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Sentenza del Tribunale di primo grado del 7 febbraio 2007 - Calò / Commissione

(Cause riunite T-118/04 e T-134/04)1

(Dipendenti - Nuova assegnazione di un direttore in qualità di consigliere principale - Interesse del servizio - Equivalenza degli impieghi - Riorganizzazione di Eurostat - Nomina a un posto di direttore - Avviso di posto vacante - Obbligo di motivazione - Valutazione dei meriti dei candidati - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giuseppe Calò (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2000 che dispone la nuova assegnazione del ricorrente dal posto di direttore al posto di consigliere principale, della decisione della Commissione 1°dicembre 2003, relativa alla riorganizzazione dell'Eurostat, nella parte in cui conferma la nuova assegnazione del ricorrente, e una domanda di risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente, e, dall'altro, domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004 che nomina il sig. N al posto di direttore della direzione "Statistiche sull'agricoltura, la pesca, i fondi strutturali e l'ambiente" dell'Eurostat e respinge la candidatura del ricorrente al detto posto.

Dispositivo della sentenza

Nella causa T-118/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

Nella causa T-134/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

Per il resto, i ricorsi sono respinti.

Nella causa T-118/04, la Commissione sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento d'urgenza dinanzi al Tribunale e 1/5 delle spese esposte dal ricorrente, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

Nella causa T-118/04, il ricorrente sopporterà 4/5 delle sue spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

Nella causa T-134/04, la Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

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1 - GU C 118 del 30.4.2004.