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Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 - Deltafina / Commissione

(Causa T-29/05) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata - Diritti della difesa - Definizione del mercato rilevante - Ammende - Gravità dell'infrazione - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader - Cooperazione")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Deltafina SpA (Orvieto) (rappresentanti: avv.ti R. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano, F. Ferraro, J.-F. Bellis e F. Di Gianni)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e F. Amato, successivamente Gippini Fournier e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio - Spagna), e, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione

Dispositivo

L'importo dell'ammenda inflitta alla Deltafina SpA all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio - Spagna), è fissato in EUR 6 120 000.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Deltafina sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest'ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Deltafina.

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1 - GU C 82 del 2.4.2005.