Language of document : ECLI:EU:T:2006:276

Causa T-117/04

Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità olandesi in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro — Ricorso di annullamento — Ricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica in modo analogo ai destinatari.

Una decisione adottata in esito al procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE riguarda individualmente le imprese all’origine della denuncia che ha dato luogo a tale procedimento, le quali hanno presentato osservazioni che hanno poi influito sul corso del procedimento, qualora tuttavia il provvedimento che costituisce oggetto della detta decisione abbia sostanzialmente inciso sulla loro posizione sul mercato.

Non costituisce una siffatta incidenza sostanziale la semplice circostanza che la decisione di cui trattasi potesse influire sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario della decisione.

Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve provare inoltre l’entità della lesione della sua posizione sul mercato.

Quanto all’entità della lesione della posizione di una ricorrente sul mercato, non è compito del giudice comunitario, nella fase dell’esame della ricevibilità, pronunciarsi definitivamente sui rapporti di concorrenza fra la ricorrente e l’impresa beneficiaria degli aiuti. In tale ambito, incombe soltanto alla ricorrente l’onere di indicare adeguatamente le ragioni per le quali la decisione della Commissione può ledere i suoi legittimi interessi, incidendo sostanzialmente sulla sua posizione sul mercato di cui trattasi.

(v. punti 51-53, 56)

2.      Un ricorso di annullamento proposto da un’associazione di imprese che non è la destinataria dell’atto impugnato è ricevibile in due sole ipotesi. In primo luogo, quando l’associazione, presentando il ricorso, si sia sostituita ad uno o più dei membri da essa rappresentati, purché questi ultimi fossero in grado di proporre un ricorso ricevibile. In secondo luogo, in base a circostanze particolari, quali il ruolo che essa può aver svolto nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto di cui si chiede l’annullamento.

Il semplice fatto che la ricorrente abbia presentato una denuncia presso la Commissione nonché il fatto che essa abbia avuto uno scambio di corrispondenza ed alcuni colloqui a tale proposito con quest’ultima non possono costituire circostanze specifiche sufficienti a caratterizzare la posizione della ricorrente rispetto a qualsiasi altra persona e a conferirle così la legittimazione ad agire contro un regime generale di aiuti.

A tal proposito il fatto che un’associazione intervenga presso la Commissione durante il procedimento ai sensi delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato allo scopo di difendere gli interessi collettivi dei propri membri, senza che il suo ruolo superi l’esercizio dei diritti procedurali conferiti agli interessati dall’art. 88, n. 2, CE, non è di per sé sufficiente a determinare la sua legittimazione ad agire.

(v. punti 65-69, 73)