Language of document : ECLI:EU:T:2010:206





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – KME Germany e altri / Commissione

(causa T‑25/05)

«Concorrenza – Intese – Settore dei tubi idrotermosanitari in rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Ammende – Impatto concreto sul mercato – Dimensioni del mercato interessato – Durata dell’infrazione – Capacità contributiva – Cooperazione»

1.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità (Art. 229 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 51‑55)

2.                     Procedura – Termine per la produzione delle prove (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 1, e 66, n. 2) (v. punti 73, 76)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Possibilità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una medesima infrazione in base alle loro quote sul mercato dei prodotti di cui trattasi (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 79‑80, 106)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Presa in considerazione dell’impatto concreto sul mercato (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 81‑82, 85‑86, 89)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Infrazioni di lunga durata – Maggiorazione del 10% dell’importo di partenza per ogni anno di infrazione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 B) (v. punti 111‑112, 114)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 125‑126)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04, titolo D, e 98/C 9/03, punto 3, sesto trattino) (v. punti 133‑134)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Presa in considerazione della cooperazione dell’impresa incriminata con la Commissione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 137‑140)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 150, 152)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale particolare – Considerazione – Fissazione dell’ammenda ad un importo che provoca il fallimento o la liquidazione dell’impresa considerata – Insussistenza di un divieto di principio [Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5, lett. b)] (v. punti 165‑167)

Oggetto

Da una parte, domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti con l’art. 2, lett. g), h) e i), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame) e, dall’altra, domanda riconvenzionale della Commissione avente ad oggetto l’aumento dell’importo di tali ammende.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.

3)

La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sopporteranno le proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Commissione.

4)

La Commissione sopporterà il 50% delle proprie spese.