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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Polonia) il 19 marzo 2018 – procedimento penale a carico di B.S.

(Causa C-195/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Parti nel procedimento principale

B.S.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche 1 , in combinato disposto con l’allegato n. 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 2 , debba essere interpretato nel senso che la birra di malto di cui alla voce NC 2203 della nomenclatura combinata possa essere un prodotto nel quale, per la preparazione del mosto, sono stati usati estratto di malto, sciroppo di glucosio, acido citrico e acqua, anche quando nel mosto è predominante l’utilizzo di ingredienti non maltati rispetto agli ingredienti maltati e lo sciroppo di glucosio è stato aggiunto al mosto prima del processo di fermentazione dello stesso, e quali criteri debbano essere presi in considerazione per stabilire la proporzione tra ingredienti maltati e non maltati nel mosto al fine di classificare il prodotto ottenuto come birra rientrante nella voce NC 2203.

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1 GU L 316, pag. 21.

2 GU L 256, pag. 1.