Language of document : ECLI:EU:T:2013:90

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 febbraio 2013

Causa T‑85/11 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Malattia grave – Rimborso di spese mediche – Decisione della Commissione recante diniego del rimborso al 100% delle spese mediche sostenute dal ricorrente – Obbligo di motivazione – Articolo 72 dello Statuto – Criteri fissati dal consiglio medico – Produzione del parere del consulente medico nel corso del giudizio – Competenza del direttore dell’Ufficio di liquidazione – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑65/09)

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado del giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 145)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Argomento che costituisce l’estensione di un motivo dedotto in primo grado e che non modifica l’oggetto della lite – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 139, § 2)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Portata

4.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Ricevibilità dei documenti prodotti dopo il termine fissato dal Tribunale della funzione pubblica

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 24 e 25; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 54, § 1, 55 e 57)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione fatta da tale Tribunale – Ricevibilità

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1)

7.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Malattia mentale – Nozione generica e imprecisa – Valutazione da parte dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 72, § 1)

8.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Obbligo di esaminare lo stato di salute dell’interessato

(Statuto dei funzionari, art. 72, § 1)

9.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Diniego di riconoscimento – Sindacato giurisdizionale – Limite – Contestazione di valutazioni mediche

(Statuto dei funzionari, art. 72, § 1)

10.    Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, art. 25)

11.    Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte del Tribunale del rifiuto del Tribunale della funzione pubblica di disporre misure di organizzazione del procedimento o istruttorie – Portata

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

12.    Ricorsi dei funzionari – Motivo vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo – Motivo di ordine pubblico

13.    Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Uffici liquidatori – Trattamento delle domande di rimborso – Modalità

(Statuto dei funzionari, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20)

14.    Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Poteri – Esercizio – Ripartizione delle pratiche – Deroghe – Subdelega – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 2)

15.    Impugnazione – Motivi d’impugnazione –– Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 2)

1.      Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale: 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21; 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P, punto 14

2.      In sede d’impugnazione la competenza del Tribunale è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso discussi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Pertanto il Tribunale, nell’ambito di siffatto procedimento, è competente unicamente ad esaminare se l’argomentazione contenuta nell’impugnazione individui un errore di diritto che vizi la sentenza impugnata. Tali principi sono intesi ad evitare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che si addivenga in sede di impugnazione ad una modifica dell’oggetto della controversia rispetto a quello sottoposto al Tribunale della funzione pubblica. Tuttavia, argomenti che costituiscano la mera estensione di un motivo dedotto dinanzi al giudice di primo grado vanno considerati ricevibili ove non producano l’effetto di modificare l’oggetto della controversia.

(v. punto 26)

Riferimento:

Corte: 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc. pag. I‑3569, punto 40, e la giurisprudenza citata; 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, Racc. pag. I‑4469, punti 23 e 24, e la giurisprudenza citata

Tribunale: 19 gennaio 2010, De Fays/Commissione, T‑355/08 P, punto 28, e la giurisprudenza citata

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, Racc. pag. I‑12033, punti 39‑41, e la giurisprudenza citata

4.      Come risulta dal disposto stesso dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la decisione di porre quesiti scritti alle parti rientra nel libero apprezzamento di tale Tribunale, il quale può in ogni fase del procedimento decidere su qualunque misura di organizzazione del procedimento o istruttoria di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento medesimo, letti alla luce degli articoli 24 e 25 dello Statuto della Corte di giustizia. I termini per la produzione di un documento fissati dal Tribunale della funzione pubblica nel contesto di una misura di organizzazione del procedimento non costituiscono termini di decadenza poiché, in caso di inottemperanza da parte dell’interessato, detto Tribunale avrebbe il diritto di imporre la produzione del documento richiesto. Ne consegue che il ritardo di una parte nel depositare il documento sollecitato dal giudice relatore nella relazione preparatoria di udienza non deve avere come conseguenza automatica l’irricevibilità del documento medesimo.

(v. punto 39)

Riferimento:

Tribunale: 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commissione, T‑285/02 e T‑395/02, Racc. FP pagg. I‑A‑333 e II‑1527, punto 24; 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, T‑40/07 P e T‑62/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑89 e II‑B‑1‑551, punto 105

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

Riferimento:

Corte: 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, Racc. pag. I‑9761, punto 99, e la giurisprudenza citata

Tribunale: 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑516/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 90

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 53 e 62)

Riferimento:

Tribunale: 22 maggio 2008, Ott e a./Commissione, T‑250/06 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑11 e II‑B‑1‑109, punto 82, e la giurisprudenza citata; 19 settembre 2008, Chassagne/Commissione, T‑253/06 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑43 e II‑B‑1‑295, punto 54; 17 marzo 2010, Parlamento/Collée, T‑78/09 P, punto 22; 4 aprile 2011, Marcuccio/Commissione, T‑239/09 P, punto 62

7.      La nozione di malattia mentale menzionata all’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, che fa sorgere il diritto al rimborso al 100% delle spese mediche, riguarda solo le malattie che presentino obiettivamente una certa gravità, e non qualsiasi problema psicologico o psichiatrico, indipendentemente dalla sua gravità. Ne discende che il diritto dell’interessato al rimborso al 100% delle sue spese mediche presuppone che la Commissione esamini se la malattia da cui è affetto costituisca una malattia grave ai sensi di tale disposizione, alla luce dei criteri fissati dal consiglio medico del regime comune di assicurazione malattia.

(v. punto 58)

8.      Nel prevedere il rimborso al 100% delle spese per diagnosi precoce di malattie gravi, l’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto è inteso a far sì che ne sia garantito, a uno stadio precoce, il trattamento efficace, contribuendo così a prevenire, da un lato, lo sviluppo di malattie gravi nell’interesse del paziente e, dall’altro, l’insorgere di costi di trattamento più elevati a carico del regime comune di assicurazione malattia.

A tal proposito, da un lato, è al fine di redigere una diagnosi chiara di una delle malattie di cui all’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto che sono necessarie analisi o indagini particolari e, dall’altro, siffatta diagnosi è necessaria in ragione della pesantezza delle misure terapeutiche prescritte per trattare dette affezioni, misure che possono comportare, in particolare, rilevanti effetti secondari.

(v. punto 67)

Riferimento:

Tribunale: 12 maggio 2004, Hecq/Commissione, T‑191/01, Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑659, punto 54

9.      Non spetta al giudice dell’Unione rimettere in questione le valutazioni mediche poste a sostegno di un rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina di riconoscere un’affezione quale malattia grave ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto. Per contro, spetta a tale giudice esaminare se, adottando una siffatta decisione di rifiuto, detta autorità abbia correttamente valutato i fatti e applicato le disposizioni pertinenti.

(v. punto 73)

Riferimento:

Tribunale: 7 novembre 2002, G/Commissione, T‑199/01, Racc. PI pagg. I‑A‑217 e II‑1085, punto 59; Cook/Commissione, cit., punto 63; Hecq/Commissione, précité, punto 63

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 84-87)

Riferimento:

Corte: 29 ottobre 1981, Arning/Commissione, 125/80, Racc. pag. 2539, punto 13; 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Racc. pag. 2861, punto 22; 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, C‑56/93, Racc. pag. I‑723, punto 86; 15 maggio 1997, Siemens/Commissione, C‑278/95 P, Racc. pag. I‑2507, punto 17

Tribunale: 14 luglio 1997, B/Parlamento, T‑123/95, Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑697, punto 51; 6 ottobre 2009, Sundholm/Commissione, T‑102/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑109 e II‑B‑1‑675, punto 40, e la giurisprudenza citata; 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑133 e II‑B‑1‑807, punto 64; 12 maggio 2010, Commissione/Meierhofer, T‑560/08 P, Racc. pag. II‑1739, punto 16; 21 giugno 2010, Meister/UAMI, T‑284/09 P, punto 21, e la giurisprudenza citata

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale: 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, punto 99, e la giurisprudenza citata

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 99)

Riferimento:

Tribunale: 13 luglio 2006, Vounakis/Commissione, T‑165/04, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punto 30, e la giurisprudenza citata

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 101)

Riferimento:

Tribunale: 16 marzo 1993, Blackman/Parlamento, T‑33/89 e T‑74/89, Racc. pag. II‑249, punto 55

14.    V. il testo della decisione.

(v. punto 103)

Riferimento:

Corte: 30 maggio 1973, De Greef/Commissione, 46/72, Racc. pag. 543, punti 18‑21

Tribunale: 15 settembre 1998, De Persio/Commissione, T‑23/96, Racc. PI pagg. I‑A‑483 e II‑1413, punto 111; Brito Sequeira Carvalho/Commissione, cit., punto 155

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 108)

Riferimento:

Tribunale: 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei Conti, T‑375/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71, e la giurisprudenza citata