotere il contributo controverso, mentre la società Reprobel, in quanto mero esecutore delle sue istruzioni, potesse farlo.

49.      Il potere di esigere il pagamento del contributo controverso in maniera giuridicamente efficace costituisce un potere speciale della società Reprobel che va al di là delle norme applicabili ai rapporti tra singoli e che, a mio avviso, sarebbe di per sé sufficiente a far considerare la società in questione come un'emanazione dello Stato belga. Il punto chiave è che questo potere deriva direttamente dalla legge e non dai rapporti giuridici individuali di detta società con i soggetti obbligati.

50.      Per adempiere il compito di interesse pubblico affidatole, la società Reprobel dispone altresì di una serie di poteri specifici di natura informativa. In primo luogo, ha il diritto di richiedere sia ai soggetti tenuti al pagamento del contributo controverso, sia agli altri operatori del mercato delle apparecchiature per la riproduzione (come le imprese che si occupano della manutenzione di tali apparecchiature) tutte le informazioni necessarie per identificare i soggetti obbligati e gli importi da essi dovuti. A loro volta, tali soggetti sono obbligati a fornire dette informazioni, pena l'applicazione di sanzioni penali.

51.      Questo potere va oltre le norme applicabili alle relazioni tra singoli. Infatti, in una situazione ordinaria nessuno è obbligato a fornire, a pena di sanzioni, informazioni sulla propria attività economica a soggetti estranei, e tanto meno sull’attività economica altrui. Al contrario, tali informazioni sono spesso protette come segreto aziendale e l'obbligo di rivelarle sorge solo in situazioni specifiche e in base a disposizioni specifiche, ad esempio in materia fiscale o di revisione contabile, o nell'ambito di un rapporto giuridico che lega il singolo a un'altra entità specificamente identificata.

52.      L'argomentazione del governo belga secondo la quale la posizione della società Reprobel deve essere paragonata a quella di una banca, che può richiedere anch’essa informazioni di ampia portata sulla situazione finanziaria dei propri clienti, non è quindi corretta. La differenza sta proprio nel fatto che una banca può richiedere tali informazioni solo ai propri clienti, che hanno volontariamente stipulato o intendono stipulare un contratto con la banca, mentre l'unica sanzione in caso di mancata comunicazione di tali informazioni può essere la mancata conclusione o la risoluzione del contratto (32). Nessuna banca, invece, è autorizzata a richiedere informazioni a persone con le quali non ha alcun rapporto giuridico. Al contrario, i produttori e i distributori di apparecchiature e supporti per fotocopie sono obbligati per legge a fornire informazioni alla società Reprobel, senza dover instaurare alcun rapporto giuridico con essa.

53.      Non è rilevante nemmeno la circostanza, eccepita dalla società Reprobel e dal governo belga, secondo la quale la società non avrebbe il potere di imporre sanzioni ai soggetti che non adempiono l'obbligo di fornire informazioni. I criteri della sentenza Foster non richiedono che un ente che svolge un compito di interesse pubblico abbia tutti i poteri di cui normalmente dispongono gli organi statali, compreso il potere di imporre sanzioni. L' inadempimento dell'obbligo di fornire informazioni alla società Reprobel è sanzionato, come emerge dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, con sanzioni penali che, per loro stessa natura, possono essere applicate solo dagli organi giurisdizionali competenti. L'esistenza stessa di tali sanzioni dimostra invece la natura speciale dei poteri della società in questione.

54.      In secondo luogo, la società Reprobel ha il diritto di richiedere alle autorità doganali, fiscali e previdenziali le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Anche questo potere va oltre le norme applicabili alle relazioni tra singoli. Infatti, anche la più ampia trasparenza della vita sociale non prevede che i singoli possano ottenre da tali autorità informazioni su altri soggetti, ad eccezione di informazioni che sono in linea di principio pubbliche, come ad esempio la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tali informazioni, tuttavia, non sono sufficienti per lo svolgimento del compito affidato alla società Reprobel, per cui deve trattarsi di informazioni di più ampia portata, come il volume delle importazioni di apparecchiature o supporti per la riproduzione o il fatturato dei produttori o distributori di tali apparecchiature e supporti. Tali informazioni non devono essere fornite dalle autorità pubbliche a persone che non godono di poteri speciali.

55.      È infondata quindi l'argomentazione del governo francese, il quale sostiene che il potere della società Reprobel di ottenere informazioni dalle autorità pubbliche non è inerente ai suoi rapporti con i soggetti tenuti al pagamento del contributo controverso, come imposto dalla sentenza Foster. In primo luogo, né in tale sentenza né nella giurisprudenza successiva la Corte richiede che i poteri specifici di un ente che svolge compiti di interesse pubblico si riferiscano strettamente ed esclusivamente ai rapporti diretti di tale ente con un singolo. Tali poteri devono essere conferiti a detto soggetto «allo scopo» di svolgere i compiti di interesse pubblico affidatigli (33). In secondo luogo, non si può seriamente sostenere, come fa il governo francese, che il diritto della società Reprobel di ottenere informazioni dalle autorità doganali e fiscali riguardi i suoi rapporti con tali autorità e non con i soggetti passivi del contributo controverso. La società Reprobel ha il diritto di ottenere informazioni non sulla propria posizione fiscale o doganale, ma sulle attività dei soggetti obbligati, al fine di determinare l'importo del contributo controverso dovuto da questi ultimi. È quindi evidente che si tratta di rapporti con tali soggetti.

 Riassumendo

56.      Le considerazioni che precedono mi portano a concludere che la società Reprobel soddisfa i cosiddetti criteri della sentenza Foster, in quanto svolge un compito di interesse pubblico e dispone a questo scopo di poteri speciali che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.

57.      Tale conclusione può essere generalizzata. L'introduzione nel diritto nazionale delle eccezioni al diritto di riproduzione previste dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 è un atto dello Stato posto in essere nell'interesse pubblico, ossia nell'interesse di tutti gli utilizzatori di opere e di altri materiali protetti da tale diritto che sono persone fisiche. Allo stesso modo, è un atto posto in essere nell'interesse pubblico il pagamento ai titolari dei diritti a un equo compenso, di cui alle disposizioni in esame, e l'organizzazione di un sistema di finanziamento di tale compenso, in particolare mediante un contributo o un altro onere a carico dei produttori o dei distributori di dispositivi e supporti che consentono di avvalersi delle suindicate eccezioni al diritto di riproduzione. Di conseguenza, l'ente incaricato della riscossione di tale contributo e del pagamento dell'equo compenso ai titolari del diritto svolge un compito di interesse pubblico. Tale ente, per forza di cose, dispone a questo scopo di poteri speciali che eccedono i limiti risultanti delle norme applicabili ai rapporti tra singoli, a partire dal diritto di esigere il pagamento di un tale contributo (34). Pertanto, in caso di controversia con tale ente, i singoli possono invocare direttamente il diritto dell'Unione per chiedere la disapplicazione delle disposizioni nazionali contrarie a tale diritto.

58.      Propongo, pertanto, di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza nel senso che i singoli possono invocare direttamente le disposizioni del diritto dell'Unione per escludere l'applicazione nei loro confronti di disposizioni nazionali contrarie a tale diritto, nei confronti di un ente incaricato da uno Stato membro di riscuotere i contributi destinati a finanziare un equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 e di versare tale compenso ai titolari dei diritti, ente che dispone di poteri speciali per l'esecuzione dei propri compiti.

 Conclusione

59.      In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali formulate dall’Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent (Tribunale del commercio di Gand, sezione di Gand, Belgio):

1)      l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, ha effetto diretto, cosicché un singolo può invocarlo di fronte al giudice nazionale al fine di evitare il pagamento di un contributo a titolo di equo compenso, nell’ipotesi in cui tale contributo venga riscosso in base a disposizioni nazionali contrastanti con le suddette disposizioni della direttiva 2001/29, compresa la giurisprudenza della Corte relativa alla loro interpretazione.

2)      I singoli possono invocare direttamente le disposizioni del diritto dell'Unione per evitare l'applicazione nei loro confronti di disposizioni nazionali contrastanti con tale diritto, nei confronti di un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione di contributi destinati a finanziare l'equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 e del pagamento di tale compenso ai titolari dei diritti, ente che dispone di poteri speciali al fine di svolgere i propri compiti.


1      Lingua originale: il polacco


2      V. recente sentenza dell’11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile e Canavesi (C‑316/22, EU:C:2024:301) e conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou nella causa Gabel Industria Tessile e Canavesi (C‑316/22, EU:C:2023:885).


3      GU 2001, L 167, pag. 10.


4      Belgisch Staatsblad 1994, pag. 19297.


5      Belgisch Staatsblad 1997, pag. 29874.


6      Belgisch Staatsblad 1997, pag. 29873.


7      Sentenza del 12 novembre 2015 (C‑572/13, in prosieguo: la «sentenza Hewlett-Packard Belgium», EU:C:2015:750).


8      Sentenza Hewlett-Packard Belgium, punto 4 delle motivazioni.


9      Sentenza del 5 febbraio 1963 (26/62, EU:C:1963:1).


10      Sentenza del 4 dicembre 1974 (41/74, EU:C:1974:133).


11      Sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punti da 17 a 19).


12      Sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 106).


13      Sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 42).


14      Sentenza del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 29).


15      V., analogamente, sentenze: del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a. (C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 59) e del 6 settembre 2018, Hampshire (C‑17/17, EU:C:2018:674, punti da 58 a 60).


16      Sentenza Hewlett-Packard Belgium, punto 4 della motivazione.


17      V., analogamente, sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire (C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 56).


18      Sentenza del 5 febbraio 1963 (26/62, EU:C:1963:1).


19      V., in particolare, sentenza Hewlett-Packard Belgium, punti da 85 a 87, nonché sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a. (C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 37, 54 e 55).


20      Per essere più precisi, deve ritenersi sussistente la condizione di applicazione di tali disposizioni in quanto il Regno di Belgio ha introdotto nel proprio ordinamento nazionale le eccezioni al diritto di riproduzione ivi previste.


21      V. sentenze: del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, in prosieguo: la «sentenza Foster», EU:C:1990:313, punto 20); del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, punti 33 e 34). Si tratta di cosiddetti «criteri della sentenza Foster».


22      V. sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, punti da 27 a 29).


23      Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston nella causa Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:492, punti da 35 a 54 e da 130 a 147).


24      Conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Gabel Industria Tessile e Canavesi (C‑316/22, EU:C:2023:885, punti da 33 a 47).


25      Punto 31 delle presenti conclusioni.


26      Sentenza Hewlett-Packard Belgium, punti 69 e 70 e giurisprudenza ivi citata.


27      A questo proposito, l'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 differisce. L'eccezione di cui alla lettera b) si applica solo alle persone fisiche che effettuano riproduzioni per uso privato, mentre l'eccezione di cui alla lettera a) riguarda tutte le categorie di utenti e le riproduzioni per qualsiasi scopo (v. sentenza Hewlett-Packard Belgium, punti da 30 a 34).


28      V., analogamente, sentenza Hewlett-Packard Belgium, punti 36 e 85 nonché giurisprudenza ivi richiamata.


29      Sentenza Hewlett-Packard Belgium, punto 72 e giurisprudenza ivi citata.


30      E nemmeno obbligatoriamente, come può avvenire nel caso in cui la legge preveda una gestione collettiva coattiva.


31      Che, a causa delle eccezioni al diritto esclusivo in questione, subiscono un pregiudizio, che non si verifica nelle situazioni di sfruttamento di tale diritto a titolo oneroso (v., da ultimo, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 68).


32      La comunicazione di informazioni false può essere considerata una frode e dare luogo a responsabilità civile o penale. Tale obbligo di informazione deriva comunque dal rapporto giuridico tra il cliente e la banca.


33      Sentenza Foster, punto 20.


34      V., analogamente, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, punti da 68 a 72).