Language of document : ECLI:EU:T:2007:37

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 febbraio 2007

Cause riunite T-118/04 e T-134/04

Giuseppe Caló

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Riassegnazione di un direttore in qualità di consigliere principale – Interesse del servizio – Equivalenza degli impieghi – Riorganizzazione di Eurostat – Nomina ad un posto di direttore – Avviso di posto vacante – Obbligo di motivazione – Valutazione dei meriti dei candidati – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2003 di riassegnare il ricorrente da un posto di direttore ad un posto di consigliere principale, della decisione della Commissione del 1º ottobre 2003 recante riorganizzazione di Eurostat, nella parte in cui conferma la riassegnazione del ricorrente, e una domanda di risarcimento del preteso danno morale subìto dal ricorrente, e, d’altro lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 marzo 2004, recante nomina del sig. N. al posto di direttore della direzione «Statistiche sull’agricoltura, sulla pesca, sui fondi strutturali e sull’ambiente» presso l’Eurostat e rigetto della candidatura del ricorrente al detto posto.

Decisione: Nella causa T-118/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo. Nella causa T-134/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo. Per il resto, i ricorsi sono respinti. Nella causa T-118/04, la Commissione sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, e un quinto delle spese sostenute dal ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. Nella causa T‑118/04, il ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. Nella causa T-134/04, la Commissione sopporterà tutte le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

Massime

1.      Funzionari – Trasferimento interno – Riassegnazione – Criterio di distinzione

(Statuto dei funzionari, artt. 4, 7, n. 1, e 29)

2.      Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Esercizio dei poteri

(Statuto dei funzionari, art. 2, n. 1)

3.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

4.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

5.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

6.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito amministrativo

7.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Oggetto

(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 1)

8.      Funzionari – Posto vacante – Esame comparativo dei meriti dei candidati

(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 1)

9.      Funzionari – Assunzione – Posto rientrante nella competenza in materia di nomina del collegio dei membri della Commissione

(Statuto dei funzionari, art. 14)

10.    Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Rigetto di una candidatura

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, nn.2 e 4)

1.      Dal sistema dello Statuto risulta che si configura una nomina, nel senso proprio del termine, solo in caso di trasferimento di un funzionario ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento interno propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità previste dagli artt. 4 e 29 dello Statuto. Per contro, tali formalità non vanno osservate in caso di riassegnazione del funzionario, in quanto tale trasferimento non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.

Tuttavia, le decisioni di riassegnazione sono soggette, così come i trasferimenti interni, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei funzionari interessati, alle regole dell’art. 7, n. 1, dello Statuto, segnatamente nel senso che la riassegnazione dei funzionari può avvenire solo nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi.

(v. punti 49, 53 e 99)

Riferimento: Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione (Racc. pag. 543, punto 21); Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 6); Corte 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione (Racc. pag. I‑599, punto 11); Corte 9 agosto 1994, causa C‑398/93 P, Rasmussen/Commissione (Racc. pag. I‑4043, punto 11); Tribunale 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑49, punto 36); Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑23/96, De Persio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑483 e II‑1413, punto 79); Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑71 e II‑347, punto 29); Tribunale 26 novembre 2002, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 30)

2.      Una subdelegazione o una deroga ai criteri di ripartizione dei poteri conferiti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina potrebbe comportare la nullità di un atto compiuto dall’amministrazione solo se una siffatta subdelegazione o deroga rischiasse di pregiudicare una delle garanzie offerte ai funzionari dallo Statuto o le regole di buona amministrazione in materia di gestione del personale.

Pertanto, la circostanza che, in un contesto particolare di gravi irregolarità presunte in seno all’amministrazione, una decisione di riassegnazione di un funzionario sia stata adottata dal collegio dei membri della Commissione, mentre tale istituzione aveva delegato una siffatta competenza al direttore generale dell’interessato ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, non è tale da comportare la nullità di tale decisione. Infatti, la sua adozione da parte dell’autorità delegante, che disponeva originariamente di tale potere, dev’essere considerata, in un tale contesto, come una maggiore tutela degli interessi del funzionario riassegnato. Inoltre, è conforme al principio di buona amministrazione che un’unica e identica autorità adotti tanto i provvedimenti amministrativi necessari per far fronte alla gravità della situazione quanto le decisioni in materia di gestione del personale che, a suo parere, si rendevano necessarie. Infine, circostanze particolari, come un contesto di presunte irregolarità di gestione, giustificano pienamente la deroga eccezionale all’obiettivo di buona amministrazione e di razionalizzazione dell’utilizzazione delle risorse umane perseguito dalla delega concessa ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, che consiste nel favorire un ravvicinamento verso i livelli di responsabilità più direttamente interessati dalla gestione delle esigenze.

(v. punti 66-68, 70 e 71)

Riferimento: Corte 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Racc. pag. 543, punti 18 e 21); Corte 30 maggio 1973, causa 49/72, Drescig/Commissione (Racc. pag. 565, punti 10 e 13); De Persio/Commissione, cit., punti 110-112

3.      Qualora risulti che siano state commesse irregolarità in seno ad una direzione generale, l’amministrazione non commette alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che l’interesse del servizio giustifichi il ritiro di tutti i direttori dalle funzioni direttive da essi ricoperte e la loro riassegnazione a impieghi di consigliere principale al fine di garantire la serenità e il buono svolgimento delle indagini riguardanti le dette irregolarità, in particolare delle investigazioni destinate a valutare il loro ruolo eventuale in tali irregolarità. È irrilevante al riguardo, tenuto conto di tale obiettivo, non diretto a sanzionare i direttori o ad evitare la continuazione delle irregolarità, la circostanza che dalle indagini sia emerso che nessuna mancanza poteva essere imputata ad un direttore, circostanza comunque non utilmente invocabile da quest’ultimo contro la decisione di riassegnazione, la quale dev’essere valutata in relazione agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data della sua adozione.

Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dalla pretesa esistenza di un interesse proprio della Commissione e, più in particolare, di taluni dei suoi membri, che sarebbero stati responsabili della mancata adozione, in tempo utile, dei provvedimenti che si rendevano necessari dopo essere stati informati di gravi sospetti di irregolarità gravanti sulla gestione della direzione generale interessata, in quanto, qualora una decisione non sia stata giudicata contraria all’interesse del servizio, non può configurarsi uno sviamento di potere.

(v. punti 108, 110, 111, 114 e 115)

Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T‑79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II‑2061, punto 57); Tribunale 19 giugno 1997, causa T‑73/96, Forcat Icardo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑485, punto 39); Campoli/Commissione, cit., punto 63; Tribunale 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, Del Vaglio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑767, punto 77)

4.      La legittimità di una decisione di riassegnazione adottata conformemente all’interesse del servizio non può, di per sé, essere inficiata dalla circostanza che la sua comunicazione al pubblico da parte dell’amministrazione abbia potuto erroneamente accreditare l’idea che il funzionario riassegnato potesse essere colpevole o, quanto meno, sospettato di aver preso parte a irregolarità. Tale circostanza può tuttavia costituire un elemento pertinente nell’ambito dell’esame di una domanda di risarcimento danni proposta dall’interessato.

(v. punti 120 e 121)

5.      Un semplice provvedimento di organizzazione interno, adottato nell’interesse del servizio, come un provvedimento di riassegnazione, ove non pregiudichi la posizione statutaria del funzionario o il principio di corrispondenza tra il grado e l’impiego, non dev’essere né preceduto da un’audizione dell’interessato né munito di motivazione.

(v. punti 122, 126 e 142)

Riferimento: Corte 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, cit., punto 14; Cwik/Commissione, cit., punto 62

6.      L’amministrazione commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità qualora dia l’impressione, attraverso un comunicato stampa liberamente accessibile al pubblico, che un funzionario sottoposto a riassegnazione nell’interesse del servizio fosse coinvolto in talune irregolarità, e ciò anche se la decisione di riassegnazione non può, di per sé, essere inficiata da illegittimità. Un illecito del genere provoca danno morale al detto funzionario, dato che egli è posto nella situazione di dover continuamente giustificarsi nei confronti sia dei colleghi sia delle persone estranee al servizio.

(v. punti 155-157)

7.      Se un avviso di posto vacante deve informare gli interessati, in maniera il più possibile esatta, della natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, l’avviso di posto vacante relativo ad un posto di grado A 2 può, fissando tali requisiti, lasciare un certo margine di valutazione all’autorità che ha il potere di nomina, in considerazione dell’importanza della funzione da coprire. Ne consegue che, qualora un avviso di posto vacante per un posto di direttore di grado A 2 enunci requisiti sufficientemente precisi per consentire all’autorità che ha il potere di nomina di procedere ad un esame comparativo dei meriti dei vari candidati, il fatto che esso fosse redatto in termini identici a quelli di altri bandi pubblicati lo stesso giorno per altri posti dello stesso grado, ma di competenze diverse, non costituisce un elemento idoneo a inficiarne la legittimità.

(v. punti 180, 181 e 183)

Riferimento: Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T‑178/95 e T‑179/95, Picciolo e Caló/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑155, punto 87); Tribunale 20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei Conti (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑879, punto 67)

8.      Per quanto riguarda la valutazione di un eventuale errore nella scelta di un funzionario per un posto di grado A 2, che implica grandi responsabilità, un errore del genere deve essere manifesto e deve eccedere l’ampia discrezionalità di cui l’autorità che ha il potere di nomina dispone nel raffronto dei meriti dei candidati e nella valutazione dell’interesse del servizio. Il sindacato del Tribunale deve limitarsi ad accertare se, visti gli elementi sui quali si è fondata la detta autorità per procedere alla propria valutazione, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali esso le era stato conferito. Il Tribunale non può pertanto sostituire il suo giudizio dei meriti e delle qualificazioni dei candidati a quello dell’autorità che ha il potere di nomina qualora nessun elemento del fascicolo consenta di affermare che, valutando i meriti e le qualificazioni dei candidati, la detta autorità abbia commesso un errore manifesto.

Questi principi si applicano, segnatamente, allorché il Tribunale è chiamato a verificare se il candidato prescelto per occupare il posto vacante soddisfi effettivamente i requisiti previsti dall’avviso di posto vacante e, in particolare, se possieda un’esperienza professionale corrispondente al livello richiesto dall’avviso di posto vacante. Al riguardo, il fatto che il ricorrente vi rispondesse dal canto suo non prova, di per sé, che l’autorità che ha il potere di nomina abbia commesso un errore manifesto di valutazione nominando un altro candidato al posto considerato. Non costituisce una prova del genere neppure la circostanza che l’esperienza professionale del ricorrente fosse superiore a quella del candidato prescelto.

In particolare, l’autorità che ha il potere di nomina non eccede la sua ampia discrezionalità qualora essa ritenga che un candidato ex capo di gabinetto di un membro della Commissione soddisfi, a seguito di tale esperienza e tenuto conto del fatto che un gabinetto è un’entità amministrativa comprendente una diecina di persone, la condizione relativa alla riconosciuta attitudine a dirigere un’importante entità amministrativa, condizione che fa riferimento non alla direzione effettiva di un’entità del genere, ma alla riconosciuta attitudine a dirigerla, la quale può risultare da esperienze e da dati non necessariamente consistenti nell’aver diretto un numero rilevante di dipendenti.

(v. punti 205, 209, 212 e 213)

Riferimento: Picciolo e Caló/Comitato delle regioni, cit., punto 85; Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 120); Coget e a./Corte dei Conti, cit., punti 92 e 124; Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑158/01, Tilgenkamp/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑595, punto 59); Tribunale 5 novembre 2003, causa T‑240/01, Cougnon/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1283, punto 97)

9.      Non costituisce una violazione dell’art. 14 dello Statuto il comportamento del capo di gabinetto di un membro della Commissione che, candidato ad un posto la cui nomina spetta al collegio dei membri di tale istituzione, si astiene dal partecipare alla riunione del gruppo dei capi di gabinetto che deve preparare l’adozione di tale decisione, e vi è sostituito da un altro membro dello stesso gabinetto. Infatti, né l’art. 14 dello Statuto né nessun’altra norma giuridica impongono che, quando un funzionario si astiene dal pronunciarsi su una causa alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale, anche tutti i funzionari posti sotto la sua autorità gerarchica se ne astengano. Per giunta, la sola circostanza che tale funzionario facesse parte di un organo coinvolto nella preparazione della decisione di nomina è ininfluente e non permette di ritenere che egli avrebbe «dovuto», ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, pronunciarsi in ordine all’adozione di tale decisione, per quanto egli non abbia partecipato alla sua preparazione e, in ogni caso, essa sia stata adottata definitivamente del collegio della Commissione.

(v. punti 246-248)

10.    Nell’ipotesi di un ricorso proposto sul fondamento dell’art. 91, n. 4, dello Statuto contro una decisione non motivata di escludere una candidatura, l’autorità che ha il potere di nomina, al fine di sanare tale mancanza, può motivare la decisione dopo la presentazione del ricorso finché il detto ricorso è sospeso in attesa di una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo. Per contro, alla scadenza del termine di quattro mesi a decorrere della presentazione del reclamo, previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto, che segna l’intervento della decisione implicita di rigetto del reclamo e, pertanto, la ripresa del procedimento dinanzi al giudice comunitario, la mancanza di motivazione non può più essere sanata da spiegazioni fornite dall’autorità che ha il potere di nomina.

Infatti, il ricorrente si trova allora, in realtà, alla scadenza del detto termine, nella situazione identica a quella in cui si troverebbe se, senza essersi avvalso della facoltà prevista all’art. 91, n. 4, egli avesse impugnato questa stessa decisione implicita di rigetto, ai sensi dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, il giorno in cui essa è sorta, ipotesi in cui la risposta al reclamo intervenuta dopo la presentazione del ricorso non potrebbe avviare alla carenza di motivazione. Se si seguisse l’interpretazione secondo la quale, relativamente ad un ricorso fondato sull’art. 91, n. 4, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina potrebbe motivare la sua decisione non soltanto dopo la presentazione del ricorso, ma anche dopo la scadenza del termine di quattro mesi successivamente alla presentazione del reclamo, l’amministrazione si troverebbe in una situazione più favorevole che nell’ambito di un ricorso fondato sull’art. 91, n. 2. Orbene, oltre al fatto che l’art. 91, n. 4, non prevede assolutamente tale facoltà, nessuna ragione obiettiva potrebbe giustificare tale differenza. Al contrario, qualora l’autorità che ha il potere di nomina sia informata del fatto che un funzionario si è avvalso della facoltà prevista all’art. 91, n. 4, e che pertanto pende un ricorso dinanzi al giudice comunitario, si deve richiedere, in maniera particolarmente rigorosa, che essa motivi, in tempo utile, la decisione impugnata.

(v. punti 272-274)

Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Corte 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punto 23); Corte 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punto 50); Tribunale 3 marzo 1993, causa T‑25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II‑201, punto 25); Tribunale 20 luglio 2001, causa T‑351/99, Brumter/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑165 e II‑757, punto 33); Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punto 26); Tribunale 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 108)