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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig. ra Carmela Lo Giudice contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 gennaio 2005.

(Causa T-27/05)

(Lingua di procedura: il francese)

Il 14 gennaio 2005 la sig.ra Carmela Lo Giudice, con domicilio a Strombeek-Bever (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Frédéric Frabetti e Gilles Bounéou, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l'esercizio di valutazione relativo all'anno 2003 (periodo dal 1.1.03 al 31.12.03);

In subordine, annullare la decisione 4 maggio 2004 che ha concluso la relazione sull'evoluzione della carriera (REC) della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

Statuire sulle spese e sugli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, funzionaria della Commissione, si trovava in congedo di malattia dal 1° dicembre 2003 al 10 maggio 2004. Nel corso di tale periodo la Commissione ha elaborato la relazione sull'evoluzione della carriera della ricorrente, senza la partecipazione di quest'ultima.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma innanzitutto che la creazione, nell'ambito del nuovo sistema di predisposizione della relazione sull'evoluzione della carriera, di formulari informatici compilati direttamente sullo schermo e memorizzati nel sistema informatico di gestione del personale equivarrebbe alla creazione di fascicoli paralleli, in violazione dell'art. 26 dello Statuto.

La ricorrente sostiene del pari che l'assenza di qualsiasi sua partecipazione all'elaborazione della relazione violerebbe l'art. 43 dello Statuto, le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo citato, nonché i principi di buona amministrazione, di non discriminazione e il divieto di procedura arbitraria. Nello stesso contesto, la ricorrente sostiene che via siano stati un abuso di potere, una carenza di motivazione, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nonché della regola "Patere legem quam ipse fecisti", nonché la violazione del dovere di sollecitudine.

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