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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della KM Europa Metal AG, Tréfimétaux S.A. e Europa Metalli S.p.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 gennaio 2005

    (Causa T-25/05)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 21 gennaio 2005 la KM Europa Metal AG, con sede in Osnabruck (Germania), la Tréfimétaux S.A., con sede in Courbevoie Cedex (Francia) e la Europa Metalli S.p.A., con sede in Firenze (Italia), rappresentate dal sig. R. Elderkin, Barrister, e dagli avv.ti M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf e M. Piergiovanni, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

-    ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla KME;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    prendere ogni altra misura ritenuta idonea dal Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano l'ammenda inflitta con decisione della Commissione 3 settembre 2004 relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 81, n. 1 CE - caso Comp/E-1/38-069 in cui si rilevavano tre violazioni distinte nel settore dei tubi sanitari in rame.

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione, nel fissare l'importo base delle loro ammende, non ha accertato l'attuale impatto sul mercato della violazione, in contrasto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. L'impatto dell'accordo tra imprese sui clienti e sui consumatori finali era estremamente limitato a causa delle frequenti deviazioni e della costante concorrenza da parte dei produttori, della mancanza di qualsivoglia meccanismo di monitoraggio o di sanzione, e del forte potere di acquisto dei clienti.

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti deducono che l'accertamento della Commissione della gravità della violazione era viziato da sopravvalutazione dell'impatto economico della violazione. Secondo le ricorrenti, il prezzo del solo materiale, vale a dire il rame, non avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo del relativo valore di mercato, poiché la violazione riguardava esclusivamente il valore aggiunto. Le ricorrenti contestano anche che i produttori di tubi non solo non hanno alcun controllo sul costo del metallo, ma sono anche vincolati al rame quale materia prima nella stretta osservanza delle istruzioni relative all'acquisto che ricevono dai loro clienti.

Con il loro terzo motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha grossolanamente sopravvalutato l'importanza delle ricorrenti nel mercato dei tubi sanitari in rame, rispetto ad altre imprese, fissando in tal modo un importo base dell'ammenda troppo elevato. In particolare, la Commissione non ha tenuto conto della circostanza che, durante un periodo di tempo significativo, le ricorrenti erano state concorrenti sul mercato.

Con il loro quarto motivo, le ricorrenti deducono che il calcolo della Commissione della durata dell'importo base è in contrasto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. In particolare, la Commissione, nel determinare l'incremento dell'ammenda in ragione della durata, non avrebbe dovuto tener conto dell'anno durante il quale erano state interrotte le riunioni europee e gli anni nei quali le intese erano particolarmente poco vincolanti e non efficaci.

Con il loro quinto motivo, le ricorrenti censurano il fatto che la Commissione non ha tenuto conto di varie circostanze attenuanti, segnatamente la mancata esecuzione degli accordi e la crisi dell'industria dei tubi idraulici di rame. Le ricorrenti, inoltre, deducono che la decisione ha violato il principio di parità di trattamento discriminando contra ius tra la KME e la Outokumpu nell'applicare a quest'ultima società una riduzione dell'ammenda superiore di quella concessa alla KME in considerazione della cooperazione al di fuori della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

Con il loro sesto motivo, le ricorrenti deducono che la riduzione loro concessa a termini della comunicazione sulla cooperazione del 1996 era insufficiente. La Commissione aveva fondato le proprie conclusioni in tale ambito su premesse di fatto errate, si era scostata dalla propria prassi e dalla giurisprudenza, ed aveva violato il principio di parità di trattamento.

Con il loro settimo motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della precaria situazione economica delle ricorrenti e delle conseguente impossibilità di pagare un'ammenda elevata, in particolare in conseguenza della onerosa sanzione già loro imposta nel caso analogo Industrial Tubes1.

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