Language of document :

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim - Polonia) – Procedimento penale a carico di B.S.

(Causa C-195/18)1

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 2 – Nozione di «birra» – Bevanda prodotta a partire da un mosto ottenuto da una miscela contenente più glucosio che malto – Nomenclatura combinata – Voce 2203 (birre di malto) o 2206 (altre bevande fermentate)]

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Imputato nella causa principale

B.S.

con l’intervento di: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzki Urząd Celno Skarbowy w Łodzi, Urząd Celno Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

Dispositivo

L’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che un prodotto intermedio, destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, ottenuto da un mosto contenente meno ingredienti maltati rispetto a ingredienti non maltati e nel quale è stato aggiunto sciroppo di glucosio prima del processo di fermentazione, può essere qualificato come «birra di malto» di cui alla voce 2203 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, a condizione che le caratteristiche organolettiche di detto prodotto corrispondano a quelle della birra, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

____________

1 GU C 221 del 25.6.2018.